Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12654 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Germania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 26/10/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibil del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce rigettava l’istanza di riesame propost nell’interesse di NOME avverso il provvedimento del Gip che, in data 6/10/2023, aveva
disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura degli arresti domiciliari in relaz delitto di tentata estorsione aggravata.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, il qua ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. e la mancanza di motivazione in ordine al gravità indiziaria. Il difensore, premesso che a carico dell’indagato militano esclusivament brevi affermazioni contenute nella denunzia-querela presentata in data 20/9/2023, lamenta che il Tribunale cautelare non ha fornito risposta ai rilievi in ordine all’attendibilità formulati con i motivi a sostegno del riesame e non ha valutato il materiale probatorio forn dalla difesa. In particolare, il ricorrente sostiene che risulta del tutto illogica la mo rassegnata a confutazione della mancata tempestiva denunzia della richiesta estorsiva del prevenuto e pretermessa ogni considerazione degli elementi forniti dalla difesa, cristalliz nella relazione del consulente tecnico di parte contenente la trascrizione dei messagg scambiati tra le parti, i cui contenuti sconfessano la p.o. NOME.
Quanto alla contestata costrizione operata nei confronti del denunziante da NOME NOME al NOME di ottenere il pagamento di contravvenzioni al codice della strada elevate nei confr di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, il difensore sostiene che il Tribunale ha disatteso la prov fornita circa la conduzione delle autovetture da parte del denunziante, privilegiando il della intestazione ed ha, altresì, trascurato il contesto familiare e il particolare mo storico in cui si inserisce la condotta del ricorrente che, pur attingendo con uno schiaf p.o., non ha formulato richieste estorsive ma si è limitato ad esternare la preoccupazione p le sorti della nipote, preoccupazione alla base delle azioni anche del NOME, il qual agito nell’intento di garantire i diritti della figlia e del nipote.
Il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte risultano in parte n consentite, in parte manifestamente infondate. Alla luce della rubrica provvisoriament elevata si addebita al ricorrente (capo 2) di aver colpito con uno schiaffo e rivolto minac NOME al NOME di indurlo ad intestare l’attività di bar alla nipote, NOME NOMENOME NOME, NOME NOME il paese e spalleggiando di seguito il fratello NOME NOME volta percuoteva e minacciava il NOME NOME NOME NOME.
Alla luce della ricostruzione dell’impugnata ordinanza la gravità indiziaria deve esse commisurata all’episodio specificamente addebitato al prevenuto, consumato in Torre Lapillo alla data del 15/7/2023, non risultando un coinvolgimento del ricorrente nell’aggressio perpetrata dal solo COGNOME NOME in data 25/7/2023 ai danni della p.o. né in quelle successi consumate nei giorni 11, 13 settembre 2023 e 4 ottobre seguente. Le doglianze formulate in ordine alla specifica posizione di COGNOME NOME con riguardo ad episodi quali il pret
pagamento dei verbali di contravvenzione (pagg. 4/5 ricorso) non manifestano alcuna pertinenza (né la stessa è stata prospettata) in relazione alla posizione dell’odierno ricorr
3.1 Ciò premesso, i giudici cautelari hanno adeguatamente scrutinato i rilievi difensiv tema di gravità indiziaria, dando conto (pag. 4) dell’inidoneità delle deduzioni difensive e produzione documentale (chat e files audio) a scalfire l’attendibilità della p.o. e le ris investigative acquisite. In particolare il collegio cautelare ha confutato, previa disamina, tutti i profili asseritamente suscettibili di minare la credibilità del denu (contrasti dichiarativi tra i dipendenti del bar, mancata denunzia dell’estors nell’immediatezza dei fatti, all’atto dell’intervenl:o della P.g.) ed ha segnalato c ricostruzione del NOME abbia trovato significativi riscontri nelle videoregistrazioni dell di sorveglianza dell’esercizio commerciale, nell’annotazione di P.g. circa l’intervento effet in data 15/7/2023, nelle dichiarazioni dei collaboratori della p.o. L’ordinanza impugnata h dettaglio evidenziato (pag. 5) che la versione accreditata dall’indagato risulta smentita d videoriprese che documentano l’atteggiamento aggressivo nei confronti del denunziante, colpito con uno schiaffo, e il supporto fornito al fratello NOME nella seconda dell’episodio contestato, contrastando la pretesa legittimità della richiesta di intestazio bar a NOME, mutuata dal fratello NOME, secondo il quale la cessione avrebbe dovuto costituire una sorta di indennizzo per la mancata retribuzione della figlia, compagna del NOME per il periodo in cui aveva collaborato nella gestione dell’esercizio. Il difensore solleci rivalutazione del compendio scrutinato in sede cautelare a fronte di una motivazione priva criticità giustificative, esondando dal perimetro del sindacato di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024
Sentenza a motivazione semplificata