Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2851 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Belvedere Marittimo il 30/01/1988 avverso la ordinanza del 06/06/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 17 aprile 20124 dal Giudice per le indagi preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME con la qual predetto è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai di cui al capo 1 (artt. 74 co. 1, 2, 3, 4, 80 D.P.R. n. 309/1990 e 416-bis. pen.), 163 – 164 – 165 (del delitto di cui agli artt. 110, cod. pen. 73, co D.P.R. n. 309/90), 180 (del delitto di cui agli artt. 56, 110, 81, comma 2 e commi 1 e 2 e 416-bis.1 cod. pen.), 181 (del delitto di cui all’art. 61 n 2 c 4 e 7 I. n. 895/67), 182 (del delitto di cui agli artt. 582, 585, in relazion 576 n. 1 (art. 61 n. 2 cod. pen.) e 416-bis.1 cod. pen.).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore d NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. c riferimento alla mancanza di autonoma motivazione della ordinanza genetica in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari rispetto a ogni soggetto, non avendo considerato i punti specificamente indicati dalla dife dimostrativi dell’assunto.
Segnatamente, quanto alla gravità indiziaria in ordine al reato di cui al c 1, essendo sovrapponibile la motivazione a pag. 283 della ordinanza a quella pag. 2200 della richiesta cautelare. Quanto alle esigenze cautelari, la valutaz compendiata a pag. 355 e 356 della ordinanza è del tutto priva di riferiment concreto contributo del singolo, specificamente del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e art d.P.R. n. 309/90, in quanto:
è stato travisato il propalato dei collaboratori di giustizia con riferime cd. divieto di sottobanco, circostanza inconferente rispetto all’attività di sp
non è considerato il limitato periodo temporale delle condotte sub 163,164 e 165 ai fini dello stabile inserimento associativo del ricorrente;
non è considerato il rilievo escludente l’inserimento associativo dato contesto familiare delle condotte, in considerazione dei rapporti con il fratello NOME;
non è considerato che solo tre collaboratori hanno parlato del ricorren (COGNOME, Noblea e Abbruzzese) senza collocarlo in un contesto associativo;
non è considerata la totale mancanza di elementi circa la consapevolezza del ricorrente in ordine al proprio contributo associativo;
non è considerata la totale mancanza di elementi in ordine all consapevolezza del ricorrente della esistenza di una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 riconducibile ai vertici indicati, posto che il ricorrente è impossibil rifornirsi presso il fratello, dovendosi rivolgere all’COGNOME.
Cosicché l’acquisto di sostanza stupefacente da un soggetto – eventualmente parte di un’associazione finalizzata al narcotraffico – con successiva vendi dettaglio a terzi soggetti, non può costituire, da solo, elemento dimostrativo partecipazione a un sodalizio, ove l’acquisto da soggetti parte del “Sistema” obbligato alla luce del divieto di c.d. sottobanco.
Inoltre, manca la consapevolezza che la droga acquistata dall’COGNOME foss riconducibile al COGNOME, tramite i suoi luogotenenti.
2.3. Con il terzo motivo, quanto ai reati di cui ai capi 180, 181 e 182:
violazione degli artt. 291 e 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione rigetto della eccezione difensiva di perdita di efficacia della ordinanza a se della mancata trasmissione al Tribunale del video estratto dall’impianto di vid sorveglianza installato in INDIRIZZO
violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., artt. 56, 629 cod. pen., 2, 4 e 7 della legge n. 895/67 in ragione dell’evidente travisamento per invenzione in mancanza del video integrale, così non potendosi confrontare con l doglianze difensive che ha ignorato.
Invero, la ricostruzione accolta non appare convincente, segnatamente mancando un accertamento in ordine alla compatibilità tra l’orario di parten dall’abitazione di NOME COGNOME e il luogo dell’aggressione al Le Piane, a c due minuti di macchina, rispetto al rilievo che l’auto dei NOME NOME er frames riportati dalla polizia giudiziaria, in senso di marcia opposto.
Inoltre, l’imputazione formulata risulta fondata su salti logici e su illazioni, omettendosi di considerare che il Le Piane non è attinto da misur questo procedimento, non vi è in atti alcun indizio da cui poter trarre l’acq effettuato da COGNOME o da NOME e il RAGIONE_SOCIALE non è mai intercettato. captazione valorizzata del 22/12/2022, riguardante un debito insoluto del Piane, non fa riferimento a sostanza stupefacente e il collegamento indot dall’accusa è gravemente illogico quando fa leva sull’accesso – quattro volte mesi prima, nella stessa giornata del 12 settembre, del Le Piane presso l’abitazi dell’COGNOME, senza che nulla riferisca detti accessi ad acquisto di stupefacen
Inoltre, il litigio immortalato dalle telecamere non è l’aggressione interve con la presunta pistola, che avverrà dopo circa un paio di minuti dal primo in a luogo non ripreso da telecamere, quando il Le Piane era riuscito da allontanar Ancora, senza che nessun testimone abbia visto il ricorrente con una pistola mano.
Il Tribunale, poi, non ha considerato che dalle sommarie informazioni nessuno dei testimoni è stato in grado di riconoscere gli aggressori visti e le loro descr sono inconferenti rispetto all’attuale ricorrente.
Si deduce, ancora, che è inverosimile la coincidenza tra coloro che avrebbero partecipato alla prima aggressione con quelli della seconda aggression verificatasi in luoghi distanti circa un chilometro in pieno centro città, senza dire sulla mancata indicazione da parte della vittima dell’attuale ricorrente q autore dell’aggressione.
Né si spiega come il ricorrente sia coinvolto nell’accusa di lesioni, frutto seconda aggressione.
In ogni caso, nulla prova il preteso movente estorsivo.
2.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per assen di qualsiasi supporto argomentativo in ordine alla consapevolezza del ricorrente agire al fine di agevolare la confederazione COGNOME
COGNOME
COGNOME, non potendos dire in alcun modo sufficiente l’assunto generale secondo il quale non pote operare alcun soggetto o gruppo non riconosciuto o non autorizzato dall’associazione ‘ndranghetistica in quanto in contrasto con l’autorev orientamento espresso a riguardo da Sezioni unite Chioccini.
2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. relazione alla esclusione della idoneità di misura meno afflittiva, non essendo st considerata la limitata partecipazione del ricorrente, la risalenza nel tempo dei (al più tardi, febbraio 2021), l’assenza di dati oggettivi sulla concretezza e at del pericolo di reiterazione.
2.6. Sono stati depositati motivi nuovi a sostegno di quelli proposti nel ric principale con riferimento ai reati di cui ai capi 180,181 e 182.
Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
Il primo motivo è inammissibile perché genericamente proposto.
2.1. Costituisce jus receptum che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di “autonoma valutazione” delle esigen cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma pr lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri at
procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invec la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi o circostanze rileva fini della disposizione della misura(Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra Rv. 269648)
2.2. Il Tribunale si è attenuto al richiamato criterio di legittimità analizz il percorso argomentativo della ordinanza genetica, richiamando i pertinent principi di legittimità e giustificando in modo articolato l’effettivo vaglio da del Giudice della cautela delle ragioni poste a base della gravità indiziaria e esigenze cautelari.
Alla disamina, così articolata, il ricorrente oppone il rilievo d sovrapponibilità delle espressioni usate dalla ordinanza rispetto a quelle de richiesta cautelare senza soddisfare il condivisibile criterio secondo il qual tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente pe cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’oner indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione ab impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 201 COGNOME, Rv. 274760).
3. Il secondo motivo, incentrato sulla gravità indiziaria in ordine a partecipazione associativa, è genericamente proposto per inaccessibili ragioni fatto. Ritiene questa Corte che il Tribunale ha avallato, senza incorrere in vizi l e giuridici, la ricostruzione del compendio indiziario, fondato – da un lato – s attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che in modo convergente designavano l’intraneità del ricorrente nel contesto associativo del “Sistema” delineato dall’accusa; dall’al dalle più recenti acquisizioni captative che individuavano la partecipazione del ricorrente al gruppo facente capo a NOME COGNOME e al fratello NOME COGNOME essendo emersa la relazione illecita tra il ricorrente e l’COGNOME, principale pusher con ruolo di grossista alle dipendenze di NOME COGNOME, dal quale lo stesso ricorren si riforniva in modo sistematico e stabile. E’, inoltre, valorizzatck la funzio controllo svolta dal ricorrente sulla piazza di spaccio del quartiere INDIRIZZO ancora, l’organico inserimento del ricorrente è desunto dalla vicenda della tenta estorsione e dell’aggressione fisica, con uso di arma, perpetrata ai dann NOME COGNOME (di cui ai capi 180, 181 e 182 della imputazione provvisoria). A fronte del corretto percorso argomentativo, la censura difensiva riferita a limitata portata dei reati-fine è generica, essendo – invece – correttamente essi designata la continuità e stabilità delle condotte; quella sulla rile connotativa del rapporto familiare è generica, in considerazione dei rapporti
fornitura con l’COGNOME, la cui valenza ai fini della partecipazio ineccepibilmente affermata; quella riferita al propalato dei tre collaborator generica, convergendo sul coinvolgimento del ricorrente nei traffici riconducibili “Sistema” di cui non illogicamente sono considerati sintomatici anche gli intervent di questo per i c.d. “sottobanco” fatti dal ricorrente. Infine, del pari generic censura difensiva sulla consapevolezza partecipativa del ricorrente anche rispett al suo coinvolgimento nel controllo della piazza di spaccio del quartiere INDIRIZZO nella aggressione estorsiva al INDIRIZZO.
Il quarto motivo, avente ad oggetto l’aggravante mafiosa, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrer cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenut sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'”an” o sul “quomodo” della misura (Sez. 6,
n. 5213 del 11/12/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 275028), riflessi insussistenti ne caso in esame, in presenza della contestazione associativa.
Il quinto motivo è infondato rispetto alla corretta valutazione dell’insuperata presunzione vigente in materia, allo spessore del coinvolgimento del ricorrente nel contesto associativo e alla sua espressiva partecipazione a vicenda estorsiva nel novembre 2020, oltre che la sua proclività nel delinquere i considerazione dei suoi precedenti. Incensurabile, inoltre, è il giudizio inadeguatezza di misure meno afflittive in base all’allarmante contesto familiar di riferimento e alla assenza di autocontrollo e indifferenza del soggetto agli ord dell’autorità già manifestate nel reperire droga nonostante la sottoposizione al misura di prevenzione personale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/11/2024.