Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da NOME nato a Síderno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 26 maggio 2023 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, quale Giudice del riesame cautelare, ha confermato l’ordinan2:a con la quale à stata applicata ad NOME la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 74, comm 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1. cod. pen.
Secondo quanto risulta dall’imputazione provvisoria, al NOME si contesta la partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico facente capo ad alcuni componenti della famiglia COGNOME di RAGIONE_SOCIALE, avente il suo centro operativo a San RAGIONE_SOCIALE e dotata di articolazioni operative in Belgio, Germania e Australia. In particolare, il NOME farebbe parte dell’articolazione tedesca operante a Monaco di Baviera unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe ’98) e si occuperebbe dell’approvvigionamento della cocaina in Sudamerica.
Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME deducendo tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria. Deduce la difesa che gli elementi indiziar considerati dal Tribunale sono equivoci ed inidonei a fondare un giudizio di probabilità qualificata con riferimento alla contestata condotta partecipativa. Al di là, infatti, d rapporto tra il ricorrente e NOMENOME non sono stati individuati ulteriori elementi sintomatici di rapporti con altri componenti dell’organizzazione, né della consapevolezza da parte del ricorrente sia della finalità dei due viaggi che dell’esistenza stessa del sodalizio. Si insiste, infatti, sulla rilevanza destrutturante d giudizio di gravità indiziaria dei seguenti elementi sottovalutati dal Tribunale:
la mancanza di disponibilità del criptofonino da parte del ricorrente;
l’assenza di contatti tra il ricorrente e gli altri presunti sodali;
l’assenza, con riferimento al viaggio a San RAGIONE_SOCIALE, di specificie condotte riferibili al NOME relative alla partecipazione ad incontri o alla ricerca e consegna del criptofonino, rimasto nella esclusiva disponibilità di NOME;
le ragioni indicate dal ricorrente in merito alla sua partecipazione al viaggio verso San RAGIONE_SOCIALE, legate alla opportunità di sfruttare un passaggio dalla Germania per fare visita ai familiari dopo il decesso del nonno, ed al viaggio in Sudamerica, correlato al periodo di ferie del NOME, dal 13 a 29 febbraio 2020, iniziato proprio con il viaggio in Calabria;
la non decisività dell’impiego del pronoime plurale nella chat su SkyEcc, stante l’impiego in altre parti della medesima conversazione, riportate alle pagine 9, 10 e 11 del ricorso, del pronome singolare, elemento, questo, che, ad avviso del ricorrente, è indicativo del fatto che il NOME stava operando da solo;
le considerazioni contenute a pagina 2186 dell’informativa conclusiva in cui si rappresenta la carenza di elementi di prova sufficienti a carico di NOME;
l’assenza di qualunque contatto diretto tra NOME e i presunti fornitori esteri;
il contenuto della chat tra NOME e NOME in cui quest’ultimo diceva al primo che il parente della moglie «non deve sapere queste cose». Sostiene, al riguardo, il ricorrente che tale “parente” non può che identificarsi nello stesso NOME, all’epoca dei fatti unico parente della moglie di NOME.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sulle censure relative all’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen.
2.3 Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di considerare il tempo trascorso dai fatti, risalenti a tre anni fa, l’assenza di alcuna ulteriore segnalazione a carico del NOME successivamente al suo rientro dal Sudamerica e la regolare attività lavorativa svolta dal ricorrente (documentata dalle buste paga prodotte).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2, Il primo motivo è infondato.
Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che
si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Così delimitato il perimetro del controllo riservato al giudice di legittimità osserva i! Collegio che l’ordinanza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge e con motivazione non manifestamente illogica, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria, anche con riferimento all’elemento psicologico del reato, ponendo, in particolare, l’accento, sui seguenti elementi sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso (di cui, peraltro, i! ricorso non contesta l sussistenza): a) il viaggio in Calabria a fine gennaio 2020 del NOME unitamente a NOME, NOME e NOME (tutti intranei al sodalizio) al fine di ritirare da taluni esponenti dell’organizzazione a San RAGIONE_SOCIALE un criptofonino operante sulla piattaforma SkyEcc in vista dell’imminente viaggio in Sudarnerica, telefonino che rimaneva nella disponibilità di NOME; b) i messaggi scambiati sulla piattaforma SkyEcc, da parte delle utenze risultate in uso a NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME (cognato di NOME), NOME COGNOME (classe ’74) e NOME COGNOME (classe’70); c) il viaggio in Sudamerica, avvenuto nel febbraio 2020, di NOME e NOME COGNOME volto all’approvvigionamento di cocaina ed i messaggi tramite SkyEcc scambiati in detto periodo tra NOME COGNOME e il COGNOME, da un lato, ed NOME, dall’altro. In particolare, quanto a tali ultime conversazioni, di cui il motiv in esame sollecita una non consentita rivisitazione (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), il Tribunale, con argomentazioni non illogiche, ha posto l’accento su! fatto che in una di queste, intercorsa tra NOME NOME NOME NOME relativa ad un contatto per la fornitura di droga, i! primo usava la seconda persona plurale, intendendo, così riferirsi anche al NOME NOME si trovava con NOME in Brasile. In tale conversazione, NOME NOME a NOME NOME il contatto («questo di rio») aveva fatto vedere loro qualcosa, aggiungendo che «ha gli agganci per mandarla con le navi» e chiedendo «quanto !a vuole a! chilo».
Sempre con riferimento al viaggio in Sudamerica del NOME e del COGNOME, il Tribunale ha sottolineato l’ulteriore contributo apportato dal ricorrente, fornendo un supporto logistico durante la sosta a Coimbra (Portogallo) dove i due venivano ospitati dallo zio del ricorrente, NOME (classe’71), che, dalle successive indagini, è risultato intraneo al c.d. “RAGIONE_SOCIALE“, attivo da oltre venti anni Italia, Germania e Portogallo, e dedito al riciclaggio internazionale e ad altri reati natura finanziaria.
Il Tribunale, inoltre, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso che le condotte ascritte al NOME non fossero accompagnate dalla consapevolezza della loro rilevanza ai fini della realizzazione degli scopi dell’associazione criminosa e, in particolare, quanto al viaggio in Sudamerica, della sua finalità di avviare future importazioni di droga in Italia; in particolare, la sussistenza dell’elemento psicologico è stata desunta dalla contiguità temporale tra il viaggio in Calabria, in compagnia, peraltro, di soggetti intranei all’associazione, ed successivo viaggio in Sudamerica, dall’apporto logistico offerto dal ricorrente in Portogallo e dal contenuto della conversazione sopra riportata tra COGNOME e NOME.
Rileva, infine, ii Collegio che anche l’interpretazione del riferimento al «parente della moglie», contenuto nella conversazione tra COGNOME e COGNOME, non appare manifestamente illogica e, dunque, non è censurabile in questa Sede, dovendosi, al riguardo, richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Il Tribunale, infatti, con argomentazioni genericamente censurate dal ricorrente, ha affermato che dall’esame complessivo della conversazione si evince che detto parente non può identificarsi con il ricorrente, dal momento che allo stesso si faceva riferimento in altro successivo passaggio della conversazione come persona diversa dal «parente della moglie» citato in precedenza.
3. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Va, al riguardo, ribadito che in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso –
non ricorrente nella fattispecie in esame – in cui ciò incida sulran” o sul “quomodo” della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489).
Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, limitandosi ad insistere, senza un adeguato confronto critico con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, sulla rilevanza del tempo trascorso dai fatti che, in realtà, non appare particolarmente significativo, e sulla condotta del NOME successiva ai fatti.
L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto che non sussistano nel caso in esame elementi specifici idonei a superare la presunzione stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari ed ha, invece, considerato il ruolo secondario svolto del ricorrente quale elemento fattuale idoneo a superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare ed a giustificare la misura degli arresti domiciliari. Sulla base di tali argomentazioni, nonché della complessiva motivazione sulla sussistenza del quadro indiziario, ad avviso del Collegio possono ritenersi implicitamente disattesi, in quanto non rilevanti ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, gli elementi fattuali su cui insiste motivo in esame.
Al rigetto dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2023