Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24605 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato il gravame proposto da AVV_NOTAIO avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in prevalenza in Palo del Colle, quale costola di un più vasto sodalizio, radicato in Bitonto, noto come RAGIONE_SOCIALE.
A suo carico sono state valorizzare le dichiarazioni – ritenute credibili e convergenti – dei collaboratori COGNOME NOME e COGNOME COGNOME.
Dichiarazioni riscontrate non solo dai controlli sul territorio, ma anche dall’analisi di alcune conversazioni riguardanti questioni associative, dimostrative altresì dell’utilizzo, condiviso, di un linguaggio convenzionale.
Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione.
Viene censurato il carattere generico delle chiamate in reità, tra loro persino contradittorie, e comunque tali da non consentire di raggiungere la soglia della gravità indiziaria in relazione allo specifico ruolo oggetto della provvisoria incolpazione.
Più in particolare i collaboratori COGNOME, COGNOME e COGNOME non hanno indicato il COGNOME come uno dei gestori della piazza di spaccio di Palo del Colle; il COGNOME, invece, non lo menzionava nel primo interrogatorio, ma solo in un secondo momento, senza inserirlo nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Le stesse conversazioni valorizzate dal Tribunale non possono integrare un riscontro alle chiamate in reità, né contribuiscono a delineare un profilo partecipativo dotato di una apprezzabile consistenza temporale e dal carattere stabile.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché volto a sottoporre al sindacato di legittimità la rivalutazione di elementi fattuali di esclusiva pertinenza dei giudici di merito, a fronte di un percorso motivazionale, come quello del provvedimento impugnato, che risulta esente da macroscopiche illogicità o incongruenze.
1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124/2008, Rv. 241997).
Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelt cautelare nonché dell’assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698 – 01).
Il vizio di motivazione di un’ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanz della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01).
Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi ol coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova.
Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01).
1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l’accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria.
Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all’art cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all’accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell’imputato venga affermata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine “indizi”, adoperato dall’art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell’art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d’essere nell’esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultim possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di “prove” e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l’uso del termine indizi nell’art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un’analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell’applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di “prove”, ma sempre comunque di “indizi”, non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest’ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, COGNOME, Rv. 214930). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. Un., 21.04.1995, Costantino, rv. 202002).
Questo essendo il perimetro dello scrutinio di legittimità, l’unico motivo, riguardante la condotta associativa di cui al capo 1, è inammissibile.
2.1. Il ricorrente invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa degli elementi di prova ed una diversa valutazione, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito nel provvedimento impugnato.
Con specifico riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sull valutazione delle chiamate di correo, si è escluso il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, COGNOME, Rv. 280058 – 01; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264577 – 01).
Ciò posto, incontestata l’esistenza dell’associazione, il ricorrente assume l’imprecisione e la genericità delle chiamate, nonché la inidoneità delle conversazioni intercettate a descrivere il profilo dell’affiliato.
Nella specie i giudici della cautela hanno evidenziato come, concordemente, i due collaboratori NOME e NOME, oltre a riconoscere in foto il ricorrente, ne hanno messo in luce tanto la gestione di una piazza di spaccio quanto l’inserimento nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME (cui è legata l’associazione di cui al capo 1) nonché nel relativo gruppo di fuoco.
Il COGNOME ha inoltre riferito dello stretto rapporto del ricorrente con un altro sodale, COGNOME NOME, di cui è emersa ampia prova nel corso delle indagini, essendosi accertato come, in effetti, il COGNOME fosse l’autista del COGNOME.
Dall’analisi dei controlli sul territorio il Tribunale ha poi desunto l’esistenza una stabile frequentazione non solo con il COGNOME, ma anche con altri esponenti del gruppo, per giunta in posizione apicale, ovvero COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Infine, il giudizio di intraneità, seppur in termini di gravità indiziaria, è st ulteriormente corroborato dalla valutazione di una serie di dialoghi (cui prendeva parte anche il ricorrente) che non solo offrono conferma del sistema di relazioni in atto, ma delineano la partecipazione attiva del AVV_NOTAIO alle dinamiche associative, ora discutendo delle disposizioni relative al ritiro dei documenti (ovvero del ricavato dei traffici illeciti), ora ricevendo dal Saracino i nuovi telefo e le schede riservate (prog. 188), ora ricevendo dal COGNOME indicazioni sui prezzi da praticare, seppur con linguaggio criptico (prog. 36, le olive, nel macina a nove .. diglielo che là, nove eeeh… macinate nove chili sono uscite le olive e i prezzi rimangono come stanno).
Si tratta di un percorso argomentativo superabile soltanto mediante una non consentita rielaborazione – critica ed alternativa – delle considerazioni e valutazioni dei giudici cautelari, le quali risultano peraltro condotte nel rispett delle regole di formazione e valutazione degli elementi di prova.
Né specifica il ricorrente in che termini il Tribunale abbia mancato di valutare le chiamate in correità, senza neppure analizzare i dialoghi intercettati – di cui ha, immotivatamente, negato la rilevanza dimostrativa – e senza misurarsi sulla capacità dei servizi di osservazione a riscontrare le chiamate (tra loro, peraltro, già convergenti).
Nemmeno è possibile attribuire alle dichiarazioni degli altri due collaboratori COGNOME e COGNOME l’attitudine probatoria che assume il ricorrente.
In diritto si osserva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impiant argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 6 -, sentenza n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01).
Nella specie, dalle allegazioni dello stesso ricorrente non risulta affatto alcuna radicale incompatibilità tra le chiamate poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, e le dichiarazioni indicate nel ricorso (riportate nell’ordinanz per stralcio), in cui COGNOME e COGNOME semplicemente indicavano coloro i quali, secondo le rispettive conoscenze, erano intranei al sodalizio, ma non si sono espressi in alcun modo sulla persona del COGNOME, tantonneno per escluderlo dal novero dei gestori delle piazze di spaccio.
Né il ricorrente si confronta con l’orientamento secondo cui il riscontro reciproco di due chiamate in correità deve riguardante il nucleo essenziale dei fatti, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da fa necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostener un’accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Scicchitano, Rv. 280741 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
3.1. Poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si tro ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis di tale disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così d ciso in Roma, il 14 maggio 2024
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Il Presidente