Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33040 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Borgia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 26/03/2024
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 28 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 8 maggio) ha annullato l’ordinanza genetica applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al capo 4, confermandola in ordine agli altri addebiti provvisori di cui al capo 1 (partecipazione, aggravata, con compiti di direzione e organizzazione, ad associazione di stampo ‘RAGIONE_SOCIALE) e ai capi 2 (incendio aggravato dalla “mafiosità”) e 9 (detenzione illegale di arma da fuoco), mentre per la contestazione sub capo 10 (art. 73 comma 4 TU Stup.) sono stati applicati all’indagato gli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce quattro motivi.
2.1. Con i primi due motivi – tra loro correlati – si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria in ordine all’affermata esistenza della fattispecie associativa. Al riguardo, si eccepisce (primo motivo) che essa si fonda sostanzialmente solo su una pronuncia del Gip di Catanzaro che ha riconosciuto l’operatività di una cosca di ‘ndrangheta nel territorio di Borgia già nel 2006 (associazione, si rileva, diversa però da quella oggetto della contestazione) nonché su un’unica intercettazione di conversazione cui ha partecipato l’indagato, il cui tenore però non è affatto indicativo dell’esistenza dell’associazione ex art. 416 bis cod. proc. pen. Con il secondo motivo, si deduce la motivazione solo apparente dell’ordinanza del riesame che si è limitata a “ricopiare” interi passaggi di quella genetica senza operare una autonoma e specifica valutazione dei rilievi posti con l’atto di riesame e formulando ipotesi indimostrate e comunque illogiche dalle quali viene fatta discendere l’appartenenza dell’COGNOME al sodalizio criminale.
2.2. Il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa al capo 2 (danneggiamento aggravato di un escavatore) avendo, in modo apodittico, ritenuto il Tribunale del riesame fondata la contestazione cautelare a titolo di concorso sulla sola base della circostanza che il ricorrente avrebbe consigliato a un coindagato di “lasciare il proprio telefono all’interno del fabbricato”, condotta che, anche laddove esistente, “si pone in un momento successivo rispetto alla commissione
materiale del reato” e risulta comunque ininfluente dal momento che l’attività tecnica di indagine sul telefono del COGNOME era già in corso.
2.3. Il quarto motivo, infine, deduce vizio di motivazione – anche per la mancata risposta ai rilievi difensivi – in riferimento all’addebito cautelare di cui al capo 9 (detenzione in concorso di arma da fuoco) non avendo il Tribunale del riesame valutato l’elaborato tecnico difensivo che dimostrava la erroneità dell’interpretazione data ad alcune parole della conversazione intercettata, che dimostravano invece l’erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il Gip.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Invero, l’ordinanza impugnata ha – con motivazione non illogica confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativa agli addebiti provvisori a carico dell’indagato.
Per quel che attiene alla condotta di partecipazione all’associazione di stampo ‘ndranghetísta, il Tribunale del riesame ha utilizzato, ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile pronunciata dal Gup il 18 giugno 2018, per affermare la pregressa esistenza della consorteria criminale, connotata dagli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. Peraltro, l’ordinanza impugnata, con motivazione congrua, ha aggiunto che la stessa è perdurata anche dopo la pronuncia di tale sentenza e che, a seguito dell’intervenuta carcerazione delle figure apicali, l’indagato COGNOME NOME ha assunto nella stessa un ruolo di vertice, quale “reggente” unitamente al sodale COGNOME NOME.
3.1. Tale conclusione si basa su una serie di elementi indiziari, congruamente esposti alle pag. 5 e 6 dell’ordinanza impugnata, e relativi alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (COGNOME NOME e COGNOME NOME), alle attività di polizia giudiziaria relative alla percezione di incontri anche di natura riservata tra i partecipi (tra cui l’indagato), alle intercettazioni conversazioni significative tra i coindagati, nonché alle captazioni ambientali (dalle quali emerge anche l’interessamento per le sorti dei sodali detenuti evidenziato dagli incontri con i difensori e dal pagamento delle spese legali).
Inoltre, nella parte dell’ordinanza dedicata alla permanenza delle esigenze cautelari, la cosca viene definita dal Tribunale del riesame cautelare “storica” (in quanto esistente dal 2006) e ritenuta operante nell’attualità, in continuità con quella precedente, sulla base delle investigazioni effettuate nel procedimento e delle quali si dà conto, anche richiamando il contenuto dell’ordinanza “genetica”.
3.2. Quanto alla censura relativa alla tecnica motivazionale utilizzata dal Tribunale del riesame (secondo motivo) ritiene il Collegio pienamente condivisibile l’osservazione del PG presso questa Corte secondo cui essa «è, solo in parte, per relationem con riguardo alle risultanze di fatto e alle emergenze investigative, mentre è corredata di motivazione autonoma sulla valutazione critica dei detti elementi man mano che vengono ripercorsi capo per capo. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, Sentenza n. 30774 del 20/06/2018, Pm in proc. Vizzì, Rv. 273659 – 01)».
Né assume rilievo la circostanza che alcuni passaggi dei due provvedimenti cautelari risultino identici, dal momento che il tenore complessivo dell’ordinanza impugnata evidenzia che il Tribunale del riesame ha operato una autonoma e organica rivalutazione delle argomentazioni del Gip, evidenziando le ragioni del proprio convincimento sui punti rilevanti per il giudizio (Sez. 4, n. del 22694 del 21/04/2023, PmT nel proc. c. Salluce, Rv. 284775 – 02).
3.3. L’ordinanza impugnata ha anche motivato adeguatamente in ordine alla mutata posizione assunta dall’indagato nell’ambito dell’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE (per la quale la sentenza irrevocabile del Gup ha accertato la partecipazione dell’indagato). Ciò alla luce delle captazioni di maggior rilievo, che risultano dimostrare la perdurante partecipazione e il ruolo – apicale rivestito nella stessa dal ricorrente. A tale riguardo, vengono evidenziate in
particolare: le conversazioni in carcere con il figlio NOME, dalle quali emerge il ruolo di raccordo di COGNOME NOME e dei suoi familiari con il predetto per veicolare informazioni in entrata e in uscita sia nei confronti del NOME che di altre cosche; le conversazioni relative all’esecuzione dei reati fine; quelle con il co-reggente COGNOME, contenenti informazioni riservate e conosciute ai soli intranei.
Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata (pag. 13 s.) – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – valuta nuovamente la portata dei continui incontri dei sodali al bar “Eco del mare”, sito in Borgia, e il contenuto dei loro dialoghi sulla base dei rilievi difensivi, per confermare la lettura agli stessi data dal Gip. Quanto al censurato riferimento del Riesame al collaboratore di giustizia COGNOME, esso non riguarda la posizione specifica del ricorrente, come lamentato in ricorso, bensì l’attuale esistenza della cosca.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta insussistenza di gravità indiziaria per il concorso nell’incendio dell’escavatore, aggravato dalla “mafiosità”, risulta manifestamente infondato. Sul punto, il riferimento all’indicazione data dall’indagato agli altri sodali (esecutori materiali dell’atto, a chiaro fine estorsivo, a danno di imprenditore restio a pagare il “pizzo”) di “lasciare i cellulari”, all’evidente fine di non essere oggetto di successiva individuazione attraverso l’analisi delle “celle”, risulta in sé significativa ed è valorizzata da Tribunale del riesame per dimostrare che COGNOME era ben consapevole dell’atto intimidatorio alla cui programmazione aveva partecipato in virtù del suo ruolo nell’associazione criminale. Inoltre, viene fatto riferimento a un incontro il 15 gennaio 2019 presso l’immobile del COGNOME, appositamente fissato per delineare il delitto che quella stessa notte veniva effettivamente posto in essere.
Infine, in merito al capo 9 (detenzione illecita di un fucile) – oggetto del quarto motivo di ricorso – rileva questa Corte che il Tribunale del riesame ha valutato (pag. 21) gli elementi prodotti dalla difesa dell’indagato, che ha inteso fornire una diversa interpretazione delle frasi intercettate, e con motivazione non illogica li ha superati, ritenendo il diverso quadro rappresentato incoerente e decontestualizzato rispetto al tenore complessivo del dialogo captato.
Trattasi di giudizio non sindacabile dalla Corte, dal momento che «in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01); situazione non riscontrabile nel caso in esame.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è incaricata degli adempimenti ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 luglio 2024
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Il Presidente