Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29606 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29606 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME NOME
Sent. n. sez. 821/2025
CC – 23/05/2025
R.G.N. 12250/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
nel procedimento a carico di:
NOME NOMECOGNOME nato a Villaricca il 07/02/1972
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che si sono associati alle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha disposto l’annullamento in parte qua dell’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Napoli, in data 20 dicembre 2024, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di turbativa d’asta e di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, rispettivamente ascritti sub capi 22) e 23) del provvisorio atto imputativo).
Secondo l’ipotesi d’accusa, COGNOME e COGNOME, Consiglieri del Comune di Giugliano in Campania, devono rispondere:
della interferenza esercitata nella gara indetta dal Comune di Giugliano in Campania per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, con la conseguente aggiudicazione a favore di RAGIONE_SOCIALE società la cui offerta economica veniva sostituita da un tecnico comunale (non identificato) mediante l’inserimento nella busta di un’offerta piø conveniente, in quanto prevedente un superiore rialzo del canone concessorio a base d’asta;
del correlato accordo corruttivo, prevedente, quale contropartita in favore degli indagati COGNOME e COGNOME, la dazione periodica di somme di danaro, nell’ordine di 2530.000,00 euro, da parte del titolare di poteri decisionali in RAGIONE_SOCIALE (soggetto non
individuato) e la promessa di assunzione di personale.
Con le aggravanti, quanto al reato di turbativa, della stipulazione del contratto nel quale Ł interessata l’amministrazione di appartenenza dei pubblici ufficiali, e, per entrambi i reati in addebito, della finalità agevolativa ex art. 416bis .1. cod. pen. in favore del clan camorristico COGNOME, egemone nel territorio di Giugliano in Campania.
L’ordinanza genetica Ł stata annullata:
quanto al reato di cui al capo 22), per carenza di gravità indiziaria nei confronti di COGNOME e di esigenze cautelari nei confronti di COGNOME;
quanto al reato di cui al capo 23), per mancanza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di entrambi gli indagati.
Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, fondato su un unico articolato motivo, di inosservanza degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e di mancanza o illogicità della motivazione.
2.1. I colloqui intercettati non sono stati letti nella loro interezza ai fini del riconoscimento della gravità indiziaria, sicchØ ne Ł stato frainteso il senso.
2.1.1. In relazione al reato di turbativa d’asta, l’argomentazione del Tribunale, per cui COGNOME, nella conversazione dell’8 gennaio 2020, alcuni mesi dopo la gara, avrebbe solo recepito le notizie comunicate da NOMECOGNOME contrasta con l’affermazione da cui si evince che egli era a conoscenza dell’esito della procedura («con il ribasso ha vinto la gara») e delle modalità con cui si era realizzata la turbativa («scassò la busta… cancellò il foglio e fece…sostituì»).
Per converso, indici del coinvolgimento di COGNOME nella commissione del reato, pretermessi dal Tribunale, si evincerebbero: i) dall’uso del plurale nei colloqui captati, evocativo di condivisione e di comunanza di azioni del detto con il COGNOME; ii) dalla partecipazione di entrambi alla riunione del 17 gennaio 2020, organizzata da NOME COGNOME con NOME COGNOME (referente del clan COGNOME), per permettere agli indagati di esporre a quest’ultimo le ragioni dei contrasti insorti con il Sindaco NOME COGNOME il quale, nella gestione degli appalti pubblici banditi dal Comune, aveva tenuto una condotta ostruzionistica nei loro confronti.
2.1.2. In relazione al reato di corruzione, NOME precisava, nella medesima conversazione, che avrebbero dovuto essere «portati i soldi», a riprova della avvenuta conclusione dell’accordo corruttivo e degli impegni reciprocamente assunti con i responsabili dell’impresa aggiudicataria della concessione.
Rileva in particolare che, nella conversazione del 17 maggio 2020 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME vertente sulle cosiddette ‘strisce blu’ – da intendere ragionevolmente come aree per la sosta – COGNOME faccia espresso riferimento a COGNOME, oltre che a NOME COGNOME, i quali «prendevano 25…30 mila euro».
2.2. Sul piano delle esigenze cautelari, i fatti per cui si procede vanno contestualizzati nel quadro dei rapporti fra pubblici amministratori del Comune di Giugliano e criminalità organizzata, caratterizzati da una intensa infiltrazione del clan nella gestione dell’ente territoriale e da un collaudato sistema corruttivo, che ha condizionato l’attività amministrativa in funzione di interessi illeciti riconducibili al predetto sodalizio di camorra, ovvero ad imprenditori ad esso contigui.
Di qui l’elevato pericolo di reiterazione del reato, che, secondo la prospettiva accusatoria, persisterebbe nonostante la dismissione della carica da parte dei soggetti indagati, data la loro capacità di mantenere relazioni con amministratori edipendenti dell’Ente locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Pur richiamando la violazione di norme processuali, il motivo dedotto prospetta, nella sua concreta articolazione, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
¨ principio sedimentato nel sistema processuale che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure che attengono alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, e non, invece, il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (si veda, ex multis , Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv.27697601).
Avuto riguardo ai limiti ontologici del sindacato di legittimità, il controllo della motivazione non può, dunque, coinvolgere il giudizio ricostruttivo del fatto, non implicando il potere di revisione degli elementi materiali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nØ quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti riservati allavalutazione del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01 e, piø in generale, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828- 01).
Deve anche puntualizzarsi che, nella disamina della coordinazione logica dell’apparato argomentativo posto a base della decisione impugnata, a termini dell’art. 606 cod. proc. pen. rilevano esclusivamente la mancanza, la contraddittorietà e le illogicità che abbiano carattere manifesto.
Alla luce di tali regulae iuris , deve riconoscersi come, nel caso in disamina, la decisione assunta dal Tribunale non meriti censure.
Il ricorso verte sulla lettura dei colloqui intercettati, che si deduce sia stata frammentaria e lacunosa.
E’ stato già ripetutamente precisato da questa Corte regolatrice che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce una questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01); così pure, l’interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori nei dialoghi intercettati, quand’anche criptico, integra una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito che, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715 – 01).
Il Tribunale, disponendo l’annullamento della ordinanza genetica, ha dato logica contezza della insufficienza degli elementi acquisiti a sostanziare il giudizio di gravità indiziaria, esponendo le ragioni giuridicamente significative che hanno determinato la decisione.
Con riferimento al contestato reato di turbata libertà degli incanti, riguardo alla posizione di NOME COGNOME il Tribunale ha argomentato come dal colloquio intercettato
emergail ruolo di passivo ricettore delle notizie comunicate da NOME (sulla cui base Ł stato confermato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti di quest’ultimo), con la conseguente impossibilità di ravvisare il concorso morale. La generica espressione di consenso dello stesso COGNOME assume la valenza di un’approvazione post factum irrilevante sotto il profilo penale, in quanto non ha esplicato efficacia causale, nØ in termini di istigazione, nØ in termini di rafforzamento, dell’altrui proposito criminoso.
Dunque, una motivazione esente da fratture logiche, rispetto alla quale gli ulteriori profili segnalati dal Pubblico Ministero ricorrente – la conoscenza da parte di COGNOME, sempre emersa dai colloqui, dell’esito della gara relativa alla assegnazione delle aree di parcheggio e delle modalità attuative della turbativa materialmente posta in essere da un tecnico non identificato, e l’uso del plurale in relazione a talune espressioni – tendono a sollecitare una alternativa lettura, senza inficiare il coerente ragionamento dei Giudici del riesame.
In relazione alla corruzione ipotizzata al capo 23), che sottenderebbe la turbativa d’asta, l’ordito motivazionale ha destrutturato la costruzione accusatoria sulla base di passaggi parimenti non censurabili sul piano della coerenza e specificamente :
l’impossibilità di evincere, dalle allusioni a pregressi pagamenti da parte degli interlocutori, che tali pagamenti si siano concretizzati, mancando ogni ammissione al riguardo nelle parole di NOME;
l’arbitrarietà del desumere dalla affermazione della debenza di tali pagamenti («li deve portare»), quali ne fossero la causale e i beneficiari, data l’indeterminatezza dei riferimenti alle ‘strisce blu’ per correlare tali pagamenti alla gara di appalto aggiudicato a RAGIONE_SOCIALE;
la distonia tra la doglianza del COGNOME sul comportamento ostruzionistico da parte tenuto dal Sindaco COGNOME, il quale avrebbe impedito delle assunzioni di persone legate al primo, e la pretesa ascrizione agli indagati del patto corruttivo in attuazione del quale quelle assunzioni avrebbero dovuto essere effettuate, essendo incontroverso l’antagonismo di interessi – anche illeciti – tra i ricorrenti stessi ed il COGNOME e la conseguente illogicità della attribuzione a quest’ultimo del poteredi influire su un accordo a cui sarebbe rimasto estraneo;
il contesto di riferimento, che non può non tenere conto della situazione di forte contrapposizione tra gli amministratori del comune di Giugliano , posto che nel 2015 il Sindaco cessava il suo primo mandato in seguito alle dimissioni dei diciannove consiglieri comunali, determinata, piuttosto che da divergenti posizioni politiche, proprio da logiche spartitorie di proventi corruttivi di origine non chiaramente identificata;
la inconcludenza dimostrativa dei riferimenti agli indagati operati, nei colloqui, da COGNOME e COGNOME che discorrono di cose apprese solo de relato , evocando cifre non corrispondenti a quelle oggetto del preteso accordo corruttivo, correlate alle ‘strisce blu’, che sarebbero state percepite, senza tuttavia lasciar comprendere da chi ricevute e per quale specifica causale.
E v’Ł da dire che, anche con le integrazioni sul piano valutativo, sollecitate in ricorso, nondimeno quei contenuti comunicativi non perdono i divisati aspetti di ambiguità.
Sotto altro profilo, Ł aspecifica la residua censura inerente alle esigenze cautelari.
Assorbita nei confronti di COGNOME non raggiunto da gravi indizi in relazione ad alcuno degli addebiti inizialmente formulati a suo carico, la doglianza investe,quanto a COGNOME, la valutazione, da parte del Tribunale, di irrilevanza delledimissioni da ogni carica politico amministrativa rassegnate dall’indagato nel 2024. Il ricorso non si confronta con
l’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha rilevato anche la sostanziale inattualità delle dette esigenze, alla luce della risalenza nel tempo dei fatti di oltre cinque anni, nonchØ della incensuratezza del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 23/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME