Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45856 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45856 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’ONOFRIO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ETTORE COGNOME il quale conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME del foro di VIBO VALENTIA e l’avvocato NOME COGNOME del foro di LAMEZIA TERME in difesa di COGNOME NOME insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23/02/2023 che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Gip dello stesso tribunale, in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Al riguardo, con un unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria attestante la partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo ‘ndranghetista, con particolare riferimento al propalato dei collaboratori di giustizia e alla valenza di riscontri esterni attribu alle operazioni “Infinito” e “Tenacia”. Si lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare le contraddizioni segnalate dalla difesa in punto di attendibilità del dichiarato dei collaboranti (in particolare del COGNOME, vedi pagg. 3-5 del ricorso), il contenuto della consulenza svolta dalla difesa che smentiva la riconducibilità al ricorrente della masseria indicata dal collaboratore COGNOME quale luogo finalizzato all’apporto logistico al clan, di prendere atto dell’errore di persona segnalato in ordine al soggetto omonimo, ma diverso (cl. 71 anziché 61), coinvolto nelle operazioni “Tenacia” ed “Infinito”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
A sostegno della gravità indiziaria, infatti, il Tribunale del riesame non solo ha valorizzato le dichiarazioni del COGNOME verso cui si appuntano decisamente le censure svolte dalla difesa in punto di attendibilità, ma anche di altri due collaboratori (COGNOME e COGNOME) i quali riferiscono, il primo per cognizione diretta e la seconda de relato da fonte qualificata, dell’appartenenza attiva e persistente del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. E verso queste convergenti propalazioni non vengono mosse censure in punto di attendibilità. Né risulta decisiva a smentire la gravità indiziaria l’assenza di una chiamata in correità del collaboratore COGNOME, sia perché non si indica lo specifico ruolo che tale propalante avrebbe decisamente assunto all’interno del consesso mafioso di riferimento e, dunque, la valenza di “interferenza” nel convergente propalato degli altri, sia perché, per quanto allegato, lo stesso collaboratore finisce per avvalorare quanto riferito dall’COGNOME con riguardo alla ricostruzione storica del posizionamento della famiglia dei COGNOME.
Riguardo, poi, alla valenza di riscontro attribuita alle sentenze “Infinito” e “Tenacia”, le cui risultanze non sarebbero direttamente riferibili al ricorrente, bensì ad un omonimo, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del
riesame ha fatto specifico riferimento agli esiti investigativi tratti dai rel procedimenti, di indubbio rilievo accusatorio anche di carattere individualizzante in ragione dei rapporti con gli altri sodali ivi risultanti e del ruolo di rili medesimo attribuito negli affari della RAGIONE_SOCIALE, riportando gli esiti dei servizi di o.c. e del compendio intercettivo anche di carattere ambientale (v. pagg. 9-11), riferiti espressamente al ricorrente e non all’omonimo, sulla scorta dell’identificazione fisica eseguita dalla p.g. e sull’attribuibilità al ricorrente di un’utenza intercett
In conclusione, a prescindere, dunque, dall’indicazione nell’ordinanza impugnata di elementi di riscontro al dichiarato del COGNOME e all’applicabilità del principio di scindibilità del dichiarato, l’ordinanza impugnata risulta, sotto il prof della gravità indiziaria, corredata dell’indicazione di sufficienti e convergen elementi pienamente idonei ad asseverare la partecipazione del ricorrente al consesso di stampo mafioso oggetto di contestazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 15/09/2023