Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26309 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinan con la quale il GIP del Tribunale di Ravenna, convalidato l’arresto in flagranza, aveva applic a COGNOME NOME la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato di a detenuto circa 245 grammi di cocaina (gr. 214,5 e un ulteriore involucro con tre pacchetti d peso complessivo di gr. 29,1), unitamente a 9 telefoni cellulari, 2 bilancini di precisio coltello e un cucchiaino da caffè con tracce di polvere bianca, nonché un rotolo di cellophane un telefono cellulare provento di furto. Il grave quadro indiziario è stato ricavat circostanze descritte nel verbale di arresto: a seguito di un servizio di OCP gli operanti avev perquisito l’abitazione occupata da NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME COGNOMEultimo co-indagato per detenzione illecita di stupefacente (essendo stati rinvenuti nella stanza in al predetto 9 involucri contenenti cocaina per un peso di gr. 8,47 e una pistola Beretta TARGA_VEICOLO, con caricatore inserito e non censita, occultata sotto il cuscino, reati per i quali si infatti nei confronti del citato COGNOME). L’attribuzione della cocaina repertata, dei te cellulari e del materiale atto al confezionamento, recante peraltro traccia di tale att stata giustificata dall’utilizzo dell’ambiente da parte di COGNOME NOME, esclusa la condizio soggetto meramente connivente alla luce delle modalità della condotta, posto che il materiale utilizzato per il confezionamento era riposto ben in vista su un mobile della stanza.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti quelle di tutela collettività, avuto riguardo agli stretti rapporti tra i due indagati e al possesso da parte indagato COGNOME dell’arma non censita, fatto considerato espressione di maggiore pericolosità siccome indicativo dell’esistenza di collegamenti con circuiti criminali, laddove il pericolo d è stato ritenuto alla luce della condizione di irregolare presenza sul territorio.
Infine, quanto alla scelta della misura, quella più afflittiva è stata ritenuta l’uni salvaguardare le individuate esigenze cautelari, avuto riguardo alla gestione di quantita rilevanti di stupefacente e alla disponibilità di armi, la condizione di irregolari essend ritenuta espressione di una scarsa propensione a conformarsi a misura cautelare meno grave, altresì rilevando il Tribunale l’inidoneità del domicilio indicato ai fini della sostituz misura carceraria, trattandosi del luogo dal quale erano stati osservati uscire COGNOME Lati COGNOME NOME, coloro cioè che, seguiti dalla PG appostata, avevano cercato di liberarsi d cinque involucri contenenti cocaina, essendo stata pure rinvenuta un’agenda con nomi e cifre e materiale atto al confezionamento, cosicché una misura domiciliare in quel luogo si sarebbe rivelata inadeguata rispetto alla salvaguardia della ritenuta esigenza special-preventiva.
2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi cui all’art. 606 lett. b), c) e e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla valutazi sussistenza della gravità indiziaria e alla scelta della misura.
Quanto al primo punto, ha contestato che nella specie sia stata raggiunta conferma di una detenzione consapevole della sostanza da parte dell’indagato, del tutto equivoco risultando dato valorizzato, quello cioè del rinvenimento del suo documento d’identità nello stes ambiente perquisito. Altrettanto apodittica, poi, è stata ritenuta l’affermazione che COGNOME svolgesse alcuna attività lavorativa, trattandosi di soggetto anziano, trovatosi occasionalme sul territorio italiano in visita ai parenti, rispetto al quale non vi sarebbero ele ritenerne il mancato svolgimento di attività lavorativa nel suo paese d’origine.
Quanto alla individuazione della misura, poi, il deducente ha rilevato che nessu apprezzamento sarebbe stato svolto sul punto, gli indicatori evidenziati dal Tribunale n potendo considerarsi “ineliminabili” e preclusivi di una misura detentiva domestica.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguenze di legge.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.
Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione d provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giud ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addo giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzam delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalme la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME/li, Rv. 276976; sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244-01; sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556-01).
Nella specie, oltre a rilevarsi l’assenza della denunciata violazione di legge che si r sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell’ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma de consapevole detenzione della droga in capo all’indagato, viceversa giustificata dal Tribuna alla stregua degli elementi raccolti già in sede di arresto in flagranza di reato, avendo du omesso la difesa di confrontarsi con gli argomenti che sorreggono la valutazione giudiziale.
Parimenti, quanto alla scelta della misura, la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria e rispetto ad essa, ancora una volta, la difesa ha opposto semplice dissenso, neppure svolgendo una critica pertinente rispetto ai dati fattuali valori (inidoneità del domicilio indicato siccome luogo predisposto per lo svolgimento dell’atti delittuosa).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost 186/2000). Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 12 giugno 2024.