Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2311 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2311 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a San Paolo Bel Sito il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale del Riesame di Firenze Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Firenze rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 21/5/2025 con cui era stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti donniciliari per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 comma 8 bis e 12, primo e terzo comma d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e per i due reati di falso in concorso connessi.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo, sostanzialmente, due motivi.
2.1. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente deduce la insussistenza della gravità indiziaria ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., censurando, in sette punti relativi alle argomentazioni svolte dal Tribunale del Riesame di Firenze, l’ordinanza impugnata. Segnatamente:
a fronte della motivazione contenuta nell’ordinanza di essere stato trovato in possesso di diverse centinaia di file di ricevute per l’accoglimento delle domande di titolo di soggiorno per cittadini extracomunitari, il ricorrente evidenzia “che, alla stregua degli atti sottostanti l’impugnata ordinanza, compresa l’informativa finale che si allega per autosufficienza del ricorso, non risultano incriminate”; inoltre “che non risultano aver alcun collegamento con le attività svolte da COGNOME NOME e ascrittele, in concorso con il ricorrente, nella ordinanza custodia per cui si procede”;
a fronte della motivazione contenuta nell’ordinanza di essere stato trovato NOME COGNOME in possesso di file riferite all’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, che ha dato origine al procedimento de quo, per essere state disconosciute le domande di cui all’imputazione provvisoria, il ricorrente evidenzia l’assenza di riscontro di tale circostanza nell’informativa finale; in particolare, scrive il ricorrente: “Il PM prima e il Gip poi, rispettivamente, a pagina 24 nel capitolo COGNOME/COGNOME e a pagina 29 capitolo COGNOME/COGNOME, danno atto che la documentazione della RAGIONE_SOCIALE è stata rinvenuta nella disponibilità dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME“;
a fronte della motivazione contenuta nell’ordinanza di avere NOME COGNOME inviato alla COGNOME uno screenshot con il portale di caricamento delle domande per extracomunitari, riportante le sue credenziali, il ricorrente evidenzia che tali credenziali “non risultano utilizzate dalla COGNOME per accedere al sito istituzionale deputato, né alla Prefettura di Livorno per l’inoltro delle domande incriminate e le relative informazioni”;
a fronte della circostanza di essersi la COGNOME COGNOME ad un altro commercialista per asseverare i bilanci della società e per inoltrare le domande di assunzione di extracomunitari, il Tribunale ha apoditticamente ritenuto un coinvolgimento di NOME COGNOME senza indicare in che modo avrebbe partecipato;
a fronte della motivazione contenuta nell’ordinanza di avere avuto NOME COGNOME la disponibilità piena dei profili speed di NOME e la pec di ima NOME utilizzati per accedere alla Prefettura di Livorno, il ricorrente evidenzia che dalla informativa finale, dalla ordinanza cautelare e dalla richiesta avanzata dal pubblico ministero non risulta che NOME COGNOME si sia collegato, dal proprio indirizzo IP, con la pec di NOME NOME e lo speed di COGNOME NOME alla Prefettura di Livorno ovvero che
NOME COGNOME abbia messo a disposizione di COGNOME NOME o di altri, le di lui credenziali;
a fronte della motivazione contenuta nell’ordinanza che non esclude che lo speed di NOME e la pec di NOME NOME fossero nella disponibilità di COGNOME e COGNOME per mezzo di NOME COGNOME, l’ordinanza non ha tenuto conto della dichiarazione resa da COGNOME NOME che riferisce di aver fornito solo alla COGNOME e non ad altri le credenziali del proprio speed né degli stralci delle conversazioni tra la COGNOME ed il marito NOME;
a fronte della motivazione contenuta nell’ordinanza di essere la password dello speed di NOME uguale alle password di NOME COGNOME per i di lui computer sequestrati, il ricorrente pone le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da NOME COGNOME che ha riferito che nei propri computer non ci fossero password.
In conclusione, il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha “ricostruito ed attribuito un significato indiziario ai contatti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, andando oltre la ricostruzione del PM, del GIP e degli investigatori, per quanto si legge a pagina 218 della stessa informativa finale più volte richiamata e in cui sono richiamati i risultati investigativi raccolti a carico del ricorrente, fondando la motivazione su informazioni probatorie inesistenti che espunte dalla motivazione, fanno residuare a carico dello stesso solo elementi neutri, non dotati di gravità indiziaria legittimante l’emissione del titolo custodiale. Resta a carico del ricorrente, infatti, l’invio di uno screenshot del portale istituzionale per le domande flussi, con la di lui credenziali non adoperate per caricare le domande di cui e non meglio specificati 35 contatti con la COGNOME, il cui contenuto è sconosciuto”.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato e dell’inquinamento probatorio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
2.2.1. Il ricorrente evidenzia di non essersi il Tribunale soffermato su un elemento dirimente ai fini della prognosi della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, ovvero quello evidenziato dalla difesa in sede di riesame “che il COGNOME, a seguito della perquisizione, avvenuta a novembre 2024, diversamente da quanto emerso a carico dei co-indagati e in specie la COGNOME, non ha compiuto nessuna attività tesa ad offuscare le proprie responsabilità o ancora a perseverare nella attività criminosa ipotizzata”, essendosi palesato un totale immobilismo del COGNOME nelle pratiche dei flussi, specie per quelle oggetto di indagine nonché l’assenza di contatti con NOME COGNOME.
Con memoria depositata in data 23 ottobre 2025, la difesa rappresenta l’avvenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, manifestando interesse alla trattazione.
Con requisitoria orale, il AVV_NOTAIO Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con discussione orale, l’AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è, invero, diretto a verificare da un lato la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Il controllo operato, dunque, dalla Corte di cassazione, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Venendo alla precipua analisi dei motivi, quanto al primo, il vizio denunciato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi non risulta “prima facie” dal testo dell’ordinanza impugnata, come emerge da quanto riportato in fatto nella motivazione contenuta dall’ordinanza medesima. Resta, invero, estranea al giudizio di legittimità, la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. L’ordinanza del Tribunale del Riesame contiene i due requisiti la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Nell’ordinanza, scevra da illogicità, il Tribunale del Riesame ha esposto le ragioni del provvedimento, come si desume dall’analisi nel dettaglio dei sette punti del primo motivo.
2.1. Il Tribunale ha argomentato sul primo punto, desumendosi la gravità indiziaria dalla circostanza che, tra le centinaia di file di ricevute per l’accoglimento delle domande di titolo di soggiorno per cittadini extracomunitari, sono stati enucleati gli elementi per configurare il fatto di incolpazione di cui al capo 1) della ordinanza genetica.
2.2. Il Tribunale ha argomentato sul secondo punto, attesa la motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME nel dettaglio riportate in relazione al concorso del ricorrente ed alla condotta dallo stesso posta in essere.
jt(1,i
2.3. Il Tribunale ha argomentato sul terzo punto, atteso il particolare rilievo focalizzato sulle attività di perquisizione informatica e locale presso la abitazione del COGNOME. In questa, sono state rinvenute, all’interno del computer allo stesso in uso, diverse centinaia di ricevute per l’accoglimento delle domande di titolo di soggiorno per cittadini extracomunitari e la documentazione cartacea da cui risulta che proprio NOME COGNOME ha provveduto alla apertura della casella di posta elettronica EMAIL. Dall’attività esperita risulta, altresì, la circostanza fattuale di essere le password protettive degli hard disk le medesime utilizzate per accedere al profilo Spid di NOME. L’invio dello screenshot -scrive il Tribunale nell’ordinanza- non costituisce elemento “neutro” come sostiene la difesa, ed anche la circostanza che la COGNOME si sia COGNOME ad un altro commercialista non esclude il coinvolgimento del COGNOME. Come del resto, evidenzia il Tribunale, anche la disponibilità piena dei profili spid di NOME COGNOME e dell’indirizzo pec utilizzato per comunicare con la Prefettura di Livorno che presentano chiavi di accesso identiche rispetto a quelle personali del COGNOME. Tale circostanza, ritiene il Tribunale, rafforza l’ipotesi accusatoria attesi anche i riscontri sugli indirizzi IP dai quali era emerso che il ricorrente si era avvalso di chiavi di accesso di facile memorizzazione ed identiche alle proprie. Peraltro, la circostanza di essere stati tali profili trovati in possesso anche di COGNOME e COGNOME, corrobora la circostanza che sia stato proprio il COGNOME a fornire le credenziali di accesso a tali indagati e che essi abbiano agito di concerto. Seguendo le dichiarazioni della COGNOME, che sosterrebbe di non aver mai fornito lo Spid al COGNOME avendole trasferite solo alla COGNOME, non si comprenderebbe come le stesse siano possedute anche dal COGNOME ed identiche siano le chiavi di accesso ai di lui hard-disk, avendo peraltro il COGNOME ammesso di averle consegnate alla COGNOME.
2.4. Il Tribunale ha argomentato sul quarto punto, rilevando che la circostanza che la COGNOME si sia COGNOME ad un altro commercialista per asseverare i bilanci della società e per inoltrare le domande di assunzione di extracomunitari, non escluderebbe il coinvolgimento di NOME COGNOME nei fatti a lui addebitati.
2.5. Il Tribunale ha argomentato sul quinto e sul sesto punto, laddove ha scritto: “Piuttosto, sostiene il Tribunale, i frequenti contatti con la COGNOME costituiscono un grave indizio della compartecipazione di entrambi al piano criminoso, come anche l’invio di uno screenshot con il portale di caricamento riportante le sue credenziali personali”. Si richiama sul punto quanto già motivato nell’enumerato 2.3.
2.6. Il Tribunale ha argomentato sul settimo punto, atteso che il ricorrente risulta aver aperto più volte i profili, utilizzando la password dello speed di NOME in molteplici occasioni tavvalendosi di chiavi di accesso di facile memorizzazione ed identiche alle proprie.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione in considerazione della ampiezza dei dati raccolti e del vasto numero di pratiche relative ai soggetti extracomunitari che ci occupano. Tale circostanza è stata logicamente valutata come indicativa, invero, dell’alta probabilità che a NOME COGNOME si presentino effettivamente occasioni per compiere ulteriori delitti, non meramente ipotetiche o astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, invero, ha tratto dalla cd. parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere, tenendo conto della situazione concreta in cui la persona indagata è venuta a trovarsi al momento della decisione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26618 del 11/07/2025 Cc. (dep. 21/07/2025) Rv. 288476 – 01), distonico essendo il titolo del motivo, che enuclea anche l’inquinamento probatorio, dalla specificità delle argomentazioni rivolte esclusivamente alla concretezza ed attualità del pericolo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28/10/2025.