Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso. udito l’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 23/2/2024, depositata il 14/3/2023, ha rigettato la richiesta di riesame e per l’effetto ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia in data 5/2/2024 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 575 e 577 n. 4) con riferimento all’art. 61 n. 1) cod. pen., 23 L. 110 del 1975 e 648 cod. pen.
NOME COGNOME è sottoposto a indagini per avere, esplodendo tre colpi di arma da fuoco, cagionato la morte di NOME COGNOME
Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo e ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (desunti dalle immagini delle videoriprese effettuate da diverse telecamere in prossimità dell’abitazione dell’indagato e presso una tabaccheria; nelle dichiarazioni rese da due persone
informate dei fatti e sull’informativa redatta dai Carabinieri in ordine al rinvenimento dell’indagato, degli abiti insanguinati in una bacinella d’acqua e della pistola, in prossimità dell’abitazione dello stesso piano, luogo dov’è avvenuto il fatto) e delle esigenze cautelari, individuate (per la modalità della condotta e la pericolosità sociale evidenziata) nel pericolo di reiterazione dei reati.
Avverso l’ordinanza genetica ha proposto riesame la difesa che ha eccepito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME (cugino della vittima e anche dell’indagato) e NOME COGNOME (altra persona presente nell’abitazione che aveva avuto una colluttazione con la vittima) e ha censurato la ritenuta gravità indiziaria in quanto la ricostruzione effettuata non sarebbe coerente con gli elementi acquisiti e la spiegazione fornita dalle persone presenti ai fatti l non sarebbe credibile e, comunque, risulterebbe poco chiara.
Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che le esigenze cautelari non sussisterebbero o che queste, comunque, ben potrebbero essere tutelate con una misura gradata.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata l’impugnazione evidenziando che la gravità indiziaria era stata correttamente ritenuta e che avrebbe dovuto essere confermata, ciò anche considerato che le dichiarazioni rese dall’indagato ai Carabinieri -videoregistrate e poi non confermate durante l’udienza di convalida del fermo, nel corso della quale si è avvalso della facoltà di non rispondere- sarebbero chiaramente mendaci, sia con riferimento all’alibi, ritenuto falso e quindi di valenza indiziaria a carico, che alla circostanza che dalla memoria della telecamera attiva nella sua abitazione, quella dove si sono svolti i fatti, risultano cancellate proprio e solo le immagini dei sei secondi in cui si sono svolti i fatti, eliminazione che era possibile fare dall’applicazione del telefono cellulare dell’indagato e che, invece, lo stesso ha riferito essere avvenuta casualmente.
Il Tribunale, poi, ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (soggetti a carico dei quali non sarebbero mai emersi indizi di colpevolezza, né prima né dopo che rendessero le dichiarazioni che, pertanto, sarebbero state correttamente raccolte senza le garanzie di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.) e ha comunque evidenziato che la gravità indiziaria sussisterebbe in ogni caso, cioè anche se queste dovessero essere espunte dal compendio indiziario. Sul punto, infatti, sarebbero più che sufficienti gli altri elementi acquisiti, costituiti dalle immagini delle vídeoriprese, dalle modalità del fermo e dall’abbigliamento rinvenuto,
insanguinato in una bacinella, nonché dalla circostanza dell’eliminazione del segmento di immagini relative ai momenti dell’omicidio, oltre al fatto che l’indagato ha indicato un alibi falso.
Il Tribunale, infine, ha anche ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e la loro consistenza, tanto da giustificare l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, individuata come l’unica adeguata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la valutazione effettuata sarebbe errata e ciò sia quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME che in riferimento alla valutazione effettuata del complesso degli elementi acquisiti, dai quali non sarebbe possibile desumere che a sparare sia stato COGNOME, che non aveva alcuna ragione di farlo. Significativa, e non valutata, peraltro, sarebbe la circostanza che la pistola utilizzata sia stata rinvenuta vicino all’abitazione di COGNOME dov’è avvenuto il fatto (e non presso l’abitazione di campagna, dove questo è stato fermato) e, soprattutto, che questa sarebbe stata occultata in orario incompatibile con la presenza dell’indagato in quel luogo: COGNOME si è allontanato dalla propria abitazione alle ore 23,15 e la pistola sarebbe stata occultata alle 23.50. Del tutto insondate, poi, sarebbero le circostanze relative alla presenza di un altro ragazzo, non identificato anche perché NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno dichiarato incredibilmente di non conoscerlo, che si è allontanato repentinamente dall’abitazione di COGNOME immediatamente dopo il fatto.
Sotto altro profilo, poi, la difesa censura la carenza di motivazione in ordine alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari con il braccialet elettronico.
In data 7 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
In data 8 giugno 2024 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi redatti dall’AVV_NOTAIO che, anche facendo riferimento alla consulenza balistica (allegata) nel frattempo depositata e dalla quale risulterebbe, tra l’altro, che sono state rinvenute 44 particelle di sparo sugli indumenti indossati da NOME COGNOME, insiste per l’accoglimento del ricorso originario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso e nei motivi nuovi la difesa pone diverse questioni che si riferiscono, per lo più, anche sotto il profilo della violazione di legge, alla logicità e coerenza della motivazione in merito alla sussistenza della gravità indiziaria.
2.1. In prima battuta il ricorrente rileva che i giudici della cautela avrebbero fatto riferimento alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME che sarebbeNutilizzabili in quanto i due, presenti ai fatti, avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.
La censura è infondata.
Il Tribunale del riesame, evidenziato che NOME COGNOME e NOME COGNOME non risultano sottoposti a indagini nel presente procedimento né indagati in altra sede, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che allo stato non erano emersi a loro carico, prima di essere ascoltati, indizi di reità per cui gli stessi avrebbero dovuto essere sentiti nella qualità di indagati e con le garanzie stabilite dell’art. 63 cod. proc. pen., ciò anche tenuto in effetti conto di tutti gli altri e diversi elementi emersi dall indagini effettuate.
Sul punto, pertanto, il giudice della cautela si è così conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, correttamente richiamata nel provvedimento, per cui «la sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243417 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, COGNOME, Rv. 280666 – 01; Sez. 4, n. 29918 del 17/06/2015, Affatato, Rv. 264476 – 01).
Sotto altro profilo, d’altro canto, si deve rilevare che il ricorrente ha omesso di effettuare, nei confronti delle dichiarazioni di cui si è denunciata l’inutilizzabilità, la c.d. prova di resistenza in base alla quale, allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elementoMB sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile,
risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 – 01).
Ciò, peraltro a fronte del tenore dell’ordinanza impugnata nella quale è evidenziato che il giudizio in ordine alla gravità indiziaria può essere, ed è stato, emesso a prescindere dagli elementi di cui si denuncia l’inutilizzabilità.
2.2. In seconda battuta la difesa deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata quanto alla ritenuta gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.
Le doglianze sono infondate.
2.2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è scrutinabile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 – 01; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile e, comunque fondato, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e
valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Ciò in quanto il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazi rispetto al fine giustificativo del provvedimento stesso (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885).
2.2.2. Nel caso di specie il Tribunale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha fornito una motivazione adeguata e coerente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e questo anche con specifico riferimento alle censure ora reiterare nell’atto di ricorso.
Nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice del riesame, ripercorrendo tutti gli elementi acquisiti -nello specifico quanto appreso dai due vicini di casa; le circostanze nelle quali è stato rinvenuto l’imputato (nascosto sotto al letto della propria casa di campagna con gli indumenti a bagno in una bacinella e le ciabatte ancora sporche di sangue); l’avvenuta cancellazione delle immagini della videocamera dei sei secondd-nei quali sono stati esplosi i colpi e come tale operazione potesse essere effettuata dall’indagato tramite un’applicazione del suo cellulare; l’avere fornito un alibi falso (in merito al valore indiziario del stesso cfr. Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647 – 01 )- ha esposto in termini puntuali e coerenti gli argomenti sui quali ha fondato il giudizio di gravità indiziari.
La motivazione così resa sul punto, in assenza di evidenti illogicità, non è ulteriormente sindacabile in questa sede, non essendo sul punto decisivi gli argomenti ora indicati dalla difesa, anche nei motivi nuovi.
Le circostanze indicate, quali l’orario del ritrovamento della pistola, gli esiti dei primi accertamenti balistici effettuati e anche la mancata identificazione dell’altra persona probabilmente presente ai fatti, pure tenuto conto del criterio decisorio tipico della fase, infatti, non sono di per sé incompatibili con gli elementi direttamente riferibili all’indagato, che i giudici della cautela hanno coerentemente posto a fondamento della conforme conclusione espressa.
2.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla consistenza delle stesse.
La motivazione sul punto, infatti, con i riferimenti alle modalità di svolgimento dei fatti, alla brutalità dimostrata e alla presenza di numerosi precedenti penali, relativi a fatti caratterizzati dall’uso della violenza e anche di armi (cfr. pagine da 22 a 24 dell’ordinanza impugnata), è coerente e logica e
non è, quanto al pericolo di reiterazione di reati e all’impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo ai fini dell’applicazione di una misura gradata, sindacabile in questa sede, questo anche con riferimento all’impiego di strumenti elettronici di controllo (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 01), peraltro nel caso di specie espressamente ritenuti inadeguati (cfr. pag. 23 dell’ordinanza impugnata).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/6/2024.