Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nato a Bronte il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 20 marzo 2024 visti gli atti, l’orainanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generali? NOME COGNOME, che
concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catania, definendo la richies riesame interposta dalla difesa di NOME COGNOME, ha parzialmente accolto il gravame cautelare, annullando il provvedimento in quella sede impugnato limitatamente alla gravità indiziarta riferita all’aggravante contestata al suddetto in relazione al ruol organizzatore dell’associazione mafiosa descritta al capo 1) della rubrica provvisoria e per il confermando la misura custodiale di maggior rigore allo stesso applicata dal Giudice per l indagini preliminari del Tribunale locale con riguardo alla ritenuta intraneità associativa des
al citato capo 1), alla tentata estorsione e alla estorsione rispettivamente descritte ai cap 10) della detta rubrica, entrambe aggravate ai sensi dell’art 416 bis.1, cod. pen.
2.Interpone ricorso la difesa dell’indagato e lamenta violazione di legge e vizi motivazione, omessa o contraddittoria, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria riferita
alla tentata estorsione di cui al capo 8), confermata dal Tribunale in assenza di valutazione sulla attendibilità della persona offesa e del suo narrato e malgrado la manca indicazione di elementi esterni a conferma RAGIONE_SOCIALE relative propalazioni, senza peraltro consider che, all’epoca della relativa condotta, il ricorrente non annoverava ancora condanne per fa associativi i sicché era sprovvisto di quella caratura criminale che poteva intimorire la vittima de asserita condotta estorsiva, del resto rimasta insensibile alla affermata condotta intimidator conferma della relativa inidoneità del relativo agire sul piano della necessaria coartazione che deve conseguire con conseguente non configurabilità della tentata estorsione (in termini, de resto, non diversi da quanto ritenuto d44stesso Tribunale con riguardo alla condotta di cui capo 9);
alla estorsione di cui al capo 10), ritenuta ascrivendo al ricorrenl:e il ruolo di conc nella estorsione realizzata ai danni del Padua, in particolare con il compito di intermedia perché con il suo contributo consentì alla vittima di rientrare nella disponibilità del ben escavatore) in precedenza sottratto allo stesso, previo versamento ai complici di un indebi compenso (euro 2000) pattuito per la detta restituzione-, conclusione che non troverebbe conferma nel patrimonio indiziario acquisito per l’assenza di puntuali riferimen coinvolgimento del ricorrente nella relativa vicenda (non rinvenibili neppure nel dialogo regist occorso tra i Messina e il Padua).
La difesa, con una memoria trasmessa via “pec”, ha ulteriormente ribadito la fondatezza dei motivi difensivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Il primo motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni.
2.1. In primo luogo, va rimarcata l’apoditticità della doglianza relativa alla affe inattendibilità della persona offesa e alla contestata credibilità del relativo narrato, addotte indicare, con la dovuta puntualità, le ragioni che possano giustificare tali giudizi.
Il tema inerente ai riscontri esterni, peraltro non necessari laddove si tratti di suppor propalato della persona offesa, risulta inoltre prospettato in termini di marcata aspecific ricorso, infatti, non si confronta in alcun modo con la motivazione tracciata dal Tribunale n parte in cui viene fatto riferimento alla intercettazione relativa al colloquio del 21 nov 2022, che vide protagonista lo stesso ricorrente, dalla quale è stata tratta ulteriore conferma
rilievo indiziario ascritto al narrato della persona offesa, assunta a sommarie informazioni i 27 settembre 2022.
2.2. Né, ancora, il ricorso assume toni di adeguata prospettazione argomentativa quanto al rilievo da ascrivere, nel caso, alla ritenuta – dal medesimo Tribunale- assenza della grav indiziaria riferita al capo 9) della rubrica, avendo la difesa omesso di dettagliare le ricadu la detta decisione avrebbe assunto rispetto al capo di imputazione descritto al capo 8 impedendo alla Corte di comprendere lo stesso tenore della censura.
2.3. Infine; è manifestamente infondato il rilievo speso nel sostenere l’inidoneità intimidazioni proferite in direzione della persona offesa: e ciò sia sul piano logico, p l’assenza di condanne già irrogate, attestanti l’intraneità associativa; non necessariamen esclude la riferibilità al ricorrente di una caratura criminale, già presente e nota all’epoc condotta, destinata a supportare adeguatamente l’atteggiamento intirnidatorio contestato; si in punto di diritto, perché la eventuale resilienza della vittima, non mette in discussione i co del tentativo di estorsione, da ricavare, piuttosto, con giudizio da operare ex ante, in considerazione del portato oggettivo della condotta materiale tenuta dal ricorrente (nel ca puntualmente e coerentemente descritta dal provvedimento impugnato: si veda pag. 5, primo capoverso dedicato al fatto in esame).
Sorte non diversa merita il secondo motivo, considerata la aspecificità che ne connota portato.
Il ricorso, infatti, non si confronta con l’argomentare speso dal Tribunale sul tem contestazione e, in particolare, con il puntuale riferimento alle emergenze indiziarie t dall’intercettazione del 17 agosto 2022, nel corso della quale AVV_NOTAIO ebbe ad indicare senza incertezze nel ricorrente il soggetto che si era adoperato per ottenere restituzione dell’escavatore sottratto al Padua. Emergenza questa c:he, letta filtrandone contenuto alla luce RAGIONE_SOCIALE conversazione registrata tra i Messina e la vittima della estorsion esame (nel corso della quale espressamente quest’ultima ebbe a confermare di aver versato la somma di euro 2000 per la restituzione, ottenuta grazie al ricorrente), rende adeguatamente supportato il giudizio di gravità indiziaria riferibile anche alla estorsione di cui al definendo il ruolo assunto e il contributo offerto dal NOME COGNOME nella vicenda che occupa mediante sviluppi argomentativi rimasti estranei a specifici rilievi critici dall’impugnazione.
4.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’ari 61.6, comma 1, cod. pro pen., definite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euraDtremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ad 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente