Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30024 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 194
CC – 31/01/2025
R.G.N. 38299NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 17/10/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per l’indagato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 17 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante dell’art. 416bis .1 cod. pen., per la gestione della piazza di spaccio in Caivano al Parco Verde e in comuni limitrofi per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla sua identificazione come NOME COGNOME, perchØ vi era altro soggetto con tale appellativo, operativo sul territorio e pluripregiudicato.
Eccepisce, poi, la mancanza di gravità indiziaria perchØ dei numerosi collaboratori di giustizia, già intranei all’associazione, nessuno aveva parlato di lui, a eccezione di NOME COGNOME, il quale l’aveva riconosciuto in foto e aveva riferito che vendeva cocaina e crack a Caivano nel 2015, circostanza irrilevante perchØ già ammessa da lui stesso in sede di interrogatorio, e di NOME COGNOME, il quale l’aveva riconosciuto in foto, aveva riferito
che il suo appellativo era COGNOME e che faceva parte del RAGIONE_SOCIALE, circostanze conosciute de relato per averle apprese da tale NOME COGNOME. Ritiene l’attribuzione dell’appellativo ambivalente e contesta l’efficacia indiziante RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e RAGIONE_SOCIALE captazioni ambientali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato perchØ Ł fattuale e rivalutativo.
Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nØ quello di riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, ma Ł, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le piø recenti, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).
L’ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità in considerazione della loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha risposto alle censure e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
In particolare, l’identificazione del NOME, indicato come NOME COGNOME, come partecipe RAGIONE_SOCIALE attività del RAGIONE_SOCIALE, Ł stata possibile sulla base dei seguenti elementi indicati a pag. 13 dell’ordinanza impugnata: a) il ricorrente prima si era avvalso della facoltà di non rispondere e poi aveva genericamente allegato che a Caivano vi erano altri COGNOME COGNOME; b) l’appellativo ‘COGNOME‘, riferibile a lui come da fotosegnalamento del 15 agosto 2012, era emerso dalla conversazione n. 8453651 del 4 dicembre 2019, non specificamente confutata nel ricorso, ove era stato indicato come ‘COGNOME‘ e con il nome di battesimo di NOME; c) il collaboratore NOME COGNOME l’aveva indicato come spacciatore di cocaina e di crack; d) il ricorrente era stato controllato in data 5 agosto 2020, insieme agli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME, affiliati al RAGIONE_SOCIALE; e) il collaboratore NOME COGNOME l’aveva riconosciuto come o’ COGNOME e aveva dichiarato che faceva parte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME; f) non vi erano altri spacciatori di cocaina chiamati NOME COGNOME operanti su Caivano agli ordini di COGNOME.
Il ricorrente ha affermato che dall’informativa dei Carabinieri risultava un NOME COGNOME, detto COGNOMECOGNOME; che le captazioni ambientali erano caratterizzate da endemica incertezza; che i due collaboratori di giustizia non avevano offerto un contributo decisivo; che i soggetti a cui si era accompagnato all’epoca del controllo abitavano nel suo stesso quartiere.
Si tratta di argomenti non idonei a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame.
Il primo non Ł sostenuto da un’allegazione completa che metta in relazione il punto dell’informativa, per vero neanche specificato, in cui si parla di NOME COGNOME, e i fatti oggetto del presente procedimento. Il secondo non si confronta affatto con la lettura RAGIONE_SOCIALE intercettazioni esposta nell’ordinanza e, a ben vedere, non ne contesta neanche l’interpretazione. Il terzo attiene alle dichiarazioni dei collaboratori che però non sono state ritenute decisive nell’economia della ordinanza. Il quarto svilisce, sulla base di considerazioni approssimative, la frequentazione dei due affiliati al RAGIONE_SOCIALE.
Per contro, il Tribunale del riesame ha ben risposto sia sull’identificazione del ricorrente (pag. 13) sia sulla gravità indiziaria a suo carico (pag. 13-15), offrendo, come detto, una lettura complessiva del compendio indiziario non manifestamente illogica o contraddittoria.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME