Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15441 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per l’annullamento con rin dell’ordinanza impugnata.
Uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, rispettivamente del Foro di PALMI e del Foro di CATANZARO in difesa di COGNOME NOME che si riportano ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il processo ritorna in Cassazione dopo che in un primo ‘passaggio’ questa suprema aveva annullato (Sez.6, n.45118 del 4 ottobre 2023) il provvedimento con cui il Trib riesame di Reggio Calabria aveva parzialmente riformato la misura della custodia cau carcere emessa dal G.i.p. di Reggio Calabria. Con la decisione annullata erano state c due imputazioni provvisorie ascritte all’imputato (associazione per delinquere di stamp ed estorsione) ma era stata revocata la misura per la terza (incendio agg provvedimento del Tribunale successivamente annullato aveva infatti escluso la rif all’imputato di uno specifico episodio di incendio aggravato dal metodo e dalla final (capo 6 dell’imputazione provvisoria), verificatosi quando una delle imbarcazioni utili persona offesa NOME COGNOME per l’esercizio della propria attività imprenditoriale stata distrutta da fiamme di origine dolosa.
Su ricorso dell’imputato, la Corte aveva annullato il provvedimento per manifesta illogi insita nell’aver escluso una (la più importante ed anzi la prima fino ad allora manifestatasi) serie di condotte estorsive attraverso le quali la RAGIONE_SOCIALE intendeva imporre alla pers offesa le proprie modalità di gestione della vendita del pescato. Il venir meno del più signifi degli episodi aveva ‘destrutturato’ l’accusa e tutta la ricostruzione della vicenda, non tro le residue accuse (di cui ai capi 1 bis e 7) sufficiente giustificazione concettuale.
Il tribunale del riesame, nuovamente investito della materia, ha confermato provvedimento cassato evidenziando che non vi era alcuna contraddittorietà intrinseca né manifesta illogicità. Infatti, l’incendio dell’imbarcazione di NOME COGNOME aveva una spe origine nell’astio dell’autore del gesto (NOME COGNOMECOGNOME nei confronti dello COGNOME per a emarginato dalla gestione dei propri traffici illeciti. Pertanto, l’esclusione dell’ dall’ipotizzata escalation criminosa non privava l’azione del clan RAGIONE_SOCIALE danni del COGNOME dell propria connotazione estorsiva.
Per giungere a tale conclusione l’impugnato provvedimento a pagina 12 procedeva alla valutazione del quadro indiziario probatorio alla luce dei rilievi della sentenza di rinvio.
Capitolando in 22 punti gli elementi indiziari emersi dalle indagini e cos fondamentalmente dal contenuto di intercettazioni ambientali e telefoniche tra appartenenti a RAGIONE_SOCIALE, opposta a quella dei RAGIONE_SOCIALE, nonché dagli esiti di un servizio di osservazi il Tribunale giungeva alla conclusione che il COGNOME, non volendo sottostare alle richieste dei di conferimento del pesce presso il mercato ittico di Gioia Tauro, si fosse rivolto alla contrap RAGIONE_SOCIALE per ottenere protezione. A seguito di una serie di incontri tra i vertici delle due formazioni malavitose si era quindi giunti all’intesa che la persona offesa, sotto la prote dei COGNOME avrebbe comunque dovuto assolvere un obbligo di conferimento quantomeno di una parte del pescato alle società facenti capo ai RAGIONE_SOCIALE.
Gli ulteriori passaggi argomentativi della ordinanza impugnata (i) illustravano che l’estors ai danni del COGNOME si inseriva nel core business del clan RAGIONE_SOCIALE che da tempo esercitava il predominio sul mercato ittico di Gioia Tauro con metodi mafiosi, (ii) collegavano NOME COGNOME a de RAGIONE_SOCIALE e (iii) illustravano il profilo personologico di NOME COGNOME giungendo alla conclu che nonostante questi non parlasse in prima persona nelle conversazioni intercettate né venisse immortalato dalle immagini realizzate dalla polizia giudiziaria, essendo ristretto all’ep detenzione domiciliare, sussistessero elementi idonei a ritenere costui attivo nel sodalizi ruolo di organizzatore preposto alla gestione dell’asta del pesce avendo compiuto costui condott attive idonee ad accrescere e mantenere la forza della RAGIONE_SOCIALE nel territorio di Gioia Ta tanto nei rapporti con uno dei soggetti sottoposti ad estorsione, quanto in quelli con gl sodali e con la rivale RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza cautelare deducendo violazione dell’articolo 627 c.p.p. sotto il profilo della violazione di legge (art.6 b c.p.p.) nonché del vizio di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) in relazione alla perma dell’illogicità dell’ordinanza secondo il dictum della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte.
Il problema che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto sanare, si sostiene da parte del difesa, è quello dell’offensività della condotta poiché mancando la coartazione della volontà COGNOME è venuta meno tanto l’idoneità della minaccia quanto il nesso teleologico e funzional mantenimento del regime di monopolio del mercato ittico di Gioia Tauro poiché la Corte aveva evidenziato come i fatti fossero “finalisticamente connessi ed inseriti nell’a dell’associazione mafiosa in quanto strettamente legati alla gestione dell’asta del pe controllata dai RAGIONE_SOCIALE“.
Nella prospettiva dell’ordinanza genetica, era stato l’incendio di cui al capo 6 ad aver con l’iter argomentativo verso una riferibilità al COGNOME della gravità indiziarla per gli alt ascrittigli mentre la prima ordinanza del tribunale del riesame, escludendo il capo riqualificando nella forma tentata l’estorsione del capo 7 aveva espunto il nesso tra le condotte, rendendone illogico il collegamento e fragile il quadro indiziario di ciascuna residue, come aveva stabilito la sentenza di annullamento. Simul stabunt, simul cadent.
Invece, nella prospettiva dell’ordinanza oggi impugnata, la rivisitazione delle risul processuali condotta nei 22 punti da pagina 13 a 39, non restituisce una motivazione autonoma ed indipendente dal reato di cui al capo 6 che possa evitare di ripetere i vizi di motivazion rilevati nel provvedimento annullato. A tal fine, il giudice del rinvio avrebbe dovuto for prova del preteso accordo preesistente con cui i RAGIONE_SOCIALE ed i COGNOME avrebbero deciso di sottopor ad estorsione il COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza impugnata avrebbe ‘tradito’ il dictum della sentenza rescindente avendo consentito il permanere, nella narrazione della vicenda criminale, della illogicità già denunciata dalla Corte di Cassazione. Rimosso definitivamente dal perimet delle condotte ascrivibili al COGNOME l’episodio dell’incendio del natante di proprietà d (che ebbe origine in rivalità ed ‘invidie’ criminali di altra natura), la partecipazione as dell’indagato veniva svuotata, in assenza di collegamento con un reato fine come l’estorsione ipotizzata ma non concretamente riscontrata nelle indagini.
Per valutare la deduzione difensiva, è necessario chiarire che il giudice di rinvio, qu viene investito a seguito di un precedente annullamento per vizi di motivazione, risulta tit di pieni poteri di cognizione e di valutazione del fatto ed è perciò libero di procedere all’aut ricostruzione del fatto, salvo il limite del rispetto dei canoni di logica e non contraddizione -nel caso di giudizio di merito- del rispetto del giudicato interno. E se è vero che, come affe anche nella giurisprudenza citata dalla difesa a pagina 7 (e poi ribadito a pg.18), vi possa es un ‘vincolo di mandato’ contenuto nella sentenza rescindente che induca il giudice ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una specifica indagin in precedenza omessa, ciò non avviene nell’ipotesi in cui il mandato sia ‘aperto’, vale a quando, come nel caso di specie, la Corte suprema non abbia imposto alcun confronto con specifico materiale indiziario (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 Lombardi Rv. 285801 – 02) Infatti, la Corte, nel precedente arresto, aveva prescritto al Tribunale del riesame di ritor
scandagliare il materiale indiziario per chiarire se la gravità indiziaria per il delitto di tentata permanesse, nonostante l’esclusione di qualsivoglia responsabilità del COGNOME p l’incendio della imbarcazione della persona offesa.
Ciò che si prescriveva, in sostanza, non era la rivalutazione di uno specifico asset indiziar la necessità di sciogliere eventuali contraddizioni non rilevate tra spezzoni di prova in nell’argomentazione della motivazione annullata, quanto piuttosto risolvere l’antinomia ravvis tra la ‘assoluzione’ accordata in relazione a quello che era stato inteso come il primo atto d escalation estorsiva e, per contro, la ritenuta gravità indiziaria della tentata estorsione conferimento del pescato.
Alla luce di tale rilievo, corretto appare l’incedere argomentativo del Tribunale di R Calabria che, partendo dalla autonoma rivalutazione del materiale probatorio è giunto a ribadi la gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME COGNOMEnonché NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME relazione al tentativo di estorsione in danno di NOME COGNOME, posto in essere successivament al momento in cui la barca di costui era stata incendiata. Non costituisce perta inadempimento delle prescrizioni contenute nella sentenza della Sesta Sezione, n. 45118/23 la conferma delle statuizioni del provvedimento in precedenza annullato, né la circostanza che pe giungere a tale esito il Tribunale abbia dovuto ribadire, espungendo ogni profilo di illogic ricostruzione della vicenda già propugnata dal giudice AVV_NOTAIO, inclusa la riqualificaz dell’estorsione in tentativo. L’ordinanza spiega che, dovendosi attribuire la responsabilità p specifico episodio incendiario ad un soggetto (COGNOME NOME , ed a cause (mancato coinvolgimento da parte del COGNOME in attività di traffico di stupefacenti) che nulla hanno vedere con la partecipazione ad una associazione malavitosa ed al tentativo di estorsion descritto al capo 7, sarebbe errato ipotizzare che il fatto del capo 6 costituisse l’antece logico, la premessa necessaria, il primo step della progressione criminosa poi sfociata nella estorsione tentata (cfr., specificamente, pg.31). Smentendo tale prospettiva del post hoc, ergo propter hoc, per cui l’estorsione sarebbe necessariamente dovuta nascere dal precedente episodio specifico, prospettiva giustificata solamente dalla sequenza temporale dei fatti smentita dagli elementi indiziari valorizzati nell’ordinanza impugnata, il Tribunale AVV_NOTAIO h fatto, fornito di fondamento autonomo la imputazione estorsiva, pur riconducendola nell’ambit dell’attività della ‘RAGIONE_SOCIALE attiva in Gioia Tauro, quale reato fine. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso in relazione al mandato assegnato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente, occorre ricordare l’ambito in cui può essere condotta, in questa sede, la criti provvedimento ed alla sua motivazione. È noto, in tal senso, che il sindacato di legittimità s motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il te dell’atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicam significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congru delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/20 Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L’ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione deg
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli in trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denunci la violazio specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma n anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono i una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Nella fattispecie, il Tribunale ha tratto il giudizio in ordine alla ricorrenza dei gravi una notevole serie di circostanze, adeguatamente valutate ed armonicamente ricostruite che, nella prospettiva accolta, sono indicative della partecipazione associativa dell’indagato e del ruolo nella vicenda estorsiva ai danni dell’imprenditore ittico gioiese. Si tratta ricostruzione conforme alle fonti, adeguata e certamente non illogica poiché espone in form argomentata ciascuno degli elementi analizzati.
È ben vero che la difesa si impegna da pg.11 e se,guenti del ricorso in un’opera di puntua contestazione degli elementi indiziari, ma l’esercizio si risolve in sostanza in una rilettur stessi, cioè nella formulazione di ipotesi ricostruttive alternative, senza giunger formulazione di quella critica di manifesta illogicità (art.606 lett. e, c.p.p.) del motivazionale che, sola, sarebbe in grado di disarticolare la solidità della motivaz dell’ordinanza impugnata.
Così, ad esempio, l’argomento espresso a pg.16 in ordine alla insussistenza di alcuna tracci di un accordo tra le due consorterie (RAGIONE_SOCIALE e COGNOME) ai danni del COGNOME, si scontra co l’osservazione riportata a pg.44 dell’ordinanza, ove si desume dai ripetuti incontri dei me delle due consorterie, e dal tenore dei colloqui registrati, proprio l’intenzione di sotto doppia pressione (in cambio della ‘protezione’, da un lato; per ottenere una parte del pesca dall’altro) la persona offesa. Non si deve dimenticare che la estorsione è stata inquadrata stadio del tentativo, manifestatosi negli approcci ripetuti tra le due entità malavitose, addi alla presenza dello stesso COGNOME, almeno in una occasione. Si tratta di incontri che non han altra ragionevole spiegazione se non una logica ‘spartitoria’ e di controllo del territorio vi fosse assoggettato.
Altrettanto congrua ed immune da illogicità manifeste appare, alla luce dell’artico argomentazione offerta dall’ordinanza a pg.47 e seguenti, la motivazione in tema d partecipazione associativa del COGNOME, tratta dall’analisi delle conversazioni tra conso (tanto del gruppo RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE) ove viene evidenziata la funzione di NOME COGNOME, di lato o di veicolo, per il gruppo, del pensiero e dei desiderata del COGNOME, talora citato per (NOMENOME, talora con riferimento al soprannome (‘u capretta’). Altrettanto significat ragionevole appare poi la lettura delle conversazioni dei fratelli COGNOME (pg.49), che prop perché partecipi del clan RAGIONE_SOCIALE -e per tale ragione pienamente credibili quando si riferisc
alla ‘controparte’ malavitosa- sono consapevoli delle logiche interne al gruppo con il qua esauritasi la conflittualità, intendevano stabilire rapporti proficui per entrambi.
Alla luce di quanto precede, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso da cui consegue, sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presen provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inseri nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri..
La Presidente
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024
Il Co sigliere relatore