Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41875 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41875 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/07/2025, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 10/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivo di controllo a distanza in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria.
Argomenta che non risultavano in atti evidenze che, durante l’attività di indagine, avessero cristallizzato la frequentazione dei terreni interessati dalla coltivazione di piante di marijuana da parte del ricorrente; neppure il ricorrente era stato visto frequentare i terreni limitrofi di proprietà della madre; i set appezzamenti di terreno oggetto di attività investigativa, contrariamente a quanto dedotto nell’ordinanza genetica, non erano intestati a persone decedute o residenti fuori regione, bensì a soggetti ivi residenti, eccetto uno, risultato essere di proprietà di soggetti nati nel comune di ubicazione dei terreni ma residenti nel nord Italia; i terreni, inoltre, erano privi di recinzione ed accessibili a tutti. Rimar che, pertanto, la ritenuta gravità indiziaria era sorretta da motivazione carente e fondata sul travisamento del fatto probatorio, atteso che le dichiarazioni rese dalla madre del ricorrente alla polizia giudiziaria non erano spontanee e la predetta avrebbe dovuto essere sentita fin dall’inizio in qualità di indagata con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni ex art. 63, comma 2, cod.proc.pen., anche nei confronti di terzi; la motivazione resa dal Tribunale in ordine al quadro indiziario si fondava, dunque, su elementi carenti ed illogici e non era stato spiegato in che termini si sarebbe estrinsecata la condotta del ricorrente rispetto all’ipotesi di reato ascrittagli.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Argomenta che il Tribunale del riesame aveva condiviso la valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato contenuta nell’ordinanza genetica, fondandosi non su elementi reali ma su elementi astratti
ed ipotetici, senza individuare concrete condotte dell’indagato dimostrative di tale requisito di applicabilità della misura cautelare.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG ha depositato requisitoria scritta. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va osservato in premessa che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).
La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame
(Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). upci;i>nt:47,
Nella s ecie, il Collegio cautelare riteneva sussistente la gravità v del contestato richiamando ed esaminando il contenuto dell’informativa di reato, lo / stato e la conformazione dei luoghi (sette piazzole di terreno, abilmente occultate da felci e arbusti nelle quali era in atto la coltivazione di n. 11.017 piante d marijuana, dell’altezza variabile da 100 a 250 cm), la presenza di un articolato sistema di tubazioni per l’irrigazione dei terreni oggetto dell’attività di coltivazion che si diramava da casolare, e dal circostante fondo, nella disponibilità dell’indagato, il sequestro di sostanza stupefacente, il rinvenimento di un sistema di essicazione per la marijuana in altro casolare nei quale erano presenti n. 26 piante di marijuana in fase di essiccazione, Kg 2,990 di marijuana essiccata e pronta per lo spaccio, bilancino elettronico.
Tali evidenze probatorie, osservava il Tribunale, consentivano, di ritenere sussistente la gravità indiziaria del contestato reato di illecita coltivazion contestato, considerato il dato ponderale della sostanza stupefacente, la professionale organizzazione della coltivazione, la disponibilità dell’immobile da cui partiva il complesso sistema di irrigazione dell’area interessata dalla coltivazione da parte dell’indagato, circostanza desumibile dal possesso delle relative chiavi (era proprio l’indagato che apriva la porta d’entrata del casolare e consentiva l’accesso all’immobile agli operanti di Pg).
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; a fronte di tale adeguato percorso argomentativo il ricorrente propone inammissibili doglianze in fatto, volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
Inammissibile perché generica è la doglianza con la quale si eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato (la quale dichiarava agli operanti di Pg, recatisi nella sua abitazione, che l’immobile summenzionato era in uso al figlio).
Il ricorrente, infatti, non si confronta con le argomentazioni del Tribunale, che, pur dando atto delle dichiarazioni della donna, valorizzava, quale elemento di prova della disponibilità del casolare da parte dell’indagato, anche la circostanza della disponibilità da parte del predetto delle relative chiavi di accesso all’immobile.
Va ricordato che Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo
di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificar l’identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, valutato concreto ed attuale, dando rilievo alle circostanze e modalità del fatto, indicative di un’attività delittuosa organizzata e non occasionale; il modus operandi, l’elevata spregiudicatezza dell’indagato manifestata dall’aver utilizzato un’area di proprietà anche di terzi, erano dimostrative di un’indole trasgressiva e proclive al delitto; inoltre, il Tribunale rimarcava anche la personalità negativa dell’indagato: la professionalità della coltivazione, tale da consentire la produzione di un numero eccezionale di piante e di sostanza essiccata di notevole entità, evidenziava che l’indagato era dedito in via stabile all’attività illecita ed era inserit nel circuito malavitoso in grado di smistare sulle piazze di spaccio considerevoli quantità di sostanza stupefacente.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e corrette in diritto.
Va ricordato che il divieto previsto dall’art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez.1, n.45659 del 13/11/2015, Rv.265168), come nella specie correttamente effettuato dal Tribunale.
La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell’art. 274, e cioè dal “specifiche modalità e circostanze del fatto” e dalla personalità dell’imputato o indagato come “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”, che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell’indagato, scongiurando automatismi nell’applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3, n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177).
Il requisito della attualità sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della
effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.
L’attualità deve essere intesa, quindi, non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
L’ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa, il contesto in cui il reato si è realizzato, la personalità negativa palesata dal ricorrente, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.
Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/11/2025