Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13108 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 13108  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 23 agosto 2024, depositata 1’11 settembre 2024, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 5 luglio 2024, ha respinto l’istanza di revocare, ovvero sostituire con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la misura della custodia cautelare in carcere, applicata il 3 ottobre 2023 in relazione al reato di cui all’art. 99, 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. quale dirigente e organizzatore della c.d. cosca Libri e 71 d.l.gs 159 del 2011.
 L’istanza di revoca e sostituzione, proposta all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, si fonda sulla sopravvenuta
carenza indiziaria che deriverebbe dagli interrogatori resi e dagli elementi indicati dalla difesa che sarebbero idonei a disarticolare l’originario compendio indiziario.
I giudici della cautela, con decisione conforme sul punto, hanno ritenuto che gli elementi allegati e gli argomenti evidenziati non siano tali da superare l’originario giudizio in termini di fondatezza delle gravità indiziaria e, pertanto, hanno respinto l’istanza e il conseguente appello.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273, comma 1 bis, 192, 299 e 310 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta persistenza della gravità indiziaria e alla mancata considerazione degli elementi indicati dalla difesa, nonché quanto alla dedotta insussistenza di attuali esigenze cautelari. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale, che pure ha preso atto della superficialità del contenuto dell’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, ha comunque omesso di procedere a una effettiva e adeguata valutazione in merito alla sussistenza e persistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ciò soprattutto in considerazione della necessità di applicare il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio riguardo alla ricostruzione alternativa fornita dalla difesa nell’istanza proposta. Nello specifico, d’altro canto, il ricorrente aveva evidenziato una serie di argomenti ed elementi per cui l’identificazione dell’imputato nella persona originariamente interessata dai gravi indizi di colpevolezza non poteva ritenersi certa. Sotto altro profilo, poi, la scarsa consistenza di tali elementi non potrebbe essere integrata e supportata dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, la cui attendibilità non sarebbe stata in ogni caso coerentemente e correttamente verificata, né, d’altro canto, sarebbero emersi i necessari riscontri individualizzanti. In particolare, la difesa rileva che le dichiarazioni rese da NOME sarebbero mendaci e non sarebbero credibili quelle di COGNOME e di COGNOME, anche con riferimento ai periodi di detenzione subiti dall’imputato. L’argomento per cui il ricorrente avrebbe avuto sostegno economico dall’associazione, poi, sarebbe stato smentito dal fatto che lo stesso non ha mai richiesto soldi al fratello e che, piuttosto, ha sempre lavorato come cuoco all’interno del carcere e che perciò ha ricevuto uno stipendio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In data 26 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 273, comma 1-bis, 192, 299 e 310 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta persistenza della gravità indiziaria e alla mancata considerazione degli elementi indicati dalla difesa, nonché quanto alla dedotta insussistenza di attuali esigenze cautelari.
Le doglianze sono infondate.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile e, nel caso, può essere ritenuto fondato solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferenteXprocedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazi rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice d merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazionevprovvedirnento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze ch attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere quindi volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, COGNOME, Rv 237012).
L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo
la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).
2.2. Sotto altro profilo, sempre in generale, si deve ribadire che il criterio decisorio che il giudice del riesame è tenuto ad applicare, con siderata la diversa fase nella quale il giudizio viene formulato, non coincide con quello previsto dall’art. 533 cod. proc. pen. e, quindi, il riferimento al c.d. b.a.r.d., al di là di ogni ragionevole dubbio, è improprio.
Nella fase di applicazione e valutazione circa il mantenimento ovvero la revoca delle misure cautelari, infatti, come pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità anche risalente, il giudice deve procedere alla verifica della gravità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini in termini di qualificata probabilità di colpevolezza e, quanto alle esigenze cautelari, deve effettuare un giudizio prognostico in merito alla sussistenza del pericolo.
2.3. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha fornito una motivazione adeguata e coerente in ordine alla sussistenza e permanenza dei gravi indizi di colpevolezza e ciò con specifico riferimento alle censure ora reiterare nell’atto di ricorso.
Il Tribunale, infatti, prese correttamente le mosse dalla considerazione per cui in sede di appello la motivazione del provvedimento impugnato può essere integrata, ha proceduto a una verifica completa di quanto evidenziato dall’allora istante e lo ha puntualmente confutato evidenziando le ragioni per le quali non può ritenersi che l’originario compendio indiziario sia stato scalfito dagli esiti delle indagini difensive e dalle spiegazioni fornite dall’indagato nel corso dell’interrogatorio.
La motivazione del provvedimento impugnato, d’altro canto, con gli specifici e puntuali riferimenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori (che hanno riferito del ruolo apicale del ricorrente nell’associazione operante a Gallina e collegata alla costa Libri), agli esiti delle numerose attività di captazione e allé t pronuncia irrevocabile intervenuta quanto alla partecipazione alla tentata estorsione in danno dei coniugi COGNOMECOGNOME, ha dato adeguato e coerente conto di avere valutato tutti gli elementi emersi e ha evidenziato le ragioni sulle quali si fonda la conclusione per cui la diversa prospettazione fornita dalla difesa è da ritenersi errata o, comunque, non è condivisibile, ciò correttamente applicando il criterio di valutazione previsto per la fase cautelare.
2.4. Alle medesime conclusioni, poi, considerata l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si deve pervenire quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in ordine alle quali le censure della difesa contenute nel ricorso sono estremamente generiche.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consigli e estensore
Il Presidente