Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31675 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/09/2025
R.G.N. 18440/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Terranova Sappo Minulio il 21/03/1955 avverso l’ordinanza emessa in data 15/04/2025 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame preso atto che non Ł stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dell’art. 611., commi 1bis e 1ter , cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate in data 23/07/2025 dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 03/09/2025 dall’avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento emesso in data 24.2.2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata che aveva applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato, in veste di partecipe, del reato di associazione a delinquere dedita al traffico illecito di fitofarmaci facente capo a NOME NOME (capo 1 dell’imputazione provvisoria) e dell’ulteriore delitto di intermediario nella ricettazione dei prodotti di cui sopra, provento di contraffazione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 273 del codice di rito e 416 cod. pen., nonchØ la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria per il reato associativo contestato all’indagato in veste di partecipe.
Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame non ha indicato elementi concreti in ordine alla sussistenza di un vincolo associativo caratterizzato da una struttura organizzativa e stabile dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con ripartizioni di ruoli e mezzi comuni e, in ogni caso, in ordine alla consapevole partecipazione dell’indagato di
partecipare alla ipotizzata consorteria.
Il collegio della cautela si Ł soffermato pressochŁ esclusivamente sulla posizione del coindagato NOME COGNOME a cui ha attribuito un ruolo di promotore ed organizzatore, per poi assumere in modo del tutto generico che costui si era avvalso di una fitta rete di sodali ai quali aveva affidato il compito di intermediari e procacciatore di clienti per la commercializzazione dei fitofarmaci contraffatti; non ha dato conto, pertanto, dei dati indiziari sulla base dei quali potere affermare che si sia servito anche di COGNOME per la vendita sul territorio calabrese e che quest’ultimo avesse la consapevolezza di ricevere prodotti illegali e fosse stato partecipe delle strategie illecite decise autonomamente e personalmente da NOME COGNOME
Le due brevissime conversazioni telefoniche intercorse tra COGNOME e NOME non sono significative in tal senso e, del resto, non risultano neppure contatti tra l’odierno ricorrente ed i presunti sodali; gli appunti trovati sull’agenda sequestrata a NOME nel corso della perquisizione operata in data 16/05/2023 presso il deposito della Agro Val Service sono semplicemente indicativi della provenienza ed adulterazione dei fitosanitari forniti ai clienti procacciati da COGNOME, ma nulla disvelano in ordine alla conoscenza di ciò da parte di quest’ultimo che ha collaborato in completa buona fede senza mai avere dubbi sulla liceità dei prodotti distribuiti alla clientela; la somma di euro 838.000,00 indicata nella contabilità annotata sull’agenda rappresenta unicamente il volume di affari realizzato dal NOME con la commercializzazione di tali prodotti; COGNOME non era stato informato degli esiti della perquisizione di cui sopra e pertanto alcun ruolo può essere a lui attribuito nella attività di dispersione delle tracce dei reati.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria per il reato di ricettazione contestato al capo di imputazione provvisoria.
A sostegno, la difesa ricorrente richiama le argomentazioni svolte nel primo motivo in punto di assenza di specifici elementi indiziari dai quali desumere la consapevolezza di COGNOME in ordine alla provenienza delittuosa dei fitofarmaci, affermata dal Tribunale del riesame sulla base di ipotesi astratte e congetture.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 274 lett. A) e C) e 291, comma 1quater del codice di rito e la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare genetico.
Il Tribunale del riesame non ha assolto al necessario onere motivazionale relativo alla rappresentazione di concreti ed attuali pericoli cautelari ed Ł caduto in una evidente intrinseca contraddittorietà laddove ha affermato, da un lato che, all’esito delle perquisizioni eseguite successivamente alla esecuzione dei provvedimenti restrittivi, le indagini sono ancora in corso (pag. 19 dell’ordinanza impugnata) e, dall’altro, che il compendio indiziario a carico di COGNOME Ł stato compiutamente raccolto dagli investigatori e ‘ può definirsi granitico’ ( pag. 16 dell’ordinanza impugnata).
Quanto al pericolo di reiterazione, il collegio della cautela Ł ricorso a formule astratte ‘rifugiandosi’ nelle argomentazione contenute nel provvedimento genetico.
Ha affermato la spregiudicatezza del comportamento di COGNOME rimasto indifferente alle operazioni di polizia giudiziaria che avevano portato al sequestro di merce pericolosa del giudice per le indagini, quando, invece, non emerge alcun dato dimostrativo del fatto che
l’indagato sapesse di tale sequestro; ove davvero fosse stato a conoscenza di ciò, si sarebbe ben guardato dal ricevere i prodotti a lui consegnati da NOME COGNOME tra l’aprile ed il maggio 2024.
Il ravvisato pericolo di reiterazione Ł rimasto, dunque, affidato alla sola gravità dei titoli di reato oggetto di imputazione provvisoria che, di per sØ sola, non può fondare detta esigenza cautelare.
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la motivazione Ł del tutto generica e meramente riproduttiva di quanto indicato nell’ordinanza genetica.
L’ordinanza impugnata ravvisa tale esigenza cautelare solo in capo al coindagato NOME COGNOME ritenuto il vertice della ipotizzata associazione, mentre rimane vuota di seri e concreti contenuti per la posizione di COGNOME.
Dalla insussistenza di tale pericolo, deriva la nullità del titolo cautelare che Ł stato emesso senza procedere all’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291 comma 1quater cod. proc. pen., come già eccepito in sede di riesame trattandosi di vizio a regime intermedio.
La difesa ricorrente richiama due recentissimi arresti di questa Corte con i quali Ł stato affermato che il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio – a fronte dei quali può emettersi la misura cautelare senza effettuare l’interrogatorio preventivo- devono sussistere oggettivamente e non nella mera percezione soggettiva del giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł complessivamente infondato
Il primo ed il secondo motivo – esaminabili congiuntamente in quanto correlati tra loro – sono generici e comunque manifestamente infondati.
Giova preliminarmente ricordare i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all’esistenza e al grado dei pericula libertatis , consente la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi già esaminati dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative alla intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ( ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Richiamati tali principi, la censura che attiene al profilo della gravità indiziaria non Ł consentita poichØ aspecifica e perchØ, pur investendo formalmente i profili di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione, di fatto sollecita una diversa valutazione di elementi fattuali già compiutamente vagliati dal Tribunale del riesame con apparato argomentativo congruo ed immune da vizi logici.
Quanto alla sussistenza della contestata associazione a delinquere, la difesa ricorrente si limita a sostenere apoditticamente l’assenza degli elementi costitutivi previsti dall’art. 416 cod. pen. (struttura organizzativa di minimo tre persone, stabilità del vincolo e
indeterminatezza del disegno criminoso), senza minimamente confrontarsi con il costrutto assai articolato dell’ordinanza impugnata e immune da vizi logici (pagg. da 9 a 15) che ha illustrato in maniera puntuale ed articolata gli esiti delle indagini svolte dai quali sono stati tratti gli indicatori propri del vincolo associativo e, in particolare, l’esistenza di una compagine operativa dal maggio 2023 diretta da NOME NOME con partecipi i componenti del suo nucleo familiare ed altri soggetti, tra cui l’odierno ricorrente, tutti con specifici e distinti ruoli nell’ambito della produzione e successiva vendita di ingenti quantitativi di fitofarmaci adulterati, nonchØ pericolosi per la salute pubblica (uso di molecole ritirate dal mercato e ricorso a dosaggi vietati).
Il Tribunale del riesame ha evidenziato come tale illecita attività, foriera di lauti profitti, era stata esercitata in forma organizzata e stabile, con la costituzione di due società apparentemente operative nel settore del commercio di concimi, di cui la seconda intestata ad un prestanome e con la predisposizione di varie basi logistiche deputate alla preparazione dei prodotti adulterati, allo stoccaggio degli stessi e al deposito della strumentazione a ciò funzionale.
Quanto alla consapevole adesione di COGNOME a tale consorteria e alla sua piena conoscenza dell’origine illecita dei prodotti, il collegio della cautela – ben lungi dal ricorrere a presunzioni e a evanescenti argomentazioni – ha indicato specifici e concreti elementi che ha valutato congiuntamente e non in modo parcellizzato, come invece propone la difesa ricorrente, dai quali ha logicamente tratto la conclusione che COGNOME era uno dei soggetti di cui NOME NOMECOGNOME in posizione apicale all’interno della associazione, si era avvalso per commercializzare i fitofarmaci nocivi in quanto colui che aveva per anni procacciato i clienti, rivestendo così un ruolo centrale e consapevole per il buon esito degli affari illeciti gestiti dalla consorteria.
In replica a tutte le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata all’udienza camerale e qui pedissequamente riproposte (la presenza di due soli contatti telefonici tra COGNOME e NOME e la mancanza di contatti relazionali e di conoscenza con i presunti sodali, nonchØ il carattere neutro delle annotazioni contenute nell’agenda sequestrata a NOME NOME), il Tribunale del riesameha in primo luogo richiamato le dichiarazioni di NOME COGNOME che, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di avere trattato fitofarmaci illecitamente importati dalla Cina a partire dall’anno 2019 e, sin da quella epoca, di essersi servito, per la vendita degli stessi in territorio calabrese, proprio di Foti in veste di stabile intermediario, precisando che questi aveva anche acquistato personalmente tali prodotti in quanto titolare di una azienda operante nel settore agroalimentare, come riscontrato dalle fatture emesse in suo favore, rinvenute in sede di perquisizione successiva alla esecuzione della misura cautelare.
Ha inoltre evidenziato gli ulteriori esiti delle indagini che avevano determinato l’emissione dei titoli custodiali e che riscontravano appieno tale chiamata in correità, in particolare:
(a)l’agenda contabile sequestrata in data 16 maggio 2023 presso il deposito della RAGIONE_SOCIALE recante l’annotazione esplicita dei nomi delle molecole illecite commercializzate, dei nominativi di coloro ai quali erano state vendute, tra i quali proprio il COGNOME al quale erano stati venduti euro 838.000,00 di prodotti fitosanitari illeciti nel periodo tra il 2019 ed il 2023 a fronte di un ‘fatturato’ complessivo di piø di 2 milioni di euro realizzato dal Federico in tali anni;
(b) i numerosi viaggi effettuati con un furgone da NOME COGNOME tra il marzo ed il maggio 2024 percorrendo il tragitto intercorrente tra il deposito ove erano stoccati i
fitofarmaci adulterati e l’abitazione di Foti, come documentati da vari di osservazione della polizia giudiziaria e dalla localizzazione del sistema GPS collocato su tale mezzo;
(c) le conversazioni telefoniche intercettate a partire dal 13 marzo 2024 che confermavano il ruolo di intermediario rivestito da COGNOME il quale era in diretto contatto con il contabile della RAGIONE_SOCIALE( NOME NOME, figlio di NOME) per la ricezione delle fatture dei prodotti e destinati ai clienti procacciati e aveva personalmente sollecitato le schede tecniche pretese dagli acquirenti allo scopo di tutelarsi in caso di controlli e, assai significativamente, non fornite contestualmente alla consegna della merce.
Si tratta di un compiuto apparato argomentativo che Ł coerente con le risultanze investigative ampiamente illustrate e palesemente significative in capo all’odierno ricorrente di gravi indizi per i delitti oggetto dell’imputazione provvisoria e cioŁ della consapevole partecipazione alla contestata associazione dedita alla produzione di fitofarmaci illeciti e alla distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, con il ruolo di intermediario e procacciatore di clienti.
Il terzo motivo Ł infondato.
Il Tribunale del riesame ha dato conto della sussistenza di elementi oggettivi che attestavano il concreto pericolo di inquinamento probatorio e, conseguentemente, escludevano, ai fini della applicata misura cautelare, la necessità dell’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen. .
Tale esigenza cautelare Ł stata, in primo luogo, ritenuta in capo a NOME COGNOME, promotore della associazione, e ai suoi familiari ricavandola dalle condotte serbate successivamente ai vari sequestri operati a partire dal 2009 a fronte dei quali l’attività illecita era proseguita anche con la violazione dei sigilli apposti sulla merce sottoposta a vincolo che era stata poi commercializzata senza alcuna remora.
Diversamente da quanto genericamente prospettato nel ricorso, il collegio della cautela ha puntualmente spiegato, che tale periculum era ravvisabile anche a carico di COGNOME gravato da un solido compendio indiziario e al riguardo ha indicato elementi concreti e specifici (pagg. 7 e 8 dell’ordinanza impugnata), così uniformandosi al condivisibile principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di misure cautelari, il pericolo di inquinamento di prove che consente al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve sussistere oggettivamente e non anche nella percezione soggettiva del giudice (Sez. 2, n. 9113 del 09/01/2025, non massimata).
In particolare, Il Tribunale ha evidenziato come l’indagato era un sodale organicamente intraneo nella consorteria criminosa e con ruolo centrale di stabile intermediario almeno dal 2019 (NOME COGNOME su di lui faceva affidamento essendo ‘ il suo uomo in Calabria’, procacciatore di clienti ai quali erano stati venduti centinaia di chili di prodotti adulterati) ed anche un personale acquirente dei fitofarmaci illeciti in quanto titolare di una azienda operante nel settore agroalimentare. COGNOME aveva dunque il personale interesse a ridimensionare il proprio operato sia quale soggetto stabilmente partecipe della associazione (i cui componenti avevano già cercato di sviare le indagini costituendo nel luglio 2023 una nuova società intestata a prestanome con la quale l’attività illecita era proseguita, con totale indifferenza per le precedenti perquisizioni, nonchØ avevano violato, piø volte, i sigilli apposti sulle merci sequestrate e cercato di occultare il profitto dei reati, da ultimo nel corso della perquisizione effettuata il 18 maggio 2024 ed addirittura anche dopo l’esecuzione dei titoli cautelari, come evidenziato nella annotazione della Guardia di Finanza del 10 aprile 2025), sia quale imprenditore individuale e, dunque, a far scomparire ogni traccia di reato mediante
l’occultamento della merce e della documentazione in suo possesso (poi rinvenuta all’atto della esecuzione della misura cautelare) e mediante la presa di contatto con i clienti da lui personalmente procacciati ed ancora in corso di identificazione da parte degli inquirenti.
Con riferimento al ravvisato pericolo di reiterazione, il collegio della cautela ha puntualmente e correttamente argomentato, conformemente ai parametri di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen, in punto di attuale e concreto pericolo di recidiva in capo all’indagato ponendo in luce l’entità del traffico illecito oggetto di contestazione, il ruolo centrale assunto dall’indagato all’interno della struttura associativa ricoperto per lungo tempo, la disponibilità di un ampio portafoglio clienti presso i quali riscuotere anche il corrispettivo di merce consegnata e non ancora pagata, così proseguendo l’attività criminosa avvalendosi di una fitta rete la cui ricostruzione era ancora in corso.
A fronte di tali obiettivi elementi, ha ritenuto del tutto recessive l’incensuratezza e le documentate condizioni di salute dell’indagato che non erano tali da impedire la commissione di analoghe condotte delittuose.
Si tratta di un argomentare conforme al principio, che qui si intende ribadire, secondo cui gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti in difetto di precedenti penali (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 265961) e che tale requisito sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122).
Al rigetto del ricorso conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME