Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 136 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 136 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Napoli DATA_NASCITA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
avverso l’ordinanza emessa il 9/9/2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto disporsi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali insistono affinchè il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di
Napoli annullava l’applicazione a NOME COGNOME della misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di istigazione alla corruzione.
Tale decisione si fondava sul presupposto ché COGNOME, incaricato dal Sindaco di Salerno di farsi latore di una proposta corruttiva . nei confronti dell’imprenditore COGNOME, si sarebbe limitato a trasmettere tale offerta ad NOME COGNOME che, a sua volta, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di intermediario. Tuttavia, non risulterebbe provato che COGNOME, pur a tal fine sollecitato da COGNOME, abbia effettivamente comunicato la proposta corruttiva al destinatario e, quindi, è stata esclusa la sussistenza della gravità indiziaria relativamente al reato di istigazione alla corruzione.
Il pubblico ministero ricorre avverso tale decisione proponendo un unico motivo di impugnazione, per vizio della motivazione, sottolineando come il Tribunale del riesame avrebbe dato una lettura parziale delle risultanze probatorie.
In particolare, nell’ordinanza impugnata non si era tenuto conto delle intercettazioni successive all’accordo corruttivo, intercorse tra COGNOME (Sindaco di Salerno) e COGNOME (suo sodale in plurimi episodi corruttivi), nel corso delle quali i predetti commentavano l’esito di alcune gare dl: appalto, rilevando che una di queste era stata vinta dalla RAGIONE_SOCIALE e, cioè, dalla società riferibile ad NOME COGNOME, con il quale sarebbe intervenuto l’accordo corruttivo perfezionatosi anche grazie all’intermediazione di COGNOME.
Sostiene il ricorrente che una lettura complessiva degli elementi indiziari non solo conduceva a ritenere che COGNOME, mediante l’aiuto di COGNOME, avesse effettivamente contattato COGNOME per proporgli l’accordo corruttivo con il Sindaco, ma avrebbe anche giustificato la configurabilità del reato di concorso in corruzione – originariamente contestato alla pubblica accusa – in luogo dell’ipotesi di istigazione alla corruzione ritenuta sussistente dal giudice per le indagini preliminari.
In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica che il Tribunale avesse inteso dare alla condotta, certamente era errata l’esclusione della sussistenza di qualsivoglia ipotesi delittuosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente propone ricorso per vizio dellà motivazione, omettendo di indicare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma
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riproponendo una diversa lettura del materiale Probatorio e sollecitando questa Corte ad una non consentita valutazione nel merito degli elementi di accusa.
Per consolidata giurisprudenza, quando è denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso inerisqono, se il giudice di merito abbi dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno . indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e dr controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez.U, n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012). Tali principi, pur se affermati in relazione al riesame avverso le ordinanze applicative di misure cautelari, sono validi anche nel procedimento che si instaura a seguito di appello del pubblico ministero nel caso di rigetto d richiesta cautelare.
Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Pavigtianiti, Rv. 270628).
2.1. Ciò detto, deve rilevarsi come il Tribunale ti è espressamente confrontato con le. intercettazioni, riguardanti COGNOME e COGNOME, relative all’aggiudicazione di un appalto da parte della società RAGIONE_SOCIALE, pur ritenendo che il tenore delle stesse non fosse univocamente dimostrativo dell’avvenuta conclusione di un accordo corruttivo.
A tale conclusione il Tribunale è giunto sottolineando come non sia stata raggiunta la gravità indiziaria in ordine alla circostanza -determinante al fine di ritenere sussistente il reato di istigazione alla corruzione – che l’offerta di u accordo corruttivo sia effettivamente giunta a COGNOME per il tramite di COGNOME, che a sua volta agiva su mandato di COGNOME.
Il Tribunale ha sottolineato come lo stesso COGNOME, che pur ha reso ampie dichiarazioni confessorie, aveva manifestato perplessità in ordine a tale vicenda, ammettendo di aver il dubbio che COGNOME fosse stato effettivamente avvicinato.
La motivazione resa dal Tribunale, pertanto, non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e si fonda su una . valutazione complessiva del
materiale probatorio, senza che si possa in questa sede operare un ulteriore giudizio sul fatto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore