Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34977 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34977 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘indagato non ricorrente, che, nel riportarsi alla memoria depositata in atti, ha concluso per il rigetto o per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2025 depositata in data 12 maggio 2025, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione del riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale del 7 gennaio 2025 applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME
in relazione alle contestazioni provvisorie di cui al capo 1 (art. 416 cod. pen.) e capo 38 (art.319 cod. pen.), per carenza di gravità indiziaria.
Le condotte hanno riguardo:
-alla partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘indagato ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti in materia di corruzione, truffa e falso con il ruolo di promotore e organizzatore, nella qualità di Direttore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal 2018 e di direttore del RAGIONE_SOCIALE dal 2020 (capo 1);
-alla condotta corruttiva in concorso con altri, nelle rispettive qualità, volta a commettere atti contrari al proprio ufficio ricevendo in cambio l’ingresso RAGIONE_SOCIALEa figlia a seguito di selezione pubblica nella scuola di specializzazione in RAGIONE_SOCIALE per l’anno accademico 2021/2022 (capo 38).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE attraverso un unico motivo articolato in una duplice censura.
2.1. Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione del provvedimento impugnato risultante dal confronto RAGIONE_SOCIALEo stesso con le risultanze processuali.
2.1.1. La prima censura ha per oggetto la motivazione relativa alla contestazione di cui al capo 38).
Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria con riferimento al capo 38) per difetto degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata in sede cautelare non potendo individuarsi l’atto contrario ai doveri di ufficio, il rapporto di corrispettività tra questo e l’utilità ricevuta, nonché la natura indebita RAGIONE_SOCIALEa controprestazione.
Osserva in primo luogo il Pubblico ministero che tale valutazione si pone in contrasto con quanto affermato nelle ordinanze pronunziate nei confronti dei coindagati COGNOME e COGNOME, nelle quali per la medesima contestazione è stata ritenuta insussistente la sola utilità o promessa di utilità nei confronti di COGNOME, ma non è stata posta in dubbio né la realizzazione degli atti contrari al dovere di ufficio da parte di COGNOME, né il sinallagma.
Inoltre, l’ordinanza presenta evidenti lacune rispetto alle risultanze probatorie contenute nell’ordinanza genetica.
Per quanto riguarda gli atti contrari ai doveri di ufficio:
-il Giudice per le indagini preliminari li ha individuati nella concreta ingerenza RAGIONE_SOCIALE‘indagato rispetto all’attività attuata dagli ispettori COGNOME e
COGNOME, sia nel periodo in cui gli stessi rivestivano una posizione gerarchicamente subordinata, sia in altri periodi (conv. del 17 febbraio 2023 tra COGNOME e COGNOME);
Siffatti elementi non sono stati considerati dal Tribunale del riesame che ha invece valorizzato elementi affatto apprezzati dal Giudice per le indagini preliminari quali l’omessa categorizzazione del rischio e l’assenza di prova del concorso nei delitti di falso.
Per quanto riguarda l’assenza di utilità per il pubblico ufficiale:
-il Tribunale del riesame l’ha ricavata dalla assenza di intercettazioni che disvelassero l’accordo corruttivo, l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa promessa o comunque dall’assenza di un contributo agevolatore per l’ingresso RAGIONE_SOCIALEa figlia RAGIONE_SOCIALE‘indagato nella Scuola di specializzazione dal momento che la candidata aveva già ottenuto un punteggio sufficiente.
Siffatte argomentazioni contrastano con i risultati RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, atteso che, quando gli indagati commentano che la studentessa «è già entrata», commentano il punteggio RAGIONE_SOCIALEa prova scritta e non il punteggio definitivo che, invece, richiedeva ulteriori punteggi discrezionali attribuiti dalla commissione esaminatrice.
Inoltre, non sono stati considerati dal Tribunale del riesame i contenuti di una serie di intercettazioni utili a dimostrare la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘utilità essendovi un cospicuo compendio intercettivo (pag. 81 ordinanza genetica) che rivela come l’indagato, nel conversare con la figlia, fosse già convinto RAGIONE_SOCIALE‘accesso alla scuola in ragione RAGIONE_SOCIALEe sue conoscenze.
Per quanto riguarda l’assenza del rapporto di sinallagma:
-il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato il contenuto di una conversazione intercorsa tra i coindagati COGNOME e COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il primo ricorda alla seconda che «le serviva» COGNOME per il ruolo da quest’ultimo ricoperto all’RAGIONE_SOCIALE.
Siffatta decisiva circostanza è stata del tutto ignorata nell’ordinanza impugnata.
2.1.2. La seconda censura ha per oggetto la motivazione relativa alla contestazione di cui al capo 1).
Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria con riferimento al capo 1) in ragione RAGIONE_SOCIALEa assenza di gravità indiziaria in relazione ai tre reati fine che erano stati oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione originaria, due dei quali già esclusi dal Giudice per le indagini preliminari.
Osserva il ricorrente che:
-quanto allo stabile rapporto corruttivo lo stesso sussiste proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria per il reato di cui al capo 38;
-quanto alla mancata partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘indagato all’attività di falsificazione, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto comunque impregiudicata la partecipazione associativa;
-quanto all’attività di coordinamento, l’indagato ha comunque coordinato le attività del sodalizio impartendo direttive ai veterinari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dal suo ruolo formale, come emerge dall’attività di intercettazione telefonica e dal suo tentativo unitamente ai correi di sviare le indagini.
Sussistenti, infine, le esigenze cautelari in punto di pericolo di reiterazione di reato e di inquinamento probatorio in ragione del ruolo tuttora rivestito nell’ASP dall’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La prima RAGIONE_SOCIALEe censure contenuta nell’unico motivo risulta manifestamente infondata.
Va in primo luogo premesso che in tema di appello del pubblico ministero avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di misura cautelare, il tribunale è investito RAGIONE_SOCIALEa verifica di tutti i presupposti richiesti per l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e alla difesa è consentito, dopo aver esaminato gli atti su cui si fonda la domanda cautelare, di instaurare un contraddittorio pieno e anticipato, volto non solo a contrastare i motivi di gravame proposti dal pubblico ministero, ma anche a dimostrare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni e dei presupposti per l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Pm c. Caria, Rv. 278335).
1.1. Sulla presunta disparità di trattamento, anche per i due coindagati COGNOME e COGNOME il Tribunale del Riesame ha escluso l’esistenza dei gravi indizi in relazione al delitto di cui all’art. 319 cod. pen. (capo 38), non determinandosi, pertanto, alcun contrasto tra i due provvedimenti, pervenuti entrambi alle medesime conclusioni.
1.2. Quanto alle ulteriori doglianze contenute nel ricorso – relative alla dedotta carenza motivazionale del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza degli atti contrari ai doveri di ufficio, del rapporto di corrispettività tra questi e l’utilità ricevuta, nonché RAGIONE_SOCIALEa natura indebita RAGIONE_SOCIALEa controprestazione – le stesse si risolvono in censure di merito volte a sollecitare il giudice di legittimità ad una rivalutazione o ad una interpretazione di frammenti probatori.
Esula dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
L’ordinanza impugnata ha fornito motivazione in fatto immune da vizi logici (p.8 e ss.) avuto riguardo agli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie.
1.2.1. Quanto agli atti contrari ai doveri di ufficio, il ricorrente è risultato estraneo alle condotte di falso commesse dai veterinari nel corso RAGIONE_SOCIALEe visite ispettive, pur originariamente allo stesso contestate, così come è stata esclusa l’attribuibilità allo stesso RAGIONE_SOCIALE‘omessa categorizzazione del rischio, escludendosi la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario ai doveri di ufficio.
La dedotta omessa motivazione in punto di «ingerenza» RAGIONE_SOCIALE‘indagato nell’attività svolta dai due ispettori COGNOME e COGNOME è censura generica non rinvenendosi la indicazione concreta di atti rivelatori RAGIONE_SOCIALE‘ingerenza medesima; la conversazione del 17 febbraio 2023 è stata interpretata escludendo per la stessa valenza indiziante.
Sul punto questa Corte ha più volte chiarito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti RAGIONE_SOCIALEa manifesta illogicità ed irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
1.2.2. Quanto all’utilità per il pubblico ufficiale, anche in tal caso le censure attengono esclusivamente ad una non consentita ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze esaminate dal giudice di merito.
La ordinanza impugnata evidenzia come l’attività di modifica dei punteggi posta in essere dai coindagati COGNOME e COGNOME non ha prodotto alcun effetto favorevole ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso RAGIONE_SOCIALEa figlia RAGIONE_SOCIALE‘indagato alla Scuola di specializzazione: la COGNOME, dopo aver ottenuto un punteggio di 67 alla prova scritta, non ha goduto di alcun punteggio aggiuntivo in sede di valutazione discrezionale degli eventuali titoli personali, dovendo pertanto escludersi che l’attività di alterazione dei punteggi posta in essere dalla COGNOME e dal COGNOME abbia determinato un effetto concreto e migliorativo sulla sua situazione; la giovane era «già era entrata» con il solo punteggio RAGIONE_SOCIALEa prova scritta (progr. N.10 rit.914/23).
L’affermazione che la valutazione dei titoli che gli altri aspiranti possono vantare avrebbe comportato l’attribuzione di un punteggio più alto rispetto a quello ottenuto dalla studentessa, così come quella secondo cui le due candidate escluse ben avrebbero potuto collocarsi in posizione utile in graduatoria se fosse stato loro attribuito un punteggio per titoli tale da superare il punteggio di 67 RAGIONE_SOCIALEa COGNOME,
costituiscono una diversa interpretazione dei fatti che non trova riscontro negli atti.
1.2.3. Quanto al rapporto di sinallagma, l’ordinanza impugnata anche in tal caso ha logicamente e adeguatamente motivato in ordine all’assenza nel materiale probatorio di elementi da cui risulti concretamente il prescritto collegamento tra le prestazioni, soprattutto sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa inesistenza di contatti, incontri, rapporti, accordi, ringraziamenti reciproci tra corrotti e corruttori, anche tramite terzi intermediari.
L’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa conversazione ambientale tra il COGNOME e la COGNOME («eh…ti serve il veterinario capo…forse non l’hai capito chi è! (…)RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE») si risolve in una valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo mera questione di fatto.
La seconda RAGIONE_SOCIALEe censure contenuta nell’unico motivo risulta manifestamente infondata.
Anche in tal caso le doglianze si risolvono in censure di merito volte a sollecitare il giudice di legittimità ad una rivalutazione o ad una interpretazione di frammenti probatori. Esula dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
L’ordinanza impugnata ha fornito motivazione in fatto immune da vizi logici (p.7 e ss.) avuto riguardo agli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie.
La ordinanza evidenzia la insussistenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria, come già nell’ordinanza genetica, in relazione ai reati fine contestati all’indagato rappresentati dai falsi ispettivi; valorizza i periodi in cui l’indagato ha svolto funzioni dirigenziali all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ASP non coincidenti con quelli nel corso dei quali sono state svolte le attività ispettive produttive dei falsi; esclude, non riconoscendo la gravità indiziaria quanto al capo 38, il mantenimento di uno stabile rapporto corruttivo con l’associazione delineata in contestazione.
Conclude nel senso RAGIONE_SOCIALEa estraneità RAGIONE_SOCIALE‘indagato al «sistema».
Le censure legate alla sussistenza di esigenze cautelari restano assorbite dalla esclusione RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 26/09/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME