Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47947 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO l:N FATTO
1.1 Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza in data 14 luglio 2023, in parzi accoglimento dell’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, escludeva la gravi indiziaria in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis]. cod.pen. rigettan resto l’impugnazione e mantenendo la misura cautelare degli arresti domiciliari applicati predetto in relazione ai di associazione a delinquere ed intestazione fittizia allo stesso contes
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen -violazione dell’art. 606 lett. b) e d) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273, 27 cod.proc.pen. quanto alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associat erroneamente ricavata dal ruolo svolto dall’imputato nella formale costituzione delle societ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in assenza di qualsiasi dimostrazione dell’elemento psicologico n essendo emersa alcuna consapevolezza delle finalità illecite perseguite dai coindagati COGNOME ed COGNOME; si lamentava così che la sola attività professionale svolta nella costituzione delle so non poteva dimostrare l’inserimento nel contesto associativo;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla sussistenza delle esigenze caute
avuto riguardo alla data di commissione dei fatti ed alla assenza di elementi per affermare perduranza dell’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo, deve essere rammentato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiz legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatame conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a car dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gov l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01). E nel caso in esame il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto d tribunale del riesame che ha evidenziato plurimi elementi convergenti circa il ruolo stabilment assunto dal COGNOME all’interno della compagine associativa con piena consapevolezza del proprio operato e del ruolo svolto da ciascuno dei concorrenti necessari. Invero, a sostegno di ta ricostruzione, venivano indicate ampiamente le dichiarazioni del COGNOME NOMENOME NOME NOME delineav il ruolo assunto dal COGNOME nella costituzione delle società fittizie, precisando anche gli ele sulla base dei NOME affermare che lo stesso fosse pienamente consapevole del ruolo di società cartiere svolte dalle società i cui intestatari reali, COGNOME, COGNOME e COGNOME, confermavano anch’ il coinvolgimento del ricorrente.
Ed a fronte di tale valutazione il ricorso pecca di genericità nella parte in cui non cont alcuna specifica contestazione e propone una lettura alternativa non consentita nella sede di legittimità in assenza di qualsiasi illogicità nella interpretazione del tribunale.
2.3 Anche i motivi in punto esigenze cautelari appaiono infondati posto che il tribunale de riesame, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 15-16 del provvedimento impugNOME, ha ampiamente sottolineato come il particolare legame associativo ed il ruolo assunto all’intern dell’organizzazione criminale facciano ritenere in c:oncreto sussistente un grave pericolo reiterazione tutelabile solo mediante l’applicazione di una misura restrittiva della li personale.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2023