Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8000  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
lettele conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co D.L. n. 137/2020
Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione NOME COGNOME avverso il provvedimento del tribunale di Catania che il 20 luglio 2023 ha confermato la misura cautelare della detenz in carcere emessa dal Gip in ordine ai reati di concorso in rapina ai dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena agenzia di Vittoria (Ragus ricettazione di due motocicli provento di furto.
Deduce il ricorrente:
 vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria.
La motivazione “racchiusa in poche righe” si porrebbe in insanabile contra con la giurisprudenza della suprema Corte e sotto il profilo logico con qu asserito dalla difesa. Il Tribunale del riesame si è limitato, secondo la di elencare circostanze indiziarie alle quali viene dato un “rilievo probator superiore a quanto oggettivamente acquisito” e dalla quali vengono dedot conclusioni palesemente apodittiche. L’aggancio della cella telefonica proverebbe affatto con certezza che l’imputato si trovava a quell’ora nel indicato. Contraddittorie sarebbero anche le motivazioni enunciate in ordine posizione del NOME e del suo ruolo.
violazione di legge con riguardo alle esigenze cautelari. Il perico reiterazione di delitti della stessa specie sarebbe smentito “già dal dato temp
Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito nei motiv ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, per mancato confron argomentativo con la motivazione del provvedimento censurato, e versato in fatt
Lo sviluppo argomentativo della motivazione del provvedimento impugnato è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sul coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale ap dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elem requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernen responsabilità di NOME NOME rapina in danno dell’istituto di credito Mo Paschí di Siena.
I gravi indizi sono stati individuati nelle immagini del circu videosorveglianza, nei rilievi concernenti i tabulati telefonici e le celle di riguardanti sia il cellulare del NOME che quello del COGNOME, il gior rapina, e nei risultati delle intercettazioni.
Considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli
in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può che arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Quanto alle esigenze cautelari, l’apprezzamento dei giudici a quibus si rivela del tutto congruo e lineare, considerata anche la particolare natura e le specifiche modalità della rapina contestato4 in una con la personalità dell’imputato, valutata non soltanto in relazione ai precedenti penali, ma anche in relazione all’accertato attuale pericolo di reiterazione desumibile dalla progettazione dell’ulteriore crimine ai danni dell’Unicredit, come emerso dalle conversazioni intercettate successivamente ai fatti in argomento.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1-ter Disp Att cod proc pen.
na COGNOME