Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Roma il 6.7.2002
avverso la ordinanza in data 15.7.2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15.7.2024 il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME gravemente indiziato per il reato di cui all’art. 73 P.R.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio, in corso con il fratello di sostanze stupefacenti di varia tipologia, ovverosia di 890 grammi di cocaina, di oltre 2 chil di hashish e di 88 grammi di marijuana.
Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt.
292, 309 e 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla riferibilità alla sua persona delle sostanze stupefacen rinvenute all’interno di un appartamento nel quale non risultava essere stato dimostrato che egli abitasse, a tal fine non valendo la mera residenza anagrafica, né il fatto che fosse stato rintracciato dagli agenti di PG, che avevano poi eseguito il sopralluogo, davanti ad un bar nei pressi della suddetta abitazione, tanto più che in un altro appartamento ubicato nello stesso immobile risiedeva suo padre. Lamenta altresì che l’attribuzione alla sua persona dei due telefoni cellulari trovati anch’essi nell’abitazione insieme alle sostanze stupefacenti era frutto di una mera illazione dei giudici del riesame, ben potendo i due apparecchi essere stati nel possesso della madre o del fratello, che in ogni caso aveva confessato la condotta criminosa di cui si era assunto la paternità. Si duole pertanto del ragionamento indiziario svolto dal Tribunale che nulla aveva argomentato per escludere la connivenza che avrebbe potuto essere al più ravvisata ove fossero state superate le contestazioni difensive in ordine alla mancanza di residenza dell’indagato nell’immobile
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, sostanziandosi in censure valutative e soprattutto generiche, non supera il vaglio ammissibilità.
Al ragionamento compiutamente svolto dai giudici della cautela in termini di gravità indiziaria in ordine alla residenza effettiva dell’indagato nell’appartament oggetto dell’eseguita perquisizione domiciliare, conclusione cui si è ritenuto convergano sia le risultanze anagrafiche, sia il possesso di costui delle chiavi della porta di ingresso, sia il fatto che si trovasse al momento dell’intervento della PG nei pressi dell’abitazione in questione, sia la mancata indicazione da parte di costui in tale frangente di una diversa dimora, la difesa si limita ad opporre doglianze di natura contestativa, senza aver neppure fornito alcuna evidenza di una sua diversa stabile dimora.
Ora, è ben vero che l’indizio che sua stessa natura ha valenza soltanto indicativa, ovverosia di portata possibilistica e non univoca del reato per il quale stata emessa la misura cautelare; tuttavia le diverse possibili interpretazioni del dato indiziario attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti. Quello che ciò nondimeno non può trovare ingresso nella presente fase di legittimità è la mera contestazione in negativo del dato accusatorio, senza neppure opporre ad esso alcun elemento di
L,
segno contrario che privi il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fat nell’ambito della fattispecie di reato ipotizzata.
Deve infatti essere ribadito che in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178). Ed invero il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, COGNOME, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). E ciò sul presupposto che per l’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale occorre la valutazione della “colpevolezza” dell’indagato, che, diversamente da quanto richiesto per l’affermazione di responsabilità nel giudizio di merito, non deve condurre all’unica ricostruzione dei fatti su cui fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, condanna, essendo invece sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici parametrato ad una qualificata probabilità di colpevolezza allo stato degli atti che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi ovvero suscettibile nella dinamica del successivo processo di essere arricchito da ulteriori acquisizioni (Sez. 1, Sentenza n. 13980 del 13/02/2015, Cilio, Rv. 262300). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né maggiore spessore rivestono le ulteriori doglianze volte a censurare la mancata disamina di una possibile connivenza dell’indagato a fronte della confessione resa dal fratello. Non soltanto i giudici de libertate, nel sottolineare s la condotta oppositiva tenuta dall’indagato, che di fronte agli agenti di polizia h inizialmente rifiutato di farli entrare nell’appartamento dove era custodita la droga unitamente al copioso armamentario per il suo confezionamento, sia la conoscenza dell’indagato del codice di sblocco dei due cellulari rinvenuti anch’essi nell abitazione all’esito della perquisizione, hanno con coerenza di ragionamento sottolineato il coinvolgimento dell’indagato nella fattispecie delittuosa, ma è l
stessa difesa ad escludere, nella pervicace negazione della residenza dello Ielapi nella suddetta abitazione, la configurabilità di una connivenza, notoriamente indicativa di un comportamento meramente passivo o comunque tollerante tenuto nei confronti dell’autore di una condotta criminosa
Segue all’esito del ricorso l’onere delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 5.12.2024