Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1891 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in ALbania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 27/07/2023 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/07/2023, il Tribunale di Bari, adito con richiesta di riesame da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 21/06/2023, in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 d 1990, a lui ascritti – in concorso con COGNOME NOME – ai capi 49) e 50) della rubrica.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla mancata disamina delle questioni poste con la memoria depositata in sede di riesame.
2.1. Con riferimento alla gravità indiziaria la difesa, dopo aver sottolineato che il ricorrente – secondo la stessa prospettazione accusatoria – era estraneo al contesto associativo, censura la valorizzazione delle dichiarazioni del collaborante COGNOME, che aveva riferito circostanze estranee agli episodi di cui ai capi 49) e 50), relative ai contatti del ricorrente con COGNOME NOME monitorati nel 2022: lo COGNOME aveva in realtà parlato di rapporti intrattenuti dal COGNOME con altri soggetti (COGNOME NOME nel 2017/2018, nonché tale COGNOME – neppure indagato nel procedimento – tra il 2015 e il 2018).
Si censura altresì l’accostamento degli episodi contestati al quadro associativo, e si lamenta la mancanza di una adeguata risposta ai rilievi difensivi concernenti la persistente incertezza sul quantitativo di stupefacente asseritamente ricevuto dal COGNOME, e sulla sua destinazione allo spaccio. Al riguardo, si osserva: che il Tribunale era tornato ad evocare le dichiarazioni dello COGNOME, prive di valenza individualizzante perché relative a fatti risalenti (tra l’altro, il ricorrente non era mai stato citato dall’altro dichiarante COGNOME, i quale aveva accostato al COGNOME un altro soggetto noto come “NOME“, ovvero COGNOME); che non poteva ritenersi con certezza che il riferimento a “NOME” nella conversazione tra COGNOME e COGNOME del 10/03/2022 (conversazione non considerata dal G.i.p.) identificasse il COGNOME, essendo diversi, nel procedimento, i soggetti così chiamati; che la conversazione tra COGNOME e la moglie del successivo mese di giugno era del tutto decontestualizzata, e che comunque nessuna prova vi era del fatto che il consiglio di non tenere contatti sui social fosse riferito al ricorrente.
La difesa censura altresì la valenza indiziaria attribuita alle visite del PASHA3 al COGNOME (avendo il Tribunale evidenziato che nessun rapporto tra i due poteva giustificarle, se non quello ipotizzato dall’accusa, e che il magazzino accanto all’abitazione del COGNOME era pacificamente adibito a luogo di deposito dello stupefacente per il sodalizio), non essendo tali visite state accompagnate (a differenza di quanto emerso per altri interlocutori del COGNOME) da intercettazioni relative ad accordi sul pagamento o sulla distribuzione a terzi della droga. Quanto poi all’episodio del 09/03/2021, la difesa lamenta la mancata risposta alle deduzioni riportate in memoria, secondo cui dalla visione del filmato non poteva rinvenirsi il COGNOME, che non aveva quindi in mano la busta asseritamente piena di droga. Si lamenta, ancora, il mancato apprezzamento dell’esito negativo della perquisizione operata al momento dell’arresto, e il carattere congetturale dell’affermazione secondo cui il COGNOME
avrebbe ricevuto dal COGNOME quantitativi “non irrisori”, perciò non compatibili con attività di piccolo spaccio.
2.2. Con riferimento alle esigenze cautelari, la difesa censura l’ordinanza per aver considerato il COGNOME un soggetto “trasversale”, in grado di trattare sia con il COGNOME sia con la fazione contrapposta, e comunque sempre con alto grado di professionalità, nonostante le indagini non avessero evidenziato elementi in tal senso (erano infatti emerse quattro presenze in due anni presso la casa del COGNOME, concentrate in quattro giorni). Si lamenta altresì la mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti e l’assenza, nell’anno decorso tra le condotte contestate e l’emissione del titolo cautelare, di altre condotte significative o di ulteriori contatti con altri indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente ai rilievi formulati in ordine al capo 50) della rubrica.
L’odierno ricorrente è stato raggiunto dall’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in relazione a due episodi di ricezione, da COGNOME NOME, di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (cfr. i capi 49 e 50 della provvisoria incolpazione): episodi valutati dal G.i.p. del Tribunale di Bari nell’ambito di una ben più complessa indagine relativa ad un sodalizio dedito al narcotraffico nella zona di Altamura, nel quale il COGNOME era stato individuato in posizione apicale (quale organizzatore: cfr. pag. 2 segg. dell’ordinanza impugnata, alle quali si rinvia anche per la ricostruzione complessiva della vicenda, effettuata anche grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori, tra cui COGNOME NOME). La provvisoria incolpazione associativa, peraltro, non ha coinvolto l’odierno ricorrente.
Secondo l’impostazione accusatoria, le due consegne di stupefacente dal COGNOME al COGNOME presentano una dinamica pressochè sovrapponibile, essendo tra l’altro avvenute a tre soli giorni di distanza (in data 6 e 9 marzo 2022) nel magazzino attiguo all’abitazione del COGNOME: ritiene tuttavia il Collegio che, nella valutazione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di riesame, i due episodi debbano essere tenuti distinti.
2.1. I rilievi concernenti la consegna di cui al capo 49) sono infondati.
Risulta invero immune da censure la valutazione del Tribunale (pag. 5 segg.), che – sulla scorta delle immagini riprese dagli operanti e delle altre risultanze dichiarative e captative – ha pienamente condiviso la ricostruzione operata dal G.i.p., imperniata su una stretta correlazione logica e cronologica tra l’arrivo nella mattinata del 06/03/2022, presso l’abitazione del COGNOME, di COGNOME
NOME, e la successiva “visita” da parte del COGNOME, monitorata nel primo pomeriggio dello stesso giorno.
I giudici del merito cautelare hanno in particolare evidenziato che il COGNOME, dopo aver ricevuto disposizioni da COGNOME di recapitargli la droga, era in effetti giunto presso l’abitazione di quest’ultimo, al quale aveva consegnato una scatola di cartone ed una busta. Il pieno inserimento del COGNOME nel narcotraffico coordinato dal COGNOME è inequivocabilmente comprovato anche dal suo arresto in flagranza (avvenuto nel giugno successivo per la detenzione di alcuni chili di sostanze stupefacenti di diversa tipologia: cfr. pag. 16 dell’ordinanza impugnata) e dalle sue dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, relative sia alle disposizioni impartitegli dal COGNOME (pag. 5, nota 6), sia soprattutto alla destinazione della casa di quest’ultimo, e dell’adiacente magazzino, a deposito temporaneo delle partite di stupefacente (cfr. pag. 22).
Nel primo pomeriggio dello stesso giorno 6, era giunto presso l’abitazione del COGNOME anche il COGNOME, utilizzando un’auto da lui stesso noleggiata: dopo pochi minuti, ne era uscito insieme al COGNOME (postosi all’angolo della strada in posizione di vedetta), portando in mano una busta e allontanandosi velocemente in auto, mentre il COGNOME gli faceva segno di chiamarlo telefonicamente (cfr. pag. 7).
Il compendio indiziario è ulteriormente integrato dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che ha riconosciuto nella foto del COGNOME il “NOME” (soprannome corrispondente a quello annotato nel cartellino segnaletico redatto in occasione di un arresto del ricorrente: cfr. pag. 5, nota 5) conosciuto come soggetto stabilmente dedito al narcotraffico (pag. 18 segg.); nonché da due conversazioni in cui si fa riferimento a “NOME” (in un colloquio tra COGNOME e la moglie COGNOME, intercettata il 09/03/2022, era emerso che “NOME” aveva chiesto notizie sul profilo facebook di COGNOME NOME, dopo l’arresto di quest’ultimo: cfr. pag. 11; nella conversazione tra il COGNOME e l’altro sodale COGNOME, intercettata il giorno successivo, si discute sulle modalità operative richiamando le operazioni precedentemente concluse con “NOME“: cfr. pag. 21).
La valorizzazione congiunta e coordinata di tali risultanze, da parte del Tribunale, risulta immune da censure qui deducibili, anche quanto alla destinazione ad uso non personale della droga che il ricorrente aveva ricevuto dal COGNOME (cfr. sul punto pag. 22 dell’ordinanza, in cui si sottolinea che le immagini avevano documentato la consegna al COGNOME di una busta “di non esigue dimensioni”, compatibile con la successiva destinazione allo spaccio di quanto ricevuto).
2.2. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto al capo 50).
Come già accennato, la prospettazione accusatoria delinea un episodio quasi identico al precedente, con il COGNOME che si sarebbe recato a piedi, alle 19.31 del 09/03/2022, presso l’abitazione del COGNOME, si sarebbe recato con quest’ultimo nell’attiguo locale interrato dal quale si sarebbe poi allontanato portando con sé una busta di cellophane trasparente (pag. 12 dell’ordinanza impugnata).
Risulta peraltro assorbente la fondatezza del rilievo difensivo in ordine alla mancata risposta alle doglianze formulate con specifico riferimento a tale episodio, all’esito della visione diretta delle immagini che la difesa aveva richiesto avvalendosi della possibilità di differire l’udienza camerale di riesame, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen.
In particolare, con la memoria depositata in sede di riesame, il difensore aveva dedotto che, dalle immagini direttamente esaminate, era emerso che “il sig. NOME COGNOME non compare proprio e non è in mano sua la busta che si ritiene colma di marijuana” (cfr. la quinta pagina della memoria, allegata all’odierno ricorso).
Sulla prospettata erronea identificazione del ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto di pronunciarsi: né il rilievo difensivo può essere superato valorizzando elementi ulteriori e diversi dalle immagini, da un lato perché non è stata utilizzata, in tale seconda occasione, l’auto noleggiata dal COGNOME; dall’altro, perché le conversazioni menzionate nell’ordinanza, e qui sopra richiamate, non fanno riferimento a tale specifico episodio. D’altra parte, l’ulteriore visita del giorn compiuta dal ricorrente presso il magazzino, dopo aver salutato il COGNOME e il COGNOME (cfr. pag. 7), appare insufficiente a superare i rilievi difensivi rimasti priv di una specifica ed adeguata disamina.
Si è dunque dinanzi ad una insuperabile lacuna motivazionale, che impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza in parte qua, con rinvio al Tribunale di Bari per nuova valutazione della gravità indiziaria relativamente al capo 50).
3. Con riferimento alla residua censura, deve ritenersi che la motivazione posta dal Tribunale – da riferire, ovviamente, al capo 49) – sia immune da censure qui deducibili, avendo valorizzato sia il carattere non risalente dei fatti (avvenut a poco più di un anno dall’adozione dei provvedimenti coercitivi), sia la circostanza riferita dallo COGNOME (secondo cui il COGNOME aveva fornito droga ad esponenti del clan avverso al COGNOME: cfr. pag. 24 dell’ordinanza impugnata), sia gli ulteriori elementi che consentivano di escludere il carattere estemporaneo dell’iniziativa (riferimento da intendersi, all’evidenza, alle conversazioni intercettate nei giorn immediatamente successivi alla consegna dello stupefacente al COGNOME, in cui si era fatto significativo riferimento a “NOMENOME).
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 50) della provvisoria incolpazione e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’ad 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigli e ,stensore
Il Presidehte