Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12768 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di NOME NOMECOGNOME nato a Pannarano il 23/04/1968 avverso l’ordinanza del 16/12/2024 del Tribunale del riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte Suprema del 20 novembre 2024, ha annullato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari distrettuale aveva disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 629, primo e terzo comma (in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1), e 416-bis.1 cod. pen.
Secondo la contestazione provvisoria, il 2 ottobre 2023, NOME COGNOME avrebbe assunto il ruolo di mandante nella realizzazione della tentata estorsione aggravata dall’uso di armi, con volto travisato e in più persone riunite, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso e al fine di agevolare il clan COGNOME, ai danni di NOME COGNOME, imprenditore impegnato
nei lavori di rigenerazione e adeguamento di un impianto sportivo polifunzionale sito nel comune di Pannarano, condotte di reato che avrebbero visto quali esecutori materiali i concorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale del riesame, all’esito del giudizio rescindente, ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME avendo rilevato che il contenuto delle intercettazioni delle conversazioni ambientali del COGNOME con i propri familiari in carcere non possedesse ex se una valenza gravemente indiziaria a carico di NOME COGNOME né fosse idoneo a costituire riscontro individualizzante rispetto alle dichiarazioni etero accusatorie rese da COGNOME in assenza di avvisi, poi ritrattate, e smentite dal correo, come anche rilevato dal Tribunale nella stessa ordinanza annullata e da questa Corte.
Il Procuratore ricorrente deduce, con un unico motivo, vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea e parziale valutazione degli atti investigativi.
L’individuazione di NOME COGNOME quale mandante emerge, non solo dalle captazioni che hanno interessato i colloqui avvenuti in carcere con la sorella nel 21 marzo 2024, in cui si indica espressamente il nome di NOME COGNOME ma anche dalle conversazioni intercettate il 7 marzo 2024, in cui NOME COGNOME enunciava particolari afferenti all’arresto del mandante arrestato e sottoposto a misura degli arresti domiciliari perché trovato in possesso di oltre duecento grammi di cocaina e di una pistola con il colpo in canna, vicenda che trova conferma negli atti investigativi. La circostanza che il COGNOME volesse ridimensionare – come affermato dal Tribunale – il proprio ruolo nella vicenda estorsiva, non costituisce motivo tale da far ritenere non genuino il contenuto della conversazione in cui veniva fatto riferimento a NOME COGNOME.
Si rileva, inoltre, come nessuna valutazione viene effettuata dal Tribunale in ordine al sequestro di una pistola compatibile con quella descritta dalla persona offesa all’atto dell’esecuzione della misura a carico di NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto generico e volto ad una rivalutazione indiziaria, è inammissibile.
Deve premettersi che questa Corte era pervenuta all’annullamento con rinvio della prima ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 309 cod. proc. pen. per l’apprezzata criticità del contenuto delle sole dichiarazioni spontanee con cui NOME COGNOME aveva accusato NOME COGNOME di essere il mandante della tentata
estorsione. Dalla sentenza rescindente emerge che le accuse formulate nei confronti di COGNOME erano contenute in spontanee dichiarazioni di NOME COGNOME non precedute dagli avvisi di legge, in seguito ritrattate e smentite anche dal correo e, comunque, ritenute prive di riscontri individualizzanti idonei a consentire un collegamento tra l’indagato ed il fatto reato (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255144 – 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151).
La sentenza di questa Corte esclude, in definitiva, che le dichiarazioni possano fondare l’accusa di tentata estorsione aggravata, semmai ipotizzando che la gravità indiziaria possa ricavarsi dall’esame integrale e complessivo del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni ambientali in carcere tra il chiamante in reità NOME COGNOME ed i familiari, posto che il contenuto delle stesse veniva evocato in forma generica dal provvedimento annullato e che la loro genuinità era stata messa in discussione dal Tribunale a causa della rilevata consapevolezza del COGNOME di essere sottoposto ad intercettazione.
Tanto premesso in termini generali, completa, logica risulta la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame che, attenendosi alle statuizioni del giudizio di annullamento ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria dando conto del contenuto complessivo delle intercettazioni tra NOME COGNOME ed i familiari in carcere, richiamando le captazioni del 22 febbraio, 7 marzo e 21 marzo 2024.
Deve infatti, richiamarsi il principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, allorché la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, elementi tali da attribuire un determinato significato ad un’affermazione o consentire la identificazione di persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, aspetti afferenti al merito, le censure in sede di legittimità sono esperibili solo quando tale interpretazione sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01).
A fronte, pertanto, di una ricostruzione analitica del contenuto delle intercettazioni che, da un lato, dà conto della non certa riferibilità di alcune espressioni utilizzate a NOME COGNOME e, dall’altro, conferma – come già effettuato dalla stessa ordinanza annullata – che l’accertata consapevolezza di essere sottoposto a captazione ponesse seri dubbi in ordine alla genuinità del contenuto di quelle dichiarazioni che facevano riferimento al ruolo di mandante di NOME COGNOME, non è consentito in questa sede di legittimità sottoporre al vaglio altri
elementi che si assumono trascurati, visto che il ricorso sembra disinteressarsi delle ragioni della decisione, prospettando a questa Corte ulteriori e distinte emergenze indiziarie di cui si richiede un precluso esame ed una differente interpretazione.
Va, infatti, ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio a pronunciarsi in merito alla gravità del quadro indiziario e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti.
Il ricorso del Procuratore si caratterizza proprio per tali limiti, là dove, nonostante il Tribunale abbia dato logicamente conto delle ragioni che fanno escludere che alcune captazioni evocassero proprio la figura di NOME COGNOME e che altre conversazioni, a seguito della constatata consapevolezza di essere intercettati, facessero emergere seri dubbi circa la genuinità del loro contenuto, pretende di sottoporre parte del compendio indiziario al diretto cospetto di questa Corte onde richiedere una diversa ma preclusa valutazione.
L’operazione risulta tanto più inammissibile in ragione della genericità del ricorso che non affronta e confuta i citati profili su cui poggia la decisione del Tribunale che invece li reputa determinanti per escludere la gravità indiziaria in ordine all’accusa rivolta a NOME COGNOME di essere il mandante della tentata estorsione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 06/03/2025.