Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24601 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore avvocato NOME COGNOME del foro di BARI in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha accolto in parte il gravame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato, nei suoi confronti, la misur della custodia cautelare in carcere, confermandola in ordine ai reati di cui ai capi 1, 16, 125, 126 138 nonché, previa riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, quanto ai reati di cui ai capi 20, 22, 23, 101, 111, 124.
Il ricorrente, inteso Io Svizzero, è stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in prevalenza in Palo del Colle, quale costola di un più vasto sodalizio, radicato in Bitonto, noto come RAGIONE_SOCIALE.
E’ stato inoltre ritenuto il concorso nelle condotte di cessione e detenzione di sostanza stupefacente di vario tipo (rispettivamente, capi 16, 20, 22, 23, 101, 111, 124, 125, 126 138).
A suo carico sono stati valorizzati, oltre ai controlli sul territorio ( descrivono il sistema di relazioni in atto), la serialità delle condotte, rivelatric un comune protocollo operativo (tra cui l’utilizzo, condiviso, di un linguaggio convenzionale), e la compartecipazione alle vicende associative (come rilevata dai risultati dell’attività tecnica).
Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di cui al capo 16.
A fronte della ritenuta cessione di stupefacente ad almeno 100 soggetti, il ricorrente evidenzia come il titolo cautelare si fondi solo su 18 conversazioni, per giunta captate su un telefono che non era nella sua disponibilità.
Né può ritenersi decisivo il riferimento, contenuto nei dialoghi, ad un tale NOME, in quanto nell’indagine risulta coinvolto anche tale COGNOME NOME, come riconosciuto dallo stesso Tribunale nell’annullare l’ordinanza relativamente al reato di cui al capo 87.
Nei dialoghi intercettati, inoltre, non è rinvenibile alcun riferimento nemmeno dissimulato – a sostanze stupefacenti, e comunque non è possibile stabilire quale cessione abbia riguardato la marijuana e quale la cocaina.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di cui al capo 20.
Dall’analisi dell’unica conversazione posta a fondamento dell’addebito cautelare (prog. 1306) non è infatti desumibile alcun riferimento certo allo stupefacente nell’espressione ti devo mandare un amico.
Né lo sviluppo del dialogo consente di stabilire se la cessione si sia effettivamente concretizzata.
Risulta poi illogica l’affermazione del Tribunale secondo cui, non potendosi determinare il tipo di sostanza ceduta, la condotta deve essere riqualificata nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di cui ai capi 22 e 23.
Analizzando il contenuto dei dialoghi intercettati (progg. 55, 434, 455 e 1226), il ricorrente deduce come non sia possibile né individuare alcun riferimento a sostanze stupefacenti, né determinarne il tipo, né stabilire se la cessione si sia o meno perfezionata.
Anche per questi reati il Tribunale ha illogicamente ritenuto che, non potendosi determinare il tipo di sostanza ceduta, la condotta dovesse essere riqualificata nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di cui al capo 101.
Dall’analisi dell’unica conversazione posta a fondamento dell’addebito cautelare (prog. 942), e più in particolare nell’espressione sto con l’amico, non è infatti desumibile alcun riferimento certo allo stupefacente, men che meno al tipo o all’avvenuto compimento della transazione illecita.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo ai reati di cui ai capi 111, 124, 125, 126, 127 e 138.
Si censura il carattere apparente della motivazione del Tribunale, che non indica – se non riproponendo argomenti già spesi per altre contestazioni – gli elementi di prova su cui si fonda, per ciascuna ipotesi, il giudizio sulla gravità indiziaria.
Lacuna ancor più significativa ove si considerino le specifiche doglianze mosse nella memoria del 10 dicembre 2023.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di cui al capo 1.
L’ordinanza impugnata non si è confrontata con la predetta memoria difensiva, depositata dinanzi al riesame, in cui si evidenziava l’estraneità del
ricorrente rispetto alle conversazioni valorizzate nell’ordinanza genetica (cui ha rinviato il Tribunale per relationem), contenenti talvolta il mero riferimento, tutt’altro che individualizzante, ad un tale NOME.
Conversazioni che, a ben vedere, neppure contenevano riferimenti a sostanza stupefacente.
Il Tribunale ha invece, rinviato, puramente e semplicemente, all’ordinanza genetica, senza nemmeno indicare quali siano i controlli sul territorio ritenuti tal da corroborare, seppure a livello di gravità indiziaria, il profilo associativo d COGNOME.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché volto a sottoporre al sindacato di legittimità la rivalutazione di elementi fattuali di esclusiva pertinenza dei giudici di merito, a fronte di un percors motivazionale, come quello del provvedimento impugnato, che risulta esente da macroscopiche illogicità o incongruenze.
1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124/2008, Rv. 241997).
Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelt cautelare nonché dell’assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698 – 01).
Il vizio di motivazione di un’ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancan della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo de provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01).
Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi o coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova.
Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01).
1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l’accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria.
Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all’art cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all’accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell’imputato venga affermata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine “indizi”, adoperato dall’art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell’art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d’essere nell’esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultim possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di “prove” e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l’uso del termine indizi nell’art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un’analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell’applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di “prove”, ma sempre comunque
di “indizi”, non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest’ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, COGNOME, Rv. 214930).
Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. Un., 21.04.1995, Costantino, rv. 202002).
Questo essendo il perimetro dello scrutinio di legittimità, si deve osservare che il ricorrente invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa degli elementi di prova – in maniera prevalente, intercettazioni – ed una diversa valutazione, senza confrontarsi con l’iter logicogiuridico seguito nel provvedimento impugnato.
2.1. Il primo motivo, relativo alle condotte di cui al capo 16, è inammissibile.
Il ricorrente per un verso ripropone le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per altro verso si limita a prospettare una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito.
Dunque, sotto questo profilo il ricorso, oltre a proporre motivi non consentiti che attengono alla valutazione della’ prova, risulta anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui dal tenore delle conversazioni intercettate emerge con evidenza il ruolo di pusher svolto dal COGNOME, contattato quasi sempre su una utenza dedicata, con dialoghi brevissimi volti a concordare incontri di persona, per la cessione della sostanza stupefacente.
Di volta in volta, come emerso anche per le altre condotte contestate, il COGNOME veniva contattato su una determinata utenza direttamente o per il tramite di altri sodali, i quali indirizzavano la domanda verso il pusher più vicino o che, comunque, avesse pronta disponibilità del narcotico.
Nell’evidenziare il contrasto tra la ritenuta dimostrazione della cessione ad almeno 100 soggetti, e l’esistenza di sole 18 conversazioni in ipotesi indizianti, il ricorso dimostra di non prendere in considerazione il più ampio elenco riportato dal Tribunale il quale, per semplicità, ha ripercorso solo alcune conversazioni, segnalando però l’assoluta identità del modus operandi (pp. 12 e 13 ordinanza impugnata).
Quanto alla riferibilità delle conversazioni al COGNOME, il ricorso non si confronta con la specifica motivazione offerta dal Tribunale (pp. 11, 12 e 24), che non si fonda sul solo riferimento, contenuto in un dialogo, a NOME, ma anche
sull’uso del soprannome a lui riferibile (lo svizzero), sul riconoscimento vocale (effettuato grazie al confronto con la voce registrata su utenza intestata alla madre) e su alcuni elementi contenuti nei dialoghi, ritenuti, con motivazione logica e dunque incensurabile in questa sede, di indubbia valenza identificativa (ad es., prog. 590 in cui si fa riferimento alla presenza, riscontrata, de carabinieri a casa dello svizzero; nello stesso senso i dialoghi intercorsi con la madre del ricorrente).
Né la motivazione sul capo 16 risente, in termini di illogicità o contraddittorietà, di quanto statuito dal Tribunale in relazione al capo 87, dove il dialogo è intercettato tra terzi soggetti, i quali, facendo semplicemente riferimento a NOME, non offrono univoci elementi di identificazione per quei fatti.
Quanto alla interpretazione dei dialoghi, il Tribunale si è fatto carico di rispondere alle obiezioni difensive con una interpretazione del dato probatorio esente da qualsivoglia vizio logico, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità.
I giudici della cautela hanno valorizzato non solo il contenuto del messaggio su cui pone l’attenzione del ricorrente (prog. 561), che pure evoca espressioni convenzionali del tipo di quelle solitamente usate dai pusher (l’amica nuova di NOME, quella buona non quella di questi giorni), ma anche di altri dialoghi in cui sono rinvenibili espressioni chiaramente indicative dello stupefacente trattato (prog. 1500, c’è l’amica la bianca?), del quantitativo (prog. 1106, 10 o 20? Una 20) nonché l’adozione di specifiche cautele (prog. 213, in cui il COGNOME veniva incautamente contattato da un acquirente sulla utenza intestata alla madre, non su quella dedicata alle cessioni illecite).
Nell’interpretare le conversazioni intercettate, il Tribunale ha correttamente messo in evidenza il più ampio contesto investigativo (culminato anche in perquisizioni e sequestri), in forza del quale è stato possibile decifrare i protocollo comunicativo in uso agli indagati, condiviso anche dal COGNOME (pp. 9 e 10 ordinanza impugnata).
Il ricorrente, infine, non si confronta con il pacifico indirizzo interpretat secondo cui interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 – 01).
Né si lamenta il travisamento della prova: se da un lato, infatti, è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione dei dialoghi diversa da quella proposta dal giudice di merito, dall’altro occorre ricordare che ciò è
possibile allorquando il contenuto e stato indicato in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, sentenza n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558 – 01; conforme, Sez. 5, sentenza n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516 – 01).
2.2. Il secondo motivo, relativo alle condotte di cui al capo 20, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capaci dimostrativa delle prove senza evidenziare carenze o vizi logici decisivi della motivazione della ordinanza impugnata.
Anche in questo caso il ricorso propone una analisi del dialogo avulsa dal più ampio contesto dimostrativo, che invece è correttamente valorizzato dal Tribunale; in questo senso, il motivo è anche aspecifico.
Il Tribunale, infatti, ha interpretato il dialogo (prog. 1306) avuto riguardo si alla qualità dell’interlocutore – altro partecipe al traffico di sostanze stupefacen – sia al tenore complessivo, nonché alla sinteticità della conversazione (in cui è omesso ogni riferimento concreto a persone o luoghi), funzionale ad organizzare un incontro con un amico presso il barbiere.
Il dialogo, quindi, si pone in aperta continuità dimostrativa con il resto delle evidenze disponibili: il COGNOME concordava infatti gli incontri con gli acquirenti o dal barbiere (cfr., anche prog. 1016), o nei bagni pubblici (progg. 148, 154, 1368, 1388, 1481, 1500), o di fronte al cm n cm n (prog. 963), o alla fontana (progg. 1926, 2924, 77, 213, 1106).
Il perfezionamento della cessione – che peraltro non richiede l’effettiva consegna dello stupefacente – può logicamente essere dedotto dalla replicazione degli appuntamenti, anche più volte in un giorno, senza che siano stati registrati dialoghi da cui, invece, si desumeva l’inaffidabilità del gruppo o dei singoli pusher (che risponderebbero, ad ogni modo, della condotta di detenzione).
Tutt’altro che illogica la qualificazione della condotta ai sensi del comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (di cui il ricorrente si duole anche in ordine ad altri reati): la diversa valutazione cui è chiamato il giudice cautelare non esclude l’operatività della regola di giudizio nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 03).
Va comunque ribadito che il giudice cautelare, in sede di applicazione della misura, di riesame o di appello, è certamente legittimato a modificare la definizione giuridica del fatto addebitato.
2.3. Anche il terzo motivo, che muove identiche censure per le condotte di cui ai capi 22 e 23, è inammissibile.
Il Tribunale ha interpretato i dialoghi – di tenore analogo a quelli gi esaminati per le altre contestazioni – con argomentazioni logiche, ed in linea con le evidenze disponibili, e quindi in termini che in questa sede non possono essere utilmente censurati.
Anche per queste contestazioni i dialoghi – che intercorrono con NOME COGNOME, anch’egli secondo il Tribunale stabilmente inserito nei traffici rimandano ad incontri di persona con gli acquirenti (vai là all’amico), sono infarciti di espressioni ellittiche (il coso, quello con le icone blu; i cosi dove stanno?), e rivelano riferimenti all’attività di cessione (ti sono avanzate?).
Né il ricorrente vanta un interesse, sul piano cautelare, a vedere riconosciuta l’ipotesi della detenzione piuttosto che della cessione, da cui non deriverebbe alcuna concreta utilità (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, COGNOME, Rv. 285481 – 01).
2.4. Anche il quarto motivo, relativo alle condotte di cui al capo 101, deve ritenersi inammissibile, per le stesse ragioni: il ricorrente censura genericamente l’attitudine dimostrativa del dialogo (prog. 942), senza confrontarsi con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, che fonda la valutazione sulla gravità indiziaria dell’ulteriore condotta nell’ennesimo appuntamento con l’amico -concordato in presenza e con le solite modalità, conversando con altro indagato (COGNOME NOME, coinvolto in diversi episodi illeciti).
Condotta tenuta nel viale del cimitero, che l’ordinanza impugnata segnala essere luogo in cui i sodali abitualmente ponevano in essere cessioni di stupefacente (p. 38).
2.5. Anche il quinto motivo, relativo alle condotte di cui ai capi 111, 124, 125, 126, 127 e 138, è inammissibile.
Difetta innanzitutto uno specifico interesse – per vero, neppure dedotto quanto alla condotta di cui al capo 127, oggetto di annullamento da parte del Tribunale del riesame.
Quanto alle restanti contestazioni, viene in rilievo nient’altro che la replicazione del già visto protocollo operativo, oggetto di una valutazione logica e coerente del Tribunale, a fronte della quale il ricorrente oppone una supposta insufficienza dimostrativa dei dialoghi, senza però misurarsi con la più ampia lettura offerta nell’ordinanza impugnata.
Né può convenirsi con il ricorrente allorquando lamenta la mancata analisi dei dialoghi: se da un lato il testo delle conversazioni è oggetto di un (consentito) rinvio per relationem all’ordinanza genetica, dall’altro il Tribunale non ha mancato di evidenziare l’assoluta omogeneità con le altre contestazioni, trattandosi, ancora una volta, di contatti brevissimi tesi a concordare incontri di
persona con gli acquirenti, nei pressi dei soliti luoghi di spaccio (il barbiere, il calzolaio, il viale del cimitero, il viale della stazione).
Contatti da cui si apprendeva che l’amico di turno, ovvero l’acquirente, veniva dirottato dal pusher che in quel momento era in grado di soddisfare la domanda.
Né sono mancate, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, le conversazioni evocative sia della natura illecita (prog. 1302, non te lo posso dire, vieni) sia della ripetuta consegna dello stupefacente (prog. 1146, tu hai finito la?).
2.6. Non supera il vaglio di ammissibilità nemmeno il sesto motivo, riguardante la condotta associativa di cui al capo 1.
Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione del Tribunale, che nel rinviare alle considerazioni contenute nell’ordinanza genetica, non avrebbe in alcun modo valutato le argomentazioni contenute nella memora depositata nel corso dell’udienza.
Quanto alla struttura della motivazione dell’ordinanza impugnata, va affermata la piena legittimità del richiamo all’ordinanza genetica, tale da saldare in un unico corpo le valutazioni di merito.
La Corte di cassazione afferma infatti non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell’uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro (Cass. Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085).
Ben possono trovare risposta in tale richiamo anche eventuali censure formulate con memoria difensiva, allorché le stesse non tengano compiutamente conto della motivazione dell’ordinanza genetica e risultino dunque del tutto inidonee a incidere sull’impianto della complessiva motivazione.
In tali casi il discorso giustificativo della decisione deve essere dunque sindacato in sede di legittimità tenendo conto della convergenza dei due provvedimenti.
Ciò posto, dall’esame congiunto dei due provvedimenti (in particolare, pp. 2093 e ss. ordinanza genetica, cui rinvia il Tribunale) si evince che la partecipazione del ricorrente al sodalizio è stata argomentata principalmente in forza della consumazione di una lunga serie di reati scopo, evocativa tanto di un diffuso protocollo d’azione, quanto dell’utilizzo di strumenti (cellulari e sim car ritenute sicure) e cautele (un condiviso linguaggio criptico) ragionevolmente ritenute patrimonio comune degli associati.
L’attitudine dimostrativa di tali condotte, a fini associativi, non. è stata alcun modo presa in considerazione dal ricorrente, sebbene già nell’ordinanza genetica ne sia stata esaltata l’autosufficienza.
Non si tratta, infatti, della semplice ripetizione delle condotte, ma della realizzazione dei reati – scopo del sodalizio, secondo direttive uniformi e con l’ausilio degli strumenti a tal fine forniti agli affiliati.
Il Tribunale del riesame, fermo questo dato, ed al pari del primo giudice, ha valorizzato ad adiuvandum i rapporti di frequentazione con gli altri sodali (nel periodo di interesse), indicati per relationem, ed infine una serie di dialoghi tra sodali (COGNOME, COGNOME), in cui si discuteva di questioni associative, e nei quali s faceva riferimento a NOME.
Osserva quindi il Collegio che deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola d diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, sentenza n. 2754 del 06/12/2017, Rv. 272448 – 01).
Né sono deducibili, in sede di legittimità, censure attinenti a vizi della motivazione che non si riferiscano ad aspetti essenziali, tali da imporre una diversa decisione.
Oltre che aspecifico, il ricorso appare manifestamente infondato.
Se nulla rileva il fatto che il COGNOME non prese parte a quei dialoghi, è palesemente infondata la circostanza che non vi siano riferimenti a sostanze stupefacenti (p. 33 ricorso), che anzi, in talvolta sono anche più espliciti di quelli analizzati dal Tribunale per la prova delle singole cessioni (prog. 29, quello l’altro.. .NOME… prende le stecche, le nasconde… ha detto a quello l’amica cambiata; prog. 332, Io, NOME e NOME stiamo dando la roba; prog. 479, il telefono dell’erba ce l’ha NOME).
Vi sono poi una serie di conversazioni, valorizzate già nell’ordinanza genetica, in cui NOME chiedeva al COGNOME di portare i documenti, ovvero il ricavato delle vendite (prog. 1071, 1121), od alcune in cui del COGNOME si indicavano financo gli orari di lavoro (prog. 1270).
Quanto infine alla identificazione si rinvia a quanto detto poco a proposito dei reati scopo, segnalando che in alcuni dialoghi il ricorrente viene indicato con il nome ed il cognome (prog. 306), e che il suo nome viene evocato in contesti relazionali che contribuiscono ad identificarlo.
Pertanto, la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni
legali che presiedono all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Né, per quanto detto finora, può prospettarsi un vizio di omessa motivazione dell’ordinanza impugnata, quanto ai gravi indizi per il capo 1, sia perché effettivamente la memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame si incentra sulle obiezioni sollevate per i reati c.d. scopo (p. 9), sia perché le argomentazioni complessivamente spese nella memoria trovano adeguata risposta nell’analisi congiunta dei due provvedimenti di merito.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Poiché da questa decisione non consegue la rirnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si tro ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis di tale disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024
o sigliere estensore
Il Pres sente