Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3694 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 03/12/2024
R.G.N. 34238/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato in Serbia il 25/03/1998 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza del 04/09/2024 del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il difensore ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, commi 1bis e 1ter cod. proc. pen. e rilevato altresì che il difensore del ricorrente non Ł comparso all’odierna udienza avendo comunicato in data 22/11/2024 la propria rinuncia alla trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha confermato il provvedimento emesso in data 05/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino con il quale era stata rinnovata, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i delitti di rapina aggravata consumata e tentata, sequestro di persona e lesioni personali, già applicata in via provvisoria dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento che, contestualmente, aveva declinato la propria incompetenza territoriale.
Ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME tramite il difensore fiduciario.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
Sostiene in primo luogo il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe semplicemente richiamato de relato il provvedimento genetico, senza sviluppare alcuna autonoma argomentazione in punto di gravità indiziaria per i reati oggetto della imputazione provvisoria.
In secondo luogo, gli elementi richiamati nell’ordinanza impugnata non sarebbero idonei ad integrare il requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen.
Con riferimento alla partecipazione di COGNOME alla rapina e ai relativi delitti satellite commessi il 3 giugno 2023, si deduce che l’utenza telefonica 339-3580669 Ł intestata a NOME COGNOME moglie del ricorrente e nulla attesta che fosse in uso a quest’ultimo; detta utenza risulta avere agganciato la cella relativa alla zona INDIRIZZO, molto distante dal luogo del commesso reato e in un orario (19.35) incompatibile con quello di consumazione della rapina.
Il Tribunale del riesame ha individuato in COGNOME l’autore del sopralluogo prodromico all’azione predatoria e ha fondato tale assunto sulle dichiarazioni di NOME COGNOME (la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente valutata) che ha sostenuto di averlo riconosciuto nella persona occupante la vettura Audi TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO. Alcun elemento oggettivo attesta, tuttavia, la presenza dell’indagato su tale auto che Ł peraltro diversa da quella utilizzata per commettere il reato (da identificarsi in una Audi TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO) e che, dotata di Gps, non risulta avere registrato la sua presenza in prossimità del luogo del delitto.
Anche con riferimento alla ritenuta partecipazione di COGNOME ai reati commessi il 7 giugno 2023, difetterebbe la gravità indiziaria poichØ – così si legge testualmente nel ricorso – ‘la parola di un terzo in alcun modo supportata da atti di indagine corroboranti l’accusa non può costituire terreno fertile dimostrativo di un fatto di reato’.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e la contraddittoria motivazione.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari pur a fronte della insussistenza di un quadro di gravità indiziaria per i reati oggetto di imputazione provvisoria; al piø, la condotta dell’indagato potrebbe essere ricondotta nell’alveo dell’art. 378 cod. pen., fattispecie per la quale non Ł consentita la custodia cautelare in carcere, applicata a NOME nonostante la sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile in quanto del tutto generico, perchØ privo di confronto con l’ordinanza impugnata, e, in parte, avente ad oggetto profili non dedotti nei motivi di gravame e, pertanto, non proponibili in questa sede.
Preliminarmente, il Collegio intende dare seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della prorogata disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207): di tal che, la rinuncia del difensore alla trattazione orale già ammessa non produce alcun effetto sulle forme – immodificabili – del rito disposto.
Quanto al primo motivo di ricorso, manifestamente infondato Ł il preliminare rilievo difensivo secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe semplicemente richiamato de relato il provvedimento applicativo della misura cautelare senza alcuna autonoma valutazione in punto di gravità indiziaria per i reati oggetto di imputazione provvisoria.
L’ordinanza impugnata ha operato richiamo al provvedimento genetico solo con riferimento agli elementi investigativi raccolti (essendo superfluo riproporli nella loro integralità), elementi che sono stati, tuttavia, verificati nella loro correttezza e rilevanza sul piano della gravità indiziaria in rapporto
ai motivi di riesame proposti, con precisa descrizione di quelli maggiormente significativi.
Con riferimento agli illeciti consumati in data 3 giugno 2023 (capi A, B e C dell’imputazione provvisoria), il Tribunale del riesame ha correlato tra loro, secondo una sequenza temporale e logica, una serie di elementi investigativi che – complessivamente considerati – reputava idonei ad affermare che la vettura Audi TARGA_VEICOLO (noleggiata quello stesso giorno) era stata utilizzata per il compimento delle azioni predatorie (unitamente ad altri due veicoli, Audi Q3 e Renault Twingo) e che COGNOME era da individuarsi in uno dei soggetti a bordo della stessa al momento della consumazione dei fatti.
In particolare (pagine da 7 a 11 del provvedimento impugnato), ha valorizzato, in modo tutt’altro che manifestamente illogico e contraddittorio, il comune tragitto percorso dai tre mezzi pienamente compatibile con i luoghi interessati, il riconoscimento sia dell’indagato che del complice COGNOME quali occupanti della Audi SQ5 da parte del noleggiatore COGNOMEritenuto affidabile, essendo il suo narrato riscontrato dal ritrovamento sul ticket autostradale di tale auto delle impronte papillari di COGNOME), la rilevazione dell’utenza intestata alla coniuge dell’indagato nei luoghi del sopralluogo e poi della rapina contestualmente alla presenza delle vetture in questione e in compresenza con le utenze riferibili ai complici, i comprovati rapporti di frequentazione e contatti non solo con COGNOME ma anche con il coindagato COGNOME le cui impronte erano state trovate sul ticket autostradale relativo all’auto Renault Twingo.
Con specifico riferimento all’utenza della moglie, il Tribunale ha dato conto – con puntuale motivazione coerente con i dati investigativi raccolti – delle ragioni per le quali essa era, in realtà, di fatto in uso a COGNOME (pag. 10 dell’ordinanza impugnata).
Tale complessivo costrutto argomentativo, con il quale il ricorrente non si confronta, Ł esente da vizi motivazionali in quanto contiene una autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, costituiti dal complesso di elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli.
Analogo compendio motivazionale Ł stato sviluppato dal Tribunale del riesame con riferimento agli illeciti commessi il 7 giugno 2023 (capi F, G, H, I e J dell’imputazione provvisoria) dando conto (pagg. da 12 a 14 dell’ordinanza impugnata) non solo del fatto che essi presentavano, quanto alle modalità organizzative ed esecutive, un modus operandi identico alle azioni predatorie consumate solo quattro giorni prima, ma anche della circostanza che COGNOME aveva personalmente noleggiato la vettura DS4 utilizzata per la rapina, come dichiarato -con dovizia di particolari- sempre da COGNOME che lo aveva riconosciuto con certezza.
A fronte di tale apparato giustificativo, con deduzione assolutamente generica in quanto priva di riferimenti circostanziati e addirittura quasi al limite della non pertinenza rispetto ai profili esaminati dal Tribunale, il ricorrente si limita a dedurre – così si legge testualmente nel ricorso – ‘la parola di un terzo in alcun modo supportata da atti di indagine corroboranti l’accusa non può costituire terreno fertile dimostrativo di un fatto di reato’.
Parimenti del tutto generico Ł il secondo motivo con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
Rispetto a tale profilo, non può che evidenziarsi la completezza della motivazione dell’ordinanza impugnata (pagg. 14 e 15) che, in aderenza ai criteri di cui all’art. 274 cod. proc. pen., ha evidenziato come -nonostante l’incensuratezza dell’indagato e il decorso di circa un anno dai fatti- il pericolo di reiterazione era particolarmente significativo e concreto alla luce della gravità dei fatti (connotati da uso di elevatissima violenza e dalla sottrazione di beni di rilevante valore), commessi in sequenza nell’arco temporale di pochissimi giorni e frutto di una accurata
programmazione con utilizzo di vetture rubate e noleggiate da terzi ignari, denotanti una non comune capacità a delinquere.
Con tale motivazione il ricorrente omette di confrontarsi atteso che, da un lato, si limita a ribadire l’assenza di gravità indiziaria con riferimento ai delitti oggetto di imputazione provvisoria (rispetto ai quali prospetta la diversa qualificazione giuridica di favoreggiamento personale che, tuttavia, non Ł proponibile in questa sede poichØ non dedotta nella richiesta di riesame) e, dall’altro, a richiamare la condizione di incensuratezza che il Tribunale ha motivatamente ritenuto recessiva rispetto al disvalore degli illeciti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME