Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di MESSINA in difesa di:
COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato al predetto la misura cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia a seguit di convalida dell’arresto in flagranza, per avere illecitamente detenuto ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, due pistole co matricola abrasa e una mitraglietta da guerra.
1.2. Il 01/12/2023, personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unitamente a personale RAGIONE_SOCIALE Squadra RAGIONE_SOCIALE, si portava in INDIRIZZO, presso il domicilio del NOME, avendo fondato motivo di ritenere, sulla base di attività info-investigativa ufficio, che ivi fosse detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente Giunti sul luogo, gli operanti notavano il prevenuto intento a ripianare, con rastrello, un appezzamento di terreno sito nelle immediate adiacenze RAGIONE_SOCIALE sua abitazione. Alla loro vista, l’uomo si disfaceva dell’attrezzo e cercava rifu nell’abitazione, ma veniva bloccato. La perquisizione consentiva di rinvenire, proprio nel punto in cui quegli stava armeggiando e ove la terra risultava ancora smossa, alla profondità di circa 20/30 cm, un pozzetto di plastica grigia chius con una pellicola in gomma che celava al suo interno una busta di tela. Questa risultava contenere 15 panetti sottovuoto di sostanza stupefacente di tip cocaina e tre involucri in pellicola, in ciascuno dei quali era rinvenuta una de armi da sparo più sopra ricordate, tutte munite di caricatori e cartucce. accertamenti tecnici, successivamente condotti, confermavano la natura stupefacente RAGIONE_SOCIALE sostanza di tipo cocaina sequestrata, nonché l’ingent principio attivo, dal peso di oltre 15 kg, da cui potevano essere tratte 100.0 dosi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell’indagato che solleva due motivi:
2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria. L’ordina impugnata avrebbe travisato le risultanze indiziarie; la perquisizione, este all’abitazione, alle relative pertinenze e a tutto il fondo, non ha consenti rinvenire gli strumenti necessari per operare lo scavo in cui è stato allocat tombino di plastica, non potendo ritenersi a tal fine idoneo il rastrello utiliz dal prevenuto per pulire la corte intorno all’abitazione. Il Tribunale non avreb poi considerato che l’indagato non risulta residente nell’immobile nella cui zon
limitrofa sono state rinvenute le armi e lo stupefacente, abitandovi solo saltuariamente, conseguendone che non potrebbe escludersi la circostanza che altri abbiano interrato il materiale rinvenuto. I Giudici di merito avrebbero poi formulato il giudizio di gravità indiziaria attingendo alle inutilizzabi informazioni fornite dalla fonte confidenziale, derivandone pertanto una violazione di legge;
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai criteri d scelta RAGIONE_SOCIALE misura cautelare. La difesa sottolinea lo stato di incensuratezza dell’indagato. Questi risulta residente in Spadafora (ME), comune sito in un territorio lontano da quello in cui si sarebbe realizzata la condotta contestat Al Tribunale spettava, quindi, illustrare la ragione per la quale la misura degl arresti domiciliari, aggravata ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen. e con l’attivazione degli strumenti di controllo a distanza, da eseguirsi in det domicilio non possa considerarsi idonea a fronteggiare l’ipotizzabile pericolo di reiterazione del reato. I Giudici del riesame, peraltro, riconoscendo all’odierno ricorrente il ruolo di mero custode, hanno escluso l’esistenza di una sua autonoma disponibilità delle armi e dello stupefacente.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e volto a prospettare una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito.
Le censure sollevate, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal Tribunale del riesame e disattese con motivazione congrua e non manifestamente infondata. A questa Corte di legittimità, come è noto, spetta il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a ritenere, allo stato attuale, sussistenti i g indizi dei reati contestati, controllando la congruenza RAGIONE_SOCIALE motivazione rispetto ai canoni RAGIONE_SOCIALE logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimane “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termin
l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo es dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a d requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’a incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicament significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Circoscritto nei predetti termini l’ambito di valutazione del giudice di legittimità, l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che hanno determinato la decisione. Ha osservato, con motivazione logica e lineare sul piano argomentativo, e per ciò sottratta a censure in sede di legittimità come la vicinanza, nell’ambito del più vasto fondo indicato dalla difesa, tra la zona in cui il rinvenimento è stato effettuato e la porta d’ingresso dell’abitazion in uso al NOME e alla sua famiglia, renda del tutto inverosimile che un estraneo possa avervi fatto accesso allo scopo di nascondere l’ingente quantità di droga e le armi, scegliendo, nonostante l’estensione del fondo, proprio la zona in cui poteva essere più facilmente notato dagli abitanti; come appaia logico e verosimile ritenere che l’indagato custodisse le res in un posto in cui poteva agevolmente controllarle, considerato altresì il rilevante valore economico RAGIONE_SOCIALE droga. Il rinvenimento, del resto, è avvenuto proprio nel luogo in cui il prevenuto era intento ad armeggiare, per cui congruamente il Tribunale ha tratto la conclusione per la quale non assumono significato le doglianze difensive relative all’inidoneità dell’attrezzo allo scavo. Né è conducente l deduzione difensiva per cui il NOME non aveva la residenza presso quell’abitazione, trattandosi comunque di immobile da lui abitato.
3.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, con motivazione compiuta e congrua, le ha ritenute assolutamente concrete ed attuali, a fronte RAGIONE_SOCIALE disponibilità in capo al prevenuto di armi clandestine, da guerra, già pronte all’uso, che «prefigura la programmazione di ulteriori e più gravi delitti» e dell’ingente partita di droga pesante: «evenienze che denunciano il palese inserimento in circuiti criminosi di elevato spessore» e che possono essere recisi «solo con il ricorso alla misura massima, non essendo la misura domiciliare adeguata a fronte di reati commessi nelle immediate adiacenze del domicilio e non essendo comunque pronosticabile in capo al prevenuto il volontario rispetto delle prescrizioni, atteso il livello di inserimento criminoso, ad onta RAGIONE_SOCIALE formal incensuratezza».
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore