Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2196 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2196 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Platì il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere espresso dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che, con requisitoria scritta del 27/10/2025, ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con ordinanza del 17 giugno 2025, le cui motivazioni sono state depositate il 17 luglio 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del 18 marzo 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere COGNOME NOME, reputato gravemente indiziato dei delitti contestati in rubrica ai capi Al (partecipazione all’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE denominata ‘ndrangheta), A9 (estorsione aggravata ex art. 416 -bis.1 cod. pen.) e B1
(partecipazione ad un sodalizio dedito alla commissione di delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90).
COGNOME COGNOME NOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, tempestivo ricorso per cassazione idenunciando vizi del provvedimento per i motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. («violazione di legge sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., che si traduce nell’assoluta carenza e nella manifesta illogicità della motivazione») con riguardo al delitto di cui al capo Al) della rubrica Il difensore, al riguardo, evidenzia che:
COGNOME il collaboratore di giustizia NOME NOME – le cui propalazioni accusatorie de relato sono state poste dal Tribunale e, ancor prima, dal Giudice della misura, a fondamento del giudizio di gravità indiziaria – si è limitato ad affermare che il ricorrente è soggetto affiliato, ma non si è dimostrato in grado di operare alcun riferimento alla consumazione di specifici reati dimostrativi dell’assunzione di un ruolo funzionale in seno alla consorteria.
Dette dichiarazioni sono, pertanto, affette da una patente genericità e sono, per l’effetto, ontologicamente inidonee a supportare un’ipotesi di accusa.
Le stesse, peraltro, risultano prive di riscontri esterni di natura individualizzante e, soprattutto, intrinsecamente affette da radicale inattendibilità, avendo il collaboratore erroneamente riferito che l’COGNOME, maneggiando incautamente un’arma, avrebbe nel passato cagionato la morte della suocera, mentre quest’ultima, a nome COGNOME NOME, è in vita come da certificazione allegata al ricorso;
il Tribunale distrettuale, valorizzando dette propalazioni, non ha, conseguenza, fatto buon governo dei principi ermeneutici espressi a più riprese dalla Corte di legittimità e, tra essi, in particolare, quello secondo il qual l’appartenenza ad un sodalizio di tipo RAGIONE_SOCIALE, lungi dal costituire uno status, implica necessariamente l’assunzione di un ruolo funzionale e dinamico all’interno del gruppo;
COGNOME i contatti, le relazioni o le frequentazioni che il ricorrente ha intessuto con soggetti intranei all’associazione, valorizzati nel corpo del provvedimento impugnato, non possono ex se corroborare un giudizio di appartenenza ad un sodalizio di tipo RAGIONE_SOCIALE, ove essi si svolgano in un contesto territoriale limitato qual è quello del comune di Platì e dei paesi viciniori;
COGNOME identicamente neutri risultano i dialoghi, oggetto di intercettazione, nel corso dei quali il ricorrente ha commentato vicende relative al gruppo RAGIONE_SOCIALE allorchè da esse non «se ne possa desumere una inequivocabile condotta partecipativa che esuli dalla mera adesione morale»;
COGNOME l’COGNOME, nell’ambito di un distinto procedimento nel quale era imputato del delitto di favoreggiamento del latitante NOME COGNOME, ha beneficiato di una pronuncia di prescrizione, ormai divenuta definitiva, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Detta circostanza, rilevante ai fini in valutazione, è stata però negligentemente trascurata dal Tribunale distrettuale.
2.2 Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. («violazione di legge sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., che si traduce nell’assoluta carenza e nella manifesta illogicità della motivazione») con riguardo al delitto di cui al capo A9) della rubrica. Il difensore, in merito, rappresenta che:
COGNOME l’intercettazione ambientale registrata il 29 settembre 2021, intercorsa tra il ricorrente e NOME COGNOME, sulla quale si fonda, in via esclusiva, la prospettazione di accusa, ha costituito oggetto di una censurabile valutazione parcellizzata ad opera del Tribunale distrettuale. Ove correttamente interpretata, essa, permette, piuttosto, di apprezzare «la piena linearità della condotta» del ricorrente e del suo interlocutore, quest’ultimo unico soggetto al quale, secondo la rappresentazione del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, deve essere attribuito in via esclusiva il ruolo di protagonista della vicenda estorsiva in esame;
il Tribunale di Reggio Calabria ha, peraltro, omesso ogni valutazione in ordine alla comunicazione operata, su richiesta di informazioni ex art. 391-bis cod. proc. pen., da COGNOME NOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Ardore (Rc), persona offesa del delitto, che ha per iscritto dichiarato di non aver mai intrattenuto, a decorrere dall’i gennaio 2016, alcun rapporto di fornitura continuativa relativamente a prodotti di pasticceria con i titolari dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente sede nello stesso comune, reputata, secondo la prospettazione accusatoria, direttamente riconducibile al ricorrente. Il dato è straordinariamente significativo perché impedisce di ritenere sussistente in fatto il rapporto commerciale che, nella tesi di accusa, integra gli estremi del presupposto logico-fattuale del delitto di estorsione in contestazione;
COGNOME il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver formulato un giudizio ex art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui al capo A9), ha contraddittoriamente sostenuto l’assenza di un grave quadro indiziario in ordine al correlato reato di cui all’art. 513 bis cod. pen. contestato all’COGNOME al capo A10) della rubrica «stante la mancanza di specifici atti illeciti di concorrenza sleale rivolt verso imprenditori potenzialmente concorrenti dell’COGNOME, di cui è ignota anche l’identità, non risultando infatti tné dagli atti r né dalla stessa contestazione».
2.3 Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. («violazione di legge sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione ,.
all’art. 273 cod. proc. pen., che si traduce nell’assoluta carenza e nella manifesta illogicità della motivazione») con riguardo al delitto di cui al capo B1) della rubrica. Il difensore, sul punto, sostiene che:
COGNOME l’ipotesi di accusa, validata dal Tribunale di Reggio Calabria, secondo la quale l’NOME avrebbe funto da trait d’union tra NOME e soggetti a vario titolo coinvolti in una sistematica attività di smercio di sostanze stupefacenti si risolve in una petizione di principio;
COGNOME il provvedimento impugnato, infatti, finisce per attribuire a normali rapporti di natura amicale e lavorativa il crisma di elemento di prova di «indimostrate dinamiche criminali relative al narcotraffico» attraverso una non corretta lettura del dato intercettativo acquisito al compendio;
più in particolare:
NOME e NOME COGNOME, con i quali l’COGNOME si è incontrato 1’11 marzo 2021, sono i titolari di un esercizio commerciale che frequentavano per ragioni lavorative il Bar del RAGIONE_SOCIALE ove prestava attività NOME COGNOME, fratello del ricorrente. Il convegno in questione trova, pertanto, la sua giustificazione in motivazioni di carattere commerciale. Le emergenze captative non permettono di affermare che l’COGNOME abbia, nell’occasione, favorito l’incontro che NOME COGNOME ha poi svolto con i COGNOME ed al quale, peraltro, il ricorrente non ha personalmente partecipato;
allorchè, il 17 aprile 2021, NOME COGNOME COGNOME ricevuto presso la sua abitazione NOME COGNOMECOGNOME COGNOME‘COGNOME si è intrattenuto all’interno dell’abitazione de primo, in loro compagnia, per soli 18 secondi «così manifestando il proprio disinteresse alle tematiche trattate, stante l’evidente avulsione ..a qualsiasi contesto associativo»;
l’RAGIONE_SOCIALE non ha partecipato, il 19 maggio 2021, all’incontro avvenuto in territorio campano tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME finalizzato ad instaurare stabili rapporti di fornitura di sostanza stupefacente;
l’accertata presenza del ricorrente, nelle date del 9 e 19 ottobre 2021, presso l’abitazione del COGNOME unitamente a NOME COGNOME, contitolare della RAGIONE_SOCIALE, rinviene la sua causale in motivazioni «avulse dal settore degli stupefacenti»;
la conversazione intercettata il 21 ottobre 2021 durante la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno fatto riferimento ad un incipiente convegno da svolgersi con soggetti dotati di rilevante spessore RAGIONE_SOCIALE non può ricondursi alla persona del ricorrente. Con quest’ultimo, infatti, i primi si sono incontrati presso i Bar del RAGIONE_SOCIALE solo dopo essersi intrattenuti in compagnia di tale NOME, «presumibilmente NOME, dipendente del predetto esercizio
commerciale». Il convegno che NOME COGNOME ha poi svolto, all’interno della propria abitazione, con i due uomini è privo di ogni portata indiziante;
durante la conversazione intercettata il 22 ottobre 2021 il ricorrente, pur ricevendo le confidenze del COGNOME in merito ai suoi pregressi coinvolgimenti nel traffico delle sostanze stupefacenti, ha omesso di informare l’interlocutore dell’incontro che, il giorno precedente, egli ha svolto con NOME ed COGNOME NOME «che a fortiori risulta essere privo di qualsivoglia finalizzazione associativa».
il soggetto a nome NOME cui hanno fatto cenno, nel corso della conversazione registrata il 23 aprile 2021, NOME COGNOME e NOME COGNOME quale organizzatore di una trasferta a Cosenza non può essere individuato nell’odierno ricorrente. Detto giudizio non tiene conto del fatto che le indagini hanno disvelato che altro soggetto a nome NOME ha operato nel settore dello smercio degli stupefacenti unitamente al COGNOME.
COGNOME Con motivi nuovi l’AVV_NOTAIO, nominato giusta dichiarazione resa dall’indagato al modello I.P.1 in data 11 settembre 2025, ha censurato l’ordinanza impugnata evidenziando che:
3.1 il Tribunale, nel condividere il giudizio di gravità indiziaria in relazione delitto di cui al capo Al), ha posto a fondamento del proprio argomentare la valorizzazione del propalato del collaboratore COGNOME NOME. In tal modo, però, non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici elaborati dal supremo collegio che prescrive che la verifica critica delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia debba essere operata secondo un rigoroso ordine logico-giuridico che deve, anzitutto, muovere dall’apprezzamento della credibilità soggettiva della fonte e della consistenza intrinseca del suo narrato per porsi poi, solo ove detto giudizio abbia condotto ad un esito positivo, alla ricerca di riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso in esame, invece, l’eclatante inattendibilità della quale il collaboratore ha dato prova, laddove ha accusato l’indagato di un omicidio mai commesso, avrebbe dovuto impedire al Tribunale di porsi alla ricerca di elementi di riscontro. Il giudizio di attendibilità intrinseca che il Tribunale ritenuto comunque di formulare nei riguardi del propalante, degradando a circostanza marginale l’erronea indicazione circa l’assassinio della suocera, conferisce all’argomentare profili di intima contraddittorietà, apparendo evidente l’errore di persona nel quale il collaboratore è incorso. Peraltro, l’accusa de relato mossa nei riguardi dell’indagato è priva di riscontri, non potendosi ritenere tale il riferimento operato dal medesimo collaboratore alla circostanza che il proprietario dell’RAGIONE_SOCIALE corrispondesse il pizzo alla cosca COGNOME, circostanza smentita per tabulas dalle emergenze relative al delitto di cui al capo A9). Ancora, le dichiarazioni rese dall’COGNOME, indicato come soggetto intraneo alle dinamiche
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criminali, sono generiche, non essendosi il collaboratore dimostrato in grado di indicare un solo reato che l’indagato avrebbe commesso nell’interesse della cosca. Il Tribunale, da ultimo, ha valorizzato le conversazioni intercorse tra terzi, avvenute nelle date del 3 e del 10 aprile 2022, che sono prive di valenza dimostrativa.
3.2 Il coinvolgimento dell’indagato nell’episodio estorsivo ascritto al capo A9 non può ritenersi, stante la sua unicità, alla luce di canoni ermeneutici formulati dal supremo collegio, indice della sua partecipazione alla consorteria di tipo RAGIONE_SOCIALE. L’COGNOME, infatti, non ha svolto alcun ruolo in consimili vicende estorsive – le fattispecie di cui ai capi All) e Al2) – consumate ai danni della medesima persona offesa. Lo stesso COGNOME non ha assunto la veste di indagato in relazione al delitto di cui al capo A6), sebbene, secondo la stessa prospettazione accusatoria, in detta vicenda abbia assunto la veste di messaggero. Il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla fattispecie estorsiva in esame è correlato all’interpretazione di una conversazione ambientale, registrata il 29 settembre 2021, che è affetta da un vizio logico. Della risultanza de qua non è stata, infatti, operata una valutazione completa e sintetica ma solo in forma parcellizzata e trascurando integralmente la portata demolitiva della documentata assenza di rapporti commerciali tra le due realtà commerciali (il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE).
3.3 La motivazione resa in relazione alla fattispecie delittuosa di cui al capo B1) è inficiata da intima contraddittorietà già solo si abbia riguardo alla costruzione della prospettazione d’accusa. E’ incoerente, in particolare, ritenere l’indagato affiliato alla cosca e, nel contempo, ascrivergli la veste di soggetto che, in quanto «pulito», avrebbe assunto la veste di intermediario negli incontri che NOME COGNOME ha svolto con gli altri partecipi del medesimo sodalizio criminoso. E’ parimenti illogico sostenere che il COGNOME, ritenuto il vertice della congrega, avrebbe avuto la necessità di avvalersi del contributo dell’COGNOME per relazionarsi con gli altri sodali. E’ la stessa contestazione ascritta all’COGNOME al capo B1) che si pone, quindi, in termini di logica incompatibilità con l’asserita appartenenza al gruppo RAGIONE_SOCIALE. impone di escludere,
3.4 Il provvedimento di rigore, condiviso dal Tribunale di Reggio Calabria, ha fondato sul medesimo segmento di condotta – quello di coadiutore del capo clan un giudizio di gravità indiziaria in relazione a due distinte ipotesi delittuose (Al B1)
COGNOME Il Procuratore generale, nel contestare la fondatezza dei motivi di ricorso, evidenzia come attraverso essi il difensore abbia inteso prospettare in sede di legittimità una diversa e non consentita lettura delle emergenze investigative, specie delle risultanze intercettative, che, peraltro, sono state spesso oggetto di valutazione atomistica, priva di un’effettiva capacità di confutazione, finendo per
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richiedere a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del compendio sulla base della prospettazione difensiva. Il provvedimento impugnato è qualificato, in relazione a ciascuna delle fattispecie ascritte all’indagato, da una motivazione analitica, logica e non contraddittoria.
COGNOME Con memoria di replica del 3 novembre 2025 la difesa dell’indagato ha di fatto ribadito gli argomenti critici esposti nel corpo della memoria contenente motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi posti a fondamento del ricorso non sono meritevoli di condivisione.
La disamina delle articolate censure formulate nei riguardi dell’apparato motivazionale dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria rende necessario operare in via preliminare talune puntualizzazioni volte a delineare i limiti del sindacato di legittimità ove il ricorso per cassazione sia stato proposto deducendo un motivo sussumibile nella previsione di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
2.1 Non appare, anzitutto, inopportuno richiamare il principio, a più riprese formulato da questa Corte, secondo il quale, ove sia stato dedotto un vizio della motivazione del provvedimento, il ricorso deve contenere una specifica deduzione in ordine alla sua natura (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza).
Il vizio di motivazione non può, cioè, costituire oggetto di allegazione in forma alternativa o cumulativa, poiché non rientra tra i compiti del giudice della legittimità operare la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.2 Va poi precisato come la motivazione di un provvedimento possa dirsi inficiata da contraddittorietà, censurabile nella presente sede di legittimità, solo allorché il provvedimento si articoli in proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l’accoglimento dell’una implica necessariamente ed univocamente la negazione dell’altra (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635).
Il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue, invece, alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero, ancora, all’invalidità, o alla scorrettezza, dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse dell’abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).
La mancanza di motivazione del provvedimento, da ultimo, non si identifica nella carenza, sotto il profilo grafico, disciplinato dall’art. 125 cod. proc. pen, m nell’apprezzata assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l’intero iter logico comprensibile e verificabile da parte del giudice sovraordinato oltre che completo, nelle sue linee essenziali, anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dal soggetto interessato.
2.3. Il vizio della motivazione, per essere tale, deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere interno all’atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale pos fondamento della decisione.
Diversamente opinando, si legittimerebbe, infatti, una valutazione sulla capacità dimostrativa del compendio che è del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Risultano, pertanto, irricevibili le deduzioni critiche che si pongono in diRAGIONE_SOCIALE confronto con il materiale probatorio o indiziario acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, eccentrico rispetto alle funzioni qualificanti lo scrutinio di legittimità (Sez 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME, RV 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153).
Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato non può, quindi, concernere la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.
Quanto appena detto vale, in particolare, con riguardo all’interpretazione del contenuto delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
L’attribuzione di un significato al linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce, infatti, questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione all massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
2.4 Ancora, il vizio di motivazione denunciato a mezzo del ricorso non deve presentare, pena una valutazione di inammissibilità per genericità, un tenore indeterminato e non può, d’altra parte, costituire mera riproposizione delle doglianze già precedentemente formulate nel giudizio, anche incidentale, di merito. Una prospettazione del vizio così connotato non risponde, infatti, all’esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice ad quem l’esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnatp.
2.5 Per quanto interno all’atto, il vizio di motivazione della sentenza, per l’espresso disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può anche emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, però, per il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, è onere della parte allegare al ricorso l’atto specificato per poter permettere la sua valutazione in comparazione con l’ordito motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. NUMERO_CARTA).
2.6 Il vizio di motivazione deve, poi, presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibili dello spessore della valenza probatoria di ogni singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
2.7 Va, da ultimo, precisato come la mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali possa essere dedotta quale motivo di ricorso solo ove si traduca in un’ipotesi di «travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’apparato motivazione sottoposto a critica), purché, ancora una volta, siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le emergenze che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato, e senza che l’esame abbia ad oggetto, invece che uno o più specifici atti del giudizio, il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911).
Solo in presenza di un travisamento della prova è possibile, in particolare, prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ovverosia ove si prospetti che il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558-01).
Nel solco del richiamato indirizzo ermeneutico si innesta quello per il quale «il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è, d’a%o canto,
ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato» (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758).
Orbene, tanto premesso, è agevole osservare come gran parte delle censure difensive prospettate dal collegio di difesa, ove filtrate alla luce dei canoni interpretativi appena richiamati, non superi il vaglio di ammissibilità.
Patenti sono, anzitutto, i profili di criticità che il ricorso già manifes quanto alle modalità di rappresentazione dei vizi motivazionali che inficerebbero la tenuta logica del provvedimento impugnato. Si è evidenziato in premessa come la difesa lamenti, in modo indistinto in relazione a ciascuna delle tre fattispecie delittuose ascritte all’COGNOME, l’inadeguatezza dell’apparato argomentativo dell’ordinanza, prospettandone, anzitutto, la manifesta illogicità, lamentando, nel contempo, apparentemente in via cumulativa, una carente ricostruzione dei necessari passaggi cui il Tribunale era tenuto al fine di rendere comprensibile, anche alla luce delle prospettate censure difensive, l’iter logico seguito e dolendosi, infine, di un biasimevole approccio valutativo al compendio tradottosi in un vero e proprio travisamento della prova. Trattasi di vizi che, prospettati come veri e propri enunciati di carattere generale, non trovano spesso una puntuale ed organica esplicitazione nei singoli passaggi in cui si articola il ricorso, circostanza, questa, che vale a rendere di diffici interpretazione l’effettivo verso delle doglianze difensive.
A ciò devesi aggiungere come in alcune occasioni dette censure, seppur puntualmente illustrate, risultino insuscettibili di essere apprezzate in questa sede, sia perché rispetto ad esse il ricorso appare carente del requisito della necessaria autosufficienza sia perché, talora nello stesso tempo, risultano fondate su argomenti non devoluti alla considerazione critica del tribunale distrettuale.
E così, la prospettata incoerenza del provvedimento di rigore, laddove, nell’affermare la sussistenza di un grave quadro ex art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui al capo A9) della rubrica, avrebbe contraddittoriamente escluso che l’COGNOME sia gravemente indiziato anche del concorrente reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza contestato al capo A10), costituisce censura non valutabile in questa sede, non avendo il difensore adempiuto rispetto ad essa all’onere di allegare quanto necessario per apprezzarne la fondatezza e che, ancor prima, non è stata nemmeno offerta alla valutazione del Tribunale distrettuale (cfr. le pagg. 13 e ss. del provvedimento impugnato nelle quali sono riassunti i motivi di riesame in ordine alla contestazione di cui al capo A9).
Considerazioni identiche possono formularsi con riguardo al rilievo che la difesa ha attribuito ad una pregressa pronuncia di prescrizione della quale l’COGNOME avrebbe
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beneficiato e dalla quale dovrebbero ricavarsi indici dell’asserita «avulsione della contestate dinamiche associative».
Anche detta sentenza, infatti, non accompagna il ricorso qui in valutazione ed il suo asserito rilievo non risulta, per le ragioni appena illustrate, essere stato offerto alla cognizione del Tribunale di Reggio Calabria (cfr. le pagg. 20 e ss. del provvedimento impugnato nelle quali sono riassunti i motivi di riesame in ordine alla contestazione di cui al capo Al).
Nessun peso, ancora, alla luce delle considerazioni di carattere generale sopra esposte, possono assumere in questa sede le contestazioni difensive che lamentano un’intima contraddittorietà della composita prospettazione di accusa (cfr. quanto evidenziato al paragrafo 3.3), a maggior ragione allorchè esse risultano formulate sulla scorta di astratte ed aprioristiche considerazioni che muovono dall’apprezzamento di non meglio definiti criteri logici o che richiamano indimostrati canoni comportamentali mafiosi.
All’apprezzamento di severissime criticità conduce, poi, l’approccio alle contestazioni difensive formulate in relazione alle singole fattispecie delittuose ascritte all’COGNOME.
La fondatezza dell’assunto si impone con tratti di immediata evidenza ove si abbia riguardo alle doglianze difensive in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio stabilmente dedito al commercio delle sostanze stupefacenti (capo B1 della rubrica).
Invero, l’articolato sforzo cui i difensori hanno fatto ricorso è stato volto prospettare a questa Corte non già la manifesta illogicità o l’irragionevolezza della motivazione del provvedimento impugnato o, ancora, un approccio del Tribunale viziato in radice da un vero e proprio travisamento della prova, ma, piuttosto, una diversa chiave di lettura delle risultanze intercettative sulla scorta delle quali invece, il giudice della misura, con valutazione poi condivisa dal Tribunale di Reggio Calabria, ha reputato l’COGNOME gravemente indiziato di aver funto da consapevole tramite tra NOME COGNOMECOGNOME vertice dell’omonima cosca operante nel territorio del comune di Platì, ed una pletora di soggetti tutti attivi nel setto dello smercio delle sostanze stupefacenti.
Trattasi, per le ragioni sopra denunciate, di un approccio critico che non può ricevere nella presente sede alcuna legittimazione, esso postulando l’assunzione da parte di questa Corte di un’impropria veste di giudice del merito.
Ciò senza considerare il fatto che proprio le stesse doglianze di cui al presente ricorso erano state prospettate dalla difesa dell’COGNOME al Tribunale di Reggio Calabria che le ha ritenute immeritevoli di valorizzazione nel corpo di una motivazione (cfr. pag. 26 e ss. dell’ordinanza), immune da patenti aporie di ordine logico-argomentativo, che si articola attraverso un analitico richiamo anche ad
ulteriori risultanze investigative che non hanno costituito oggetto di specifica contestazione o considerazione critica nel corpo del ricorso. Sotto questo profilo, quindi, il motivo appare inammissibile anche perché, prima di tutto, meramente reiterativo delle contestazioni già vagliate e disattese dal Tribunale distrettuale.
COGNOME Considerazioni pressoché sovrapponibili possono formularsi quanto al delitto di estorsione aggravata contestato al ricorrente in concorso con NOME COGNOME (capo A9) della rubrica).
Va anzitutto premesso come le censure al riguardo formulate dal collegio di difesa si muovano in direzioni significativamente diverse.
Alla contestazione della valutazione in punto di gravità indiziaria contenuta nel corpo del ricorso si contrappone, infatti, nei motivi allo stesso aggiunti, l considerazione secondo la quale l’apprezzato – e apparentemente non contestato coinvolgimento dell’COGNOME nell’episodio delittuoso non permetterebbe, comunque, di inferire da esso un giudizio di partecipazione al sodalizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal COGNOME.
A tacere di ciò, è comunque agevole osservare come la doglianza difensiva attraverso la quale si è inteso contestare il coinvolgimento dell’COGNOME nella vicenda in esame non sfugga alle maglie della manifesta infondatezza.
La possibilità che la conversazione intrattenuta dal ricorrente, il 29 settembre 2021, con NOME COGNOME sia passibile di una diversa interpretazione, dimostrativa della sua estraneità alla vicenda estorsiva, è stata, infatti, dalla difesa formulata, peraltro in termini assolutamente vaghi, nel corpo di una prospettazione che, anzitutto, non opera un esauriente confronto critico con la ben più puntuale ed analitica disamina dell’emergenza intercettativa operata dal Tribunale distrettuale alle pagg. 8 e ss. del provvedimento impugnato e che, ancor prima, non offre, se non attraverso mere formule di stile, una puntuale allegazione circa la natura del vizio che ne inficerebbe in parte qua l’apparato argomentativo. Né meritevole di positivo apprezzamento appare, con riferimento alla medesima fattispecie in esame, la doglianza con la quale è stata censurata la mancata considerazione da parte del Tribunale distrettuale di un’emergenza acquisita successivamente all’emissione del provvedimento di rigore e prodotta all’udienza camerale fissata ex art. 309 cod. proc. pen.
Si allude alla mail con la quale NOME COGNOME, amministratore della società «RAGIONE_SOCIALE» avrebbe negato l’esistenza di pregressi rapporti commerciali intercorsi con il gestore dell’impresa individuale «RAGIONE_SOCIALE».
Il documento in questione è stato invero allegato alla memoria difensiva prodotta nel corso del procedimento incidentale e di esso il Tribunale non ha effettivamente tenuto conto.
Trattasi, pur tuttavia, di un’omissione cui, a parere di questa Corte, non può conferirsi speciale rilievo. L’allegazione difensiva ha avuto, infatti, ad oggetto una dichiarazione che, anziché essere stata formata nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 391 bis e ss. cod. proc. pen., ha assunto i connotati di un dattiloscritto privo di sottoscrizione, incerto quanto alla sua provenienza e non datato, un documento, cioè, radicalmente privo di ogni capacità dimostrativa ed al cui deposito agli atti non può, pertanto, correlarsi uno specifico obbligo motivazionale ad opera del Tribunale che lo abbia ricevuto.
Consimili limiti inficiano, per larga parte, la prospettazione difensiva con riguardo alla ritenuta partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE descritto al capo Al della rubrica.
Si è detto come i difensori abbiano, anzitutto, severamente censurato la qualità delle propalazioni accusatorie offerte dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME ed abbiano, poi, in stretta correlazione, sostenuto che il compendio, privato di detto contributo, non consentirebbe di affermare, nei termini probabilistici richiesti in fase cautelare, che l’COGNOME, seppur inserito in un reticol che lo ha visto relazionarsi con soggetti intranei al sodalizio, abbia mai assunto un ruolo dinamico e funzionale a preservarne gli interessi criminali.
Orbene è opinione di questa Corte che l’apporto offerto dalla fonte di accusa presenti effettivamente taluno tra i profili di criticità sollevati dalla difesa.
Trascurabile appare, per il vero, la possibilità, paventata dalla difesa, che l’COGNOME sia incorso in un errore di persona laddove ha ascritto al ricorrente la veste di affiliato al RAGIONE_SOCIALE e ciò in considerazione sia della puntualità e della ricchezza dei riferimenti di carattere personale che il primo ha operato per individuare il secondo (le dichiarazioni del collaboratore risultano integralmente riportate alla pag. 17 dell’ordinanza impugnata), la cui correttezza non è stata revocata in dubbio, sia dell’avvenuta positiva ricognizione informale operata nel corso delle indagini preliminari.
Sostanzialmente condivisibile appare, poi, l’assunto offerto dal Tribunale distrettuale nella parte in cui ha sostenuto che l’erronea indicazione offerta dal collaboratore in ordine all’avvenuta consumazione ad opera del ricorrente dell’omicidio della suocera non sia dato che possa travolgerne appieno la credibilità.
Si tratta, infatti, di un passo della dichiarazione che rinviene, a dire de collaboratore, la sua fonte in una confidenza ricevuta nel passato da una terza persona alla quale non può, all’evidenza, conferirsi identico peso specifico rispetto alle ulteriori indicazioni che lo stesso COGNOME ha offerto e che rappresentano, di contro, l’espressione di un vissuto personale nell’ambito della relazione
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intrattenuta con il ricorrente (cfr. la consegna di alcune schede telefoniche «pulite» che il ricorrente avrebbe effettuato a suo favore).
E’ indubbio, però, che il nucleo essenziale delle accuse in esame presenti allo stato un manifesto livello di genericità – essendosi l’COGNOME limitato a sostenere che l’omonimo ricorrente è parte del sodalizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal COGNOME, senza peraltro nemmeno precisare l’origine delle sue conoscenze – e che ciò valga a intaccare significativamente la portata dimostrativa del dato dichiarativo.
E però va osservato come il Tribunale distrettuale, al cui vaglio critico dette censure erano state già offerte dalla difesa dell’COGNOME, abbia reso una motivazione che si muove lungo binari eccentrici rispetto alla lettura difensiva, alla quale appaiono estranei i dedotti vizi argomentativi e con la quale la difesa ha omesso di operare il dovuto e serrato confronto critico.
E così, è anzitutto agevole osservare come la pietra angolare su cui il Tribunale ha formulato un giudizio di condivisione dell’assunto accusatorio qui in esame non si identifichi nelle propalazioni accusatorie offerte dal collaboratore di giustizia – non a caso definite anche dal giudice della cautela una «base di partenza» del percorso argomentativo – quanto, piuttosto, nell’apprezzamento dei colloqui, oggetto di intercettazione, che il ricorrente ha sistematicamente intrattenuto con il vertice del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, conversazioni che, nella comune lettura offerta nel corpo dell’ordinanza genetica e del provvedimento qui impugnato, consentono di ricostruire la relazione tra i due soggetti in termini di cointeressenza RAGIONE_SOCIALE (e di sovraordinazione gerarchica del secondo sul primo) in vista dell’attuazione del programma RAGIONE_SOCIALE proprio del RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, più in particolare, ha richiamato e fatto propria la motivazione dell’ordinanza nella parte in cui il giudice della cautela ha evidenziato che la partecipazione dell’indagato all’associazione mafiosa descritta al capo Al della rubrica possa dirsi, nei termini probabilistici richiesti dal contesto cautelare dimostrata per facta concludentia e ciò non solo in considerazione del ruolo assunto dall’COGNOME nella vicenda estorsiva della quale risulta gravemente indiziato al capo A9, bensì perchè, in termini sistematici, il predetto ha assunto una funzione definita «di indispensabile ausilio», collaborando con il vertice del gruppo al fine di individuare i soggetti da sottoporre al giogo estorsivo, conducendosi, talora, personalmente al cospetto di questi ultimi per farsi latore della volontà RAGIONE_SOCIALE del COGNOME, operando ancora quale trait d’union tra i vertici di cosche diverse (cfr. il ruolo di messaggero attribuitogli in relazione al delitto di estorsione di cui al capo A6 della rubrica, come ricostruito alle pagg. 17 e ss. del provvedimento impugnato), finanche progettando, ove necessario, la consumazione di atti ritorsivi nei riguardi di coloro che manifestavano resistenza nei riguardi degli appetiti criminali della cosca ed attivandosi, infine, per assicurare
i contatti tra i membri della consorteria (cfr. il seguente passo di pag. 20 del provvedimento impugnato: «ad esempio, portando imbasciate, mettendo in contatto gli indagati, condividendo strategie criminali volta a fare rispettare le regole della ‘ndrangheta»).
A detto nucleo essenziale dell’apparato argomentativo del provvedimento la difesa non ha opposto alcuna valida censura.
Detto approccio critico appare, quindi, ancora una volta, radicalmente immeritevole di apprezzamento, avendo i difensori omesso di confrontarsi con quella congerie di emergenze obiettive sopra ricordate che, già in sé considerate, delineano, in termini di manifesta evidenza, la natura funzionale e dinamica del ruolo assunto dall’COGNOME, espressiva di una sua stabile ed organica compenetrazione rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio RAGIONE_SOCIALE dal COGNOME e dimostrativa della sua coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell’accordo e del programma delittuoso in modo stabile e tendenzialmente permanente.
11. Infondata è, da ultimo, la doglianza difensiva secondo la quale il Tribunale, nel condividere il giudizio di gravità giudiziaria formulato dal giudice della cautela in relazione alle due distinte fattispecie associative ascritte a ricorrente (capi Al e B1), avrebbe valorizzato la stessa condotta delittuosa e, cioè, quella di soggetto che avrebbe funto da fidato coadiutore del COGNOME, erroneamente duplicandone, per l’effetto, il disvalore ad essa sotteso.
E’ appena il caso di premettere come, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, le fattispecie delittuose di cui agli art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 possano concorrere nella misura in cui una struttura RAGIONE_SOCIALE che presenta i connotati tipici dell’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE sia finalizzata alla commissione di delitti concernenti il traffico degli stupefacenti e d reati diversi (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 4701 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 27855301)
Posto ciò, va evidenziato come la censura difensiva non colga nel segno, atteso che il giudizio di gravità indiziaria in relazione alle due ipotesi delittuose non si fond sull’apprezzamento di un’unica condotta, bensì sulla considerazione di un identico modus operandi per l’appunto, l’aver l’COGNOME funto da tramite tra il vertice dei due sodalizi e soggetti o alla stessa intranei o legati ad essa da rapporti criminali – che assume un autonomo rilievo a seconda se essa abbia avuto riguardo all’attività di smercio delle sostanze stupefacenti o, piuttosto, all’organizzazione o consumazione di reati di natura diversa rientranti nel programma RAGIONE_SOCIALE del sodalizio.
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Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertan essere respinto, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle sp processuali.
Va, infine, disposto, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, dd.aa. cod. proc. pen. che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, diRAGIONE_SOCIALEre dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristRAGIONE_SOCIALE perché agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 bis, dd.aa. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, dd. aa. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/11/2025