Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14813 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/12/1995 COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 03/06/1986
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 31/05/1987
avverso l’ordinanza del 02/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/se e le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 2/12/2024, il Tribunale di Napoli, decidendo sede di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confer provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunal Napoli, emesso in data 17/9/2024, che ha disposto la misura della cust cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME COGNOME Carl COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 7 imputazione provvisoria) e per diversi episodi riguardanti la fattispecie di r cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 17 contestato a Cicalese, capo 23 contes COGNOME e COGNOME in concorso tra loro ed altri coindagati).
Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato una v associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazi rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia natur apparterrebbero, tra gli altri, gli odierni ricorrenti. L’organizzazione avere operato in Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli e Gricigna d’Aversa, nel periodo da settembre 2021 a marzo 2023.
Alla individuazione di tale organizzazione ed alla identificazion partecipanti al sodalizio, il personale dedito alle attività investigative è attraverso ponderose indagini tecniche, sviluppate in un rilevante temporale, consistite in intercettazioni telefoniche, ambientali e telematic indagini tecniche sono state accompagnate da attività di videoripresa effe in luoghi di strategico interesse per l’organizzazione, osservazione e contro soggetti intercettati, che hanno condotto al sequestro, in molteplici occasi consistenti quantitativi di sostanza stupefacente. Il compendio indi riguardante l’esistenza e l’operatività della organizzazione si è arric seguito all’apporto delle dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia NOME, NOME COGNOME e, da ultimo, COGNOME, che ha confermato il quadro investigativo emergente dalle indagini di Polizia.
Avverso l’ordinanza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione g indagati, i quali, a mezzo del difensore, hanno articolato i seguenti mo ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
CICALESE NOME
Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e viz motivazione in relazione agli articoli 125, comma 3, 192, 273 cod. proc. artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Motivazione apparente e omissiva sul punto rela al riconoscimento dell’odierno indagato quale soggetto che, in data 14 sette
2022, si portò presso il deposito sito in Gricignano d’Aversa, nella dispon dei fratelli Tessitore, prendendo parte alla conversazione ambientale di progressivo numero 224, registrata in pari data.
La difesa lamenta come il Tribunale del riesame abbia confermat l’impugnata ordinanza di custodia cautelare in carcere rendendo una motivazi apodittica, meramente apparente e del tutto carente. Nella ordinanza reiett Tribunale non si è confrontato con le specifiche deduzioni difensive, illu anche in una memoria scritta depositata in udienza, relative all’assenza riconoscimento certo di COGNOME NOMECOGNOME
Investito della questione della identificazione del ricorrente, il Tribun riesame ha risposto alle doglianze difensive attraverso una motivazi meramente apparente e stereotipata, pertanto omissiva, nella quale si è li ad affermare che la Polizia giudiziaria ha riconosciuto in modo certo NOME, sia visivamente, sia in ragione del timbro della voce, richiamand scheda personale dell’indagato, allegata ad un’informativa presente in atti, però confrontarsi con le censure difensive con le quali si evidenziava come, realtà, in atti vi fosse la totale assenza di un’attività di riconosciment della Polizia giudiziaria.
Premette la difesa che, nell’ambito del presente procedimento, il Pubb ministero aveva avanzato richiesta di applicazione della misura caute carceraria nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME contestando la partecipazion delitti di cui ai capi 7, 17 e 18 della rubrica provvisoria. Secondo accusatoria, COGNOME avrebbe preso parte ad un’associazione radicata in di località di Napoli e Caserta, finalizzata al traffico di sostanze stupefac ruolo di organizzatore unitamente ad altri otto indagati (capo 7 della ru Inoltre, erano state elevate due contestazioni riguardanti la commissio altrettanti reati fine: trattasi degli episodi di cui ai capi 17 e 18 d provvisoria, riguardanti, rispettivamente, l’illecita detenzione, in conco altri, di numero sette panetti di cocaina e di 40 kg. di cocaina.
Il giudice per le indagini preliminari riteneva che gli elementi pr dall’accusa fossero sufficienti ad integrare un quadro di gravità indiziari ipotesi delittuose contestate ai capi 7 e 17 della rubrica, pertanto appl misura cautelare solo in relazione a detti delitti, mentre rigettava la ri relazione al capo 18 per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Con motivazione apodittica ed apparente, il Tribunale del riesam ignorando le deduzioni difensive, ha ritenuto che la individuazione del rico con riferimento all’episodio di cui al capo 17 della rubrica fosse certa.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non è possibile afferma che il soggetto che nel pomeriggio del 14 settembre 2022 giunse a bordo de
Fiat Panda targata di TARGA_VEICOLO presso il deposito di Gricignano d’Aversa foss COGNOME NOME.
Ciò in quanto: 1. Dalla lettura dei brogliacci relativi alla dell’immagine del sistema di videosorveglianza installato presso il deposi Gricignano emergeva pacificamente che il personale di polizia che avev proceduto alla visione delle predette immagini non avesse riconosciuto soggetto che era arrivato a bordo della Fiat Panda, essendo questi indicato “uomo non meglio identificato”; 2. Non è possibile affermare che una delle vo captate nel corso della conversazione di cui al progressivo 224 fosse attrib a COGNOME NOME, in quanto in atti manca un’annotazione di polizia rela all’espletamento di attività di comparazione fonica tra la voce del soggett parla nella conversazione di cui al progressivo 224 – che si ritiene essere Ci – e quella captata, a distanza di tempo, nel corso dell’attività di interc telefonica eseguita sull’utenza cellulare in uso all’odierno ricorrente. Si e in proposito che, sebbene di tale attività di comparazione fonica si fa riferimento nella scheda personale dell’indagato, in realtà, essa non essere mai stata effettuata, perché in atti non vi è traccia di una specific in tal senso; 3. Ai fini dell’individuazione di COGNOME NOME quale sog presente in data 14 settembre 2022 presso il deposito di Gricignano d’Ave non può giungersi ·neppure attraverso il richiamo al contenuto de conversazione di cui al progressivo 225, dovendo ritenersi che in conversazione si faccia riferimento ad altro soggetto (ossia il gene “COGNOME“, da individuarsi in COGNOME NOME).
Pur volendo prescindere dalle argomentazioni relative al riconoscimento COGNOME NOME, il solo dato che questi abbia partecipato al reato fine di capo 17 della rubrica, concorrendo con NOME NOME al prelievo di 7 panett cocaina dal capannone di Gricignano di Aversa, non è circostanza sufficiente integrare un quadro di gravità indiziaria in relazione alla partecip all’associazione di cui al capo 7 della rubrica. Il Tribunale del rie superato tutte le doglianze difensive confrontandosi solo in apparenza con es confermando l’ordinanza impugnata con una motivazione fortemente censurabile.
II) Erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relaz agli articoli 125, comma 3, 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90, motivazi apparente, illogica e contraddittoria.
Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di gravità indiziar relazione al capo 7 della rubrica, fondando il proprio ragionamento su presupposto del tutto errato e processualmente inesistente.
I giudici hanno infatti fondato la gravità indiziaria a carico del C sull’erroneo presupposto che questi avrebbe partecipato ad un’operazione ave ad oggetto l’apprensione di oltre 40 chili di cocaina da stoccare e cus presso il deposito dell’associazione sito in Gricignano d’Aversa, gestito dai Tessitore. Nel fare ciò si sono avvalsi di elementi tratti da un episodio specificamente contestato al capo 18 della rubrica provvisoria – in relazi quale il G.i.p. aveva escluso la ricorrenza della gravità indiziaria a c COGNOME e sul quale si era quindi formato un intangibile giudicato cautelare.
Gli unici elementi indiziari relativi alla posizione di COGNOME che suppo l’accusa associativa riguardano il fatto di cui al capo 17 della rubrica.
Non si individuano negli atti d’indagine circostanze diverse ed ulterior possano attestare lo stabile inserimento del ricorrente nell’associazione ruolo di organizzatore: COGNOME non figurava come utilizzatore di siste comunicazione criptata; non era mai partito insieme ad altri indagati alla della Spagna, luogo deputato al rifornimento dell’associazione; a lui n faceva riferimento nelle numerose conversazioni intercettate; i collaborato giustizia, tra i quali anche COGNOME, stretto collaboratore dei indiscusso dell’associazione, ossia COGNOME Antonio, non ha fatto a riferimento a Cicalese.
Gli argomenti difensivi, dei quali il Tribunale del riesame ha dato att pagine 49 e seguenti dell’ordinanza impugnata, non sono mai stati smentit contrastati realmente nella ordinanza impugnata. Il collegio ha in semplicemente superare ogni deduzione avversa, osservando come il materiale indiziario raccolto, posto a fondamento delle contestazioni di cui ai capi 1 della provvisoria imputazione, fosse idoneo ad integrare il presupposto caute di cui all’articolo 273 cod. proc. pen. anche in ordine alla contestazione di associativa.
La tenuta logica argomentativa della motivazione, anche qualora foss espunto il riferimento processualmente inesistente al coinvolgimento di COGNOME nel reato di cui al capo 18, non sarebbe assicurata neppure dal riferi operato dal Tribunale del riesame, a pagina 56 dell’ordinanza impugnata, contenuto della conversazione n. 225 del 14/9/2022. Invero, tale argomento, non supportato da elementi riguardanti il coinvolgimento di COGNOME nell’ip delittuosa di cui al capo 18, non è sufficiente ad affermare l’intrane ricorrente al sodalizio. L’affermazione di COGNOME, il quale indicava Ci come colui che “comanda tutte cose”, avrebbe dovuto essere posta a raffron con il residuo materiale probatorio, in particolare con le emergenze intercettazioni versate in atti e con le dichiarazione dei collaboratori di g da cui emergeva che i soggetti posti al comando dell’organizzazione erano alt
A
MANGIAPILI NOME
I) Erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazio agli articoli 192, 273 cod. proc. pen. 74 d.P.r. 309/90.
Il Tribunale ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in relazion delitto di cui al capo 7 della rubrica, avvalendosi delle dichiarazi collaboratore di giustizia COGNOME omettendo tuttavia di compiere u valutazione delle stesse conforme alla previsione di cui all’articolo 192 cod. pen. ed alla giurisprudenza di legittimità relativa alla valutazione della c in correità e reità.
Come si evince dalla parte motiva del’ordinanza, il Tribunale, dopo av fatto riferimento alle dichiarazioni di COGNOME COGNOME ha richiam dichiarazioni rese da COGNOME affermando che le propolazioni d collaboratori avrebbero trovato riscontro nelle evidenze indiziarie, segnatam nella circostanza che COGNOME aveva intrapreso diversi viaggi in Spagna altri coindagati.
La motivazione resa del collegio sarebbe fortemente censurabile sott diversi aspetti. Il giudice, dopo aver sciolto il problema della cre soggettiva del dichiarante, deve valutare l’attendibilità intrinseca d dichiarazioni, facendo particolare riferimento alla specificità delle all’assenza di elementi esterni che possano in qualche modo smentirle o rive l’esistenza di influenze fraudolente. Il Tribunale del riesame non si è confo a tali principi, essendosi limitato a riportate il contenuto delle dichiar entrambi i collaboratori di giustizia e ad affermare acriticamente che tra le sussisterebbe un rapporto di reciproco riscontro. Non è stato affrontato il della credibilità soggettiva dei propalanti e dell’attendibilità intrinseca dichiarazioni.
Le dichiarazioni di COGNOME non rientravano tra il materiale su cui fondava l’originaria richiesta di applicazione della misura cautelare presenta P.M., essendo state depositate per la prima volta innanzi al Tribunal riesame. L’assenza di valutazione circa la credibilità soggettiva del propal l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni si traduce in una totale o di motivazione. Peraltro, nei confronti di COGNOME, il G.i.p. aveva rig l’applicazione della misura cautelare con riferimento al capo 7 della imputazi circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame ad effettuar vaglio di credibilità del dichiarante ancora più pregnante.
II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione relazione agli artt. 273 e 73 d.P.R. 309/90.
Il Tribunale del riesame ha confermato la decisione del G.i.p. a carico ricorrente con riferimento al capo 23 della rubrica, esprimendo una motivazi illogica e contraddittoria.
Ha, invero, ritenuto integrata la gravità indiziaria con riferimento a capo, sostenendo che il ricorrente, unitamente a COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME Antonio, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME Raffaele e COGNOME NOME, avrebbe partecipato all’importazione di carico di sostanza stupefacente del tipo hashish, celata all’interno pneumatici trasportati dalla Spagna a Mugnano di Napoli per mezzo di un autotrasportatore spagnolo rimasto non identificato.
L’accusa, come si evince dalle pagine 241 e seguenti dell’o.c.c., si fon una serie di conversazioni, alcune riguardanti il momento in cui i sog coinvolti (COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME) procedevano in Mugnano all’estrazione del narcotico dagl pneumatici, altre riguardanti gli indagati che si erano recati in Spag procedere all’acquisto dello stupefacente trasportato a Mugnano.
Ebbene, il G.i.p., in relazione a tale capo di imputazione, ha sostenut non vi fossero elementi per affermare che la droga a cui facevano riferimento indagati presenti a Mugnano fosse stata acquistata dai soggetti che, in momento, si trovavano in Spagna.
Sebbene il G.i.p. avesse escluso che il carico di sostanza stupefacente gi a Mugnano di Napoli fosse stato trattato ed acquistato dai sodali che si trov in Spagna, escludendo la gravità indiziaria per COGNOME NOME e COGNOME, erroneamente ritenuto la gravità indiziaria nei confronti del solo COGNOME Vincenzo, il quale si trovava in Spagna unitamente agli altri tre indagati.
Investito della censura riguardante l’assoluta contraddittorietà ed incoe della decisione, il collegio superava il rilievo con argomentazioni del illogiche, affermando che la circostanza che il G.i.p. avesse escluso la g indiziaria nei confronti di NOME, COGNOME e COGNOME sarebbe irrilevant quanto il coinvolgimento di COGNOME nell’operazione di approvvigionamento de carico trasportato a Mugnano sarebbe comprovata da plurimi e incontrovertibi elementi indiziari, rappresentati dalle conversazioni che descrivono i mom relativi alle attività di scarico e stoccaggio dello stupefacente in Mugnano conversazione n. 339 del 14 novembre 2022, nella quale i soggetti dialoga affermano che il carico di fumo che pochi giorni prima era arrivato a Mugna era stato organizzato da NOME; dalla circostanza che, allorquando a il carico di hashish, COGNOME si trovava in Spagna insieme a COGNOME e NOME
Tuttavia, la presenza di NOME in Spagna, alla cui iniziativa è attr l’operazione, non risulta dalle emergenze processuali: nella conversazione 2544, intercorsa tra la moglie del ricorrente e la moglie di COGNOME NOME, em unicamente che COGNOME era partito per la Spagna con COGNOME NOME; dall immagini estrapolate dalle telecamere, a cui il Tribunale fa riferimento a pag dell’ordinanza, emergeva che, in data 9 novembre 2022, a bordo della vettu Audi Q3 partita per la Spagna, avevano preso posto solo COGNOME, NOME COGNOME.
Tutto ciò renderebbe manifestamente illogica e incoerente l ricostruzione offerta dai giudici del riesame.
COGNOME NOME
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio motivazione in relazione agli articoli 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90.
Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di gravità indiziar carico del ricorrente in relazione al delitto di cui al capo 7 della rubrica a una motivazione meramente apparente ed illogica, incorrendo in un’erronea applicazione dell’articolo 74 della legge sugli stupefacenti. Con l’ordinan custodia cautelare era applicata a Troncone Carlo la misura di massimo di rigo per i delitti di cui ai capi 7 e 23 della rubrica provvisoria.
Al capo 7 della rubrica si contesta all’odierno ricorrente di avere preso ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rivestendo ambito, unitamente ad altri coindagati, il ruolo di organizzatore. Alla st della contestazione COGNOME NOME era addetto alla distribuzione de stupefacente, al mantenimento dei rapporti con i fornitori italiani ed ester gestione delle piazze di spaccio dello stupefacente. Avverso la predetta ordina la difesa interponeva tempestivo riesame, depositando anche una memoria scritta nella quale evidenziava l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a del prevenuto in quanto: 1. Le dichiarazioni del collaboratore COGNOME COGNOME sono estremamente generiche, non riscontrate e relative ad epoche antecedent al periodo temporale indicato nella contestazione. COGNOME, infatti, è stato arresto nel settembre 2020 ed ha iniziato la sua collaborazione con la gius poco dopo; le informazioni da questi rese sul conto di COGNOME potevano al p collocarsi in un periodo precedente a quello della collaborazione e, quindi, a che l’odierna contestazione si riferisce all’arco temporale ricompres settembre 2021 e marzo 2023, risultano essere del tutto inconferenti. 2 dichiarazioni non trovano riscontro nel residuo materiale probatorio: l’ collaboratore di giustizia, COGNOME non rendeva alcuna dichiarazi sul conto dell’odierno ricorrente e neppure lo riconosceva in fotografia; circostanza riferita da COGNOME circa la gestione di una piazza di spa
Mugnano di Napoli da parte di COGNOME non trova riscontro nel poderoso materiale indiziario raccolto; 4. La circostanza – appurata nel corso dell’at indagine – che nelle date del 15/9/22 e 16/12/22, il COGNOME si fosse reca Spagna non era sintomatica del suo coinvolgimento in traffici di sosta stupefacente, in quanto la finalità di quei viaggi è rimasta del tutto sconos
Vi sono in atti, al contrario, plurimi elementi che attestano l’estrane ricorrente all’associazione di cui al capo 7 della rubrica (assenza dell’uti sistema di comunicazione criptata in dotazione dell’associazione, manc percezione di uno stipendio da parte della compagine associativa).
Il Tribunale del riesame, nonostante le decisive argomentazioni difensive, confermato l’impugnata ordinanza, esprimendo una motivazione apparente ed illogica, ampiamente censurabile. Quanto al punto relativo alla valorizzazione delle dichiarazioni collaboratori di giustizia, il Tribunale non si è conformato ai d giurisprudenziali formatisi sul tema della valutazione della prova dichiar proveniente dai collaboratori di giustizia. Non solo manca qualunque valutazi in ordine alla cosiddetta attendibilità intrinseca del contenuto della chia correità, ma è trascurato ogni riferimento alla esistenza di riscontri estri propalato del collaboratore. Il giudice, dopo avere sciolto il problema credibilità soggettiva del dichiarante deve valutare l’attendibilità intrins sue dichiarazioni, facendo particolare riferimento alla specificità delle all’assenza di elementi esterni che possano in qualche modo smentir all’assenza di segnali d’influenze fraudolente. Quanto alle dichiarazioni di R nonostante la difesa nella memoria difensiva avesse evidenziato la l genericità, nonché il fatto che esse si riferissero ad un periodo antec rispetto a quello indicato nella contestazione, il collegio ha totalmente ome procedere alla valutazione della credibilità soggettiva del propala soprattutto, dell’attendibilità intrinseca della dichiarazione con par riferimento alla specificità di essa. La motivazione è altresì censurabil parte in cui ha sostenuto che COGNOME nell’elencare i più s collaboratori di COGNOME Antonio, citando “NOME piccolino detto NOME intendesse riferirsi a COGNOME NOME. In realtà, non v’è alcun elemento possa desumersi che COGNOME NOME sia soprannominato “NOME il piccolino oppure “COGNOME“. Agli atti non risulta alcuna intercettazione nella quale si riferimento a COGNOME NOME detto “COGNOME” o “NOME il piccolino”. Da intercettazioni, risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal collegi l’odierno ricorrente fosse solito farsi chiamare “NOME“. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La tenuta logica della motivazione non può essere assicurata dal riferime al reato di cui al capo 23 della rubrica. Invero, a prescindere dalla censu
della motivazione circa il coinvolgimento di COGNOME nel suddetto reato fine, l’integrazione della condotta di partecipe nell’associazione di cui all’art. 7 309/90, non è sufficiente il concorso in taluno dei reati fine, ma oc l’assunzione di un ruolo funzionale all’associazione con la volontà di farne pa di contribuire al suo illecito sviluppo. Del pari censurabile è il organizzatore attribuito a COGNOME. Il collegio avrebbe dovuto individu concretamente le condotte dalle quali poteva desumersi il compito coordinamento degli altri affiliati.
II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione c riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90.
Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di gravità indiziar carico del ricorrente in relazione al delitto di cui al capo 23 della esprimendo una motivazione meramente apparente ed illogica, in cui ha totalmente omesso di confrontarsi con le argomentazioni contenute in un memoria difensiva depositata all’udienza del 2 dicembre 2024, dando luogo ad un’erronea applicazione dell’articolo 73 d.P.R. 309/90.
Alle pagine 19 e seguenti della memoria depositata si evidenziava che soggetto con cui colloquiava COGNOME NOME a bordo della Fiat Panda, nell conversazione di cui al progressivo n. 132, non fosse COGNOME NOME.
Gli occupanti della vettura, nella circostanza in questione, si sta recando ad acquistare gli arnesi necessari per tagliare gli pneumatici in c celata la sostanza stupefacente.
Le conversazioni intercettate nel corso del monitoraggio dell’uten telefonica in uso a Troncone erano state ascoltate da un agente diverso da que che aveva ascoltato la conversazione di cui al progressivo n. 132. Mancando atti una specifica annotazione di polizia nella quale si attesta che il med agente di polizia ha proceduto al riascolto della conversazione di c progressivo 132 ed al riascolto delle conversazioni intercettate, comparando voci, è impossibile sostenere che il dialogante – nella conversazione n. fosse COGNOME.
Dagli atti di indagine emerge inoltre che l’attività di scarico e di stoc dello stupefacente celato negli pneumatici dell’autocarro era stata svol soggetti diversi dal ricorrente, con la conseguenza che nessun ruolo attribuirsi a quest’ultimo. COGNOME, infatti, al netto dei dubbi circa il suo riconoscimento in uno dei soggetti che hanno partecipato alla conversazione cui al progressivo n. 132, si è limitato ad ascoltare le lamentele di NOME, che gli raccontava di aver incontrato difficoltà nell’attività di est del narcotico dagli pneumatici. Lo stesso collaboratore COGNOME il qu indicava nei fratelli COGNOME NOME e NOME i soggetti deputati allo stocc
dello stupefacente, non attribuiva alcun ruolo a COGNOME in relazione all’a contestata nel capo 23 della rubrica.
Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la declar d’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME deve essere accolt limitatamente al reato contestato al capo 7 della rubrica, con rinvio al Tri di Napoli per nuovo giudizio sul punto. I ricorsi proposti da COGNOME NOME COGNOME NOME devono essere rigettati.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il v motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine all consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetti solo il c di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittim limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia fornito ad giustificazione delle ragioni che l’abbiano indotto ad affermare la gravi quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai c della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, 255460).
Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase caut sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddet legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma dell’articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la conco accanto alla gravità degli indizi. Ne deriva, quindi, che gli indizi, ai misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri ri per il giudizio di merito dall’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cio requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, COGNOME Rv. 237475).
Il costante insegnamento di questa Corte, riguardante i limiti di sindacab dei provvedimenti in materia de libertate, è nel senso di escludere che la Corte di cassazione abbia alcun potere di revisione degli elementi materiali e fa
delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, o di rivaluta delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautel alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rient nelle competenze del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all’esame del c dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo determinato e, dall’altro, l’assenza di manifestazioni d’illogicità evidenti n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995 COGNOME, Rv. 201840; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. p delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si nella violazione di specifiche norme di legge o nel caso di mancanza o manifes illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione d né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fon rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne discende che non sono consenti le censure che, pur investendo · formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976: “).
In rapporto poi alla valutazione delle dichiarazioni dei collaborato giustizia, si è affermato, sulla base di condivisibile orientamento, che, dell’applicazione delle misure cautelari, la portata individualizzante dei ri alla chiamata in reità o correità possa essere dotata di carattere anch tendenziale o parziale, essendo la verifica pertinente alla fase cautelare s dalla fluidità dell’incolpazione, rispetto alla quale non è richiesta la certe colpevolezza (così Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279515; Se 6, n. 45441 del 07/10/2004, COGNOME, Rv. 230755).
Relativamente alla posizione di NOME, si osserva quanto segue.
I rilievi difensivi riguardanti l’identificazione dell’indagato e la indiziaria circa la sua partecipazione all’episodio di cui al capo 17 della rub cui si contesta a Cicalese la detenzione illecita di 7 panetti di cocaina, in c con i fratelli NOME ed NOME NOME, fatto aggravato ai sensi dell’art. 1 cod. pen., sono infondati.
La motivazione espressa dai giudici del riesame su tali punti, infatti, soffre dei vizi lamentati dalla difesa nel pur articolato ricorso. Si ricon invece, erronei riferimenti, nel tessuto argomentativo della ordina all’episodio di cui al capo 18 della rubrica, per il quale il G.i.p. aveva ri
v
rigettare la richiesta di misura cautelare per carenza di gravi indizi riferimenti, come si dirà infra, sono suscettibili d’incidere sulla tenuta lo discorso giustificativo posto a fondamento del riconoscimento del partecipazione dell’indagato alla fattispecie associativa, come contestato provvisoria al capo 7 della rubrica.
3.1. Quanto alla ricorrenza – sia pure a livello indiziario – della fattis cui al capo 17 della rubrica, il giudice del riesame ha valorizzato particola il contenuto delle conversazioni n. 223, 224 e 225, registrate in data 14/9 nel corso di un servizio di osservazione operato da personale di polizia giudi presso il capannone dei fratelli COGNOME, luogo di deposito e stoccaggio stupefacente dell’organizzazione (cfr. pag. 50 e seguenti della ordinanza).
E’ opportuno, per maggiore chiarezza, richiamare la sequenza dell’azion che riguarda l’episodio in questione, caduta sotto la diretta osservazio personale di polizia, che monitorava con le telecamere la zona ed ascoltav conversazioni tra presenti: alle ore 16.50 del 14/9/2022, Tessitore NOME bordo di una Fiat Panda di colore celeste targata TARGA_VEICOLO, attenzionata tempo dagli operanti, giungeva presso il deposito di Gricignano D’Avers parcheggiava la vettura nel viale a sinistra del capannone, apriva la rime spostava un camion che si trovava al suo interno per fare spazio. Alle succes ore 17.00 sopraggiungeva anche il fratello Tessitore NOME, a bordo di scooter, il quale restava all’esterno del deposito fino alle 17.04, allorquand vedeva transitare sulla strada una Chevrolet condotta da COGNOME NOME, segu da una Fiat Panda di colore grigio targata TARGA_VEICOLO condotta da un soggetto riconosciuto in Cicalese NOME.
Quando tutti erano ormai entrati all’interno del deposito, Tessitore COGNOME a piedi, si recava nel viale posto sulla sinistra, portando in spalla un b colore bianco – apparentemente pieno – per poi rientrare subito dopo all’in del capannone.
Alle ore 17.08 si vedevano uscire dal capannone COGNOME NOME COGNOME NOME; in quegli stessi istanti, veniva captata – grazie allo spyware presente sul telefono cellulare in uso a COGNOME NOME – una conversazion questi ed COGNOME NOME dalla quale emergeva in maniera chiara che il pri aveva consegnato ad NOME della sostanza stupefacente (cfr. progressivo 223 seguivano dei commenti nei quali COGNOME rappresentava di essere contento d rifornirsi presso il deposito dei fratelli COGNOME (“… noi veniamo qu facciamo con calma cose, quando andiamo ad altri posti bho … ad altri pos qua veniamo bello tranquillo, qua stiamo a casa nostra”).
Nella successiva conversazione registrata al progressivo n. 228, interco tra i fratelli COGNOME, si aveva contezza del quantitativo di cocaina cons
corrispondente a sette panetti (cfr. dialogo riportato a pag. 54 della ordina cui Tessitore NOME afferma: “Soltanto adesso questi ce li dobbiamo segnar però sti cosi. Quello adesso se ne è preso sette…”), si comprende anche com capannone nella loro disponibilità fosse luogo di stoccaggio e occultamento rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Alla stregua di tali elementi, il Tribunale del riesame, conformemente giudice della cautela, ha ritenuto integrata la gravità indiziaria a ca Cicalese con riferimento alla fattispecie di cui al capo 17 della rubrica, esse sua presenza nel luogo in cui è avvenuta l’acquisizione della parti stupefacente, unitamente ad NOME NOME, rivelatrice della compartecipazione nel reato.
3.2. Ebbene, la difesa, la quale non contesta il fatto storico come verific e l’avvenuta cessione della sostanza stupefacente nel capannone dei frat COGNOME, appunta le sue critiche sugli elementi che hanno consent l’identificazione dell’indagato, sostenendo che debba escludersi che il soggett presente, unitamente ad COGNOME ed ai fratelli COGNOME, si identifichi in Ci Emanuele.
I rilievi difensivi riguardanti la precisa identificazione di COGNOME son disattesi dal Tribunale del riesame con argomentazioni non censurabili in que sede.
Il Tribunale ha osservato come, sebbene nel brogliaccio di poliz riguardante il sunto dei movimenti seguiti durante la videoripresa sia riporta dicitura “Uomo NMI” (ossia: uomo non meglio identificato) riferita all’occupan della Fiat Panda grigia, il dato della certa individuazione del ricorrente di dalla scheda personale dell’indagato, allegata all’informativa in atti, da cui l’identificazione di COGNOME e dal contenuto della conversazione n. intervenuta tra i fratelli COGNOME quando i visitatori si erano allonta capannone.
In detta conversazione, NOME NOME rivelava al fratello l’identi colui il quale si era appena allontanato dal capannone, fornendo, si legg motivazione, “inequivoche” indicazioni in tal senso [cfr. pagg. 52 e 53 d ordinanza: “Nel prosieguo del medesimo dialogo, COGNOME NOME chiedeva al fratello informazioni sull’identità del soggetto che aveva appena lasci deposito (“TESSITORE NOME: Questo è quello che portò i soldi? Questo è quello che portò il cash?”), ricevendo le seguenti, inequivoche indicazi TESSITORE NOME: “E’, questo….incomprensibile….comanda tutte cose COGNOME NOME: Questo? … TESSITORE NOME: Eh, lui e il genero di NOME COGNOME NOME: Mmm. TESSITORE NOME: Questo è sposato con la figlia del gruosso proprio (…)”. Il riportato passaggio del è
tra i fratelli COGNOME, intercettato subito dopo che il CICALESE (riconosciuto termini di certezza dal personale di P.G. operante, sia visivamente – sulla delle immagini videoregistrate – che in ragione del timbro di voce, all’esito comparazione vocale con l’interlocutore delle conversazioni telefonic intercettate sull’utenza cellulare n. NUMERO_DOCUMENTO (RIT6014/2022) a lui certame riferibili (cfr. scheda personale dell’indagato, allegata all’informativa, vale dunque a fugare ogni dubbio adombrato dalla difesa in ordine alla corre identificazione del ricorrente].
3.3. Tra gli elementi richiamati a sostegno della individuazione ricorrente, oggetto di dettagliata critica da parte della difesa, assume dirimente proprio il contenuto della conversazione registrata al n. 22 progressivo, nel passaggio in cui COGNOME NOME fornisce precise indicaz sulla identità di colui che si era allontanato con NOME, collocandolo al v dell’organizzazione insieme a COGNOME NOME (Tessitore NOME: «Questo quello che portò i soldi? Questo è quello che portò il cash?», NOME NOME: «E’, questo…incomprensibile…comanda tutte cose» Tessito NOME: «Questo?» Tessitore NOME: «Eh, lui e il genero di NOME. Tessitore NOME:«Mmm» Tessitore NOME: «Questo è sposato con la figlia … del gruosso proprio»).
Sulla base della logica interpretazione fornita dal Tribunale del ries supportata dalle risultanze anagrafiche, Tessitore NOME ha fatto riferim proprio a COGNOME NOME, genero di NOME NOME – capo e promotore del gruppo “Amato-Pagano”, “scissionista” dal Clan Di Lauro – di cui aveva sposat la figlia NOME NOME.
Nel passaggio d’interesse, hanno spiegato i giudici, COGNOME COGNOME aveva inteso distinguere COGNOME NOME, coniugato con COGNOME NOME, da COGNOME NOME, coniugato con COGNOME NOME, figlia di COGNOME NOME (det “NOME“), altro capo del clan COGNOME–COGNOME, ponendoli entrambi al verti dell’organizzazione.
La interpretazione si fonda sul tenore letterale della conversazione, do “e” congiunzione vale ad accostare nel discorso le due figure api dell’organizzazione, ossia COGNOME e COGNOME, imparentati con i fondator clan COGNOME–COGNOME.
La difesa prospetta una non consentita diversa interpretazione de conversazione, sostenendo una erronea trascrizione del suo contenuto.
L’assunto, peraltro fondato su considerazioni puramente congetturali, de essere respinto alla luce dei principi in precedenza richiamati (cfr. § 2), dei quali il sindacato di legittimità da esperirsi sulla motivazi provvedimento che occupa è limitato alla congruenza della giustificazione post
base della valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della log ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatori
Deve peraltro aggiungersi che, in base a consolidato orientamento dell Corte di legittimità in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazi l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche qu sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutaz giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle mass esperienza utilizzate – come certamente risulta nel caso di specie – si sott sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
Quanto appena detto consente di ritenere assorbite e superate le ulteri critiche difensive contenute nel ricorso riguardo all’identificazione di Cic (lamentata mancanza di un apposito verbale di identificazione dell’indagato atti, lamentata mancanza di un’apposita annotazione di polizia concernente comparazione delle voci registrate, prospettata inutilizzabilità della s personale di Cicalese allegata all’informativa di reato). Invero, ai fin individuazione del ricorrente devono ritenersi bastevoli i riferimenti conte nella conversazione n. 225, registrata nella circostanza dell’incontro, approfondimenti riguardanti le risultanze anagrafiche di cui si è detto.
Né risulta suscettibile di generare ipotesi di nullità il fatto che il P abbia trasmesso al G.i.p. ed al giudice del riesame le videoriprese effettuat corso del servizio di osservazione o i fotogrammi estrapolati da tali riprese.
I rilievi sul punto offrono occasione per rimarcare come, in tema di misu cautelari, il P.M. non sia tenuto alla trasmissione al G.i.p. di tutt dell’indagine, posto che all’accusa compete la direzione di essa e la scelta atti su cui basare la richiesta della misura. Ne consegue che il P.M. p operare una cernita degli atti da trasmettere, senza che questo integri violazione dell’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. [cfr. Sez. 2, n. 883 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 258788:”In tema di riesame, non costituisc violazione dell’art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del f oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati re quanto videoregistrato, posto che all’accusa compete la direzione dell’inchie la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura. (Nella fatti Corte ha rilevato che il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l’emissione della misura annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale riesame)”; Sez. 2, n. 12080 del 06/02/2008, Capri, Rv. 239739: “In materia
misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l’onere di trasmettere, pr giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti g indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto, al contrario, i legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del mentre l’obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo pe elementi a favore dell’imputato e dunque per ogni atto dal quale tali elem possano trarsi”.
3.4. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, nel quale la d stigmatizza come il Tribunale del riesame abbia confermato il giudizio di gra indiziaria in relazione al capo 7 della rubrica, fondando il proprio convinci anche sul presupposto, errato, della partecipazione del ricorrente al fatto di capo 18 della rubrica, per il quale il G.i.p. aveva escluso la ricorrenza d indizi a carico di COGNOME.
La lamentata manifesta illogicità della motivazione offerta in ordine partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata traffico di stupefa resa evidente nel passaggio argomentativo in cui il Tribunale del ries afferma: “Ebbene, a giudizio del Collegio le osservazioni difensive posso essere agevolmente superate sulla scorta del materiale indiziario raccolto e a fondamento delle contestazioni di cui a capi 17) e 18) della provvis imputazione -dai quali è opportuno prendere le mosse – perchè certament idoneo ad integrare il presupposto cautelare di cui all’art. 273 c.p.p. a ordine alla contestazione di natura associativa cui al capo 7), in univocamente dimostrativo dell’esistenza di un rapporto di stabile ed organ compenetrazione del CICALESE con il tessuto organizzativo della compagine associativa, che esclude la configurabilità di una collaborazione episo delineando piuttosto il ruolo di organizzazione e coordinamento del traffic stupefacenti, in posizione apicale nell’ambito della consorteria criminale, ri dal ricorrente ed espletato anche in occasione dell’operazione di non sc rilievo per la vita del sodalizio, avendo ad oggetto oltre 40 kg. di coca stoccare e custodire presso il deposito di Gricignano di Aversa gestito dai fr TESSITORE, all’interno del quale venivano custoditi rilevanti quantitativ sostanza stupefacente nella disponibilità del sodalizio criminale” (così pa dell’ordinanza). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Palese è l’erronea costruzione argomentativa, derivante dall’aver Tribunale conferito rilevanza, ai fini del riconoscimento della gravità indizia reato sub capo 7, alla partecipazione del ricorrente all’operazione, “di non rilievo per la vita del sodalizio”, di stoccaggio di oltre 40 kg. di cocaina deposito di Gricignano di Aversa, partecipazione esclusa dal G.i.p. n ordinanza di custodia cautelare.
Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata limitatamente al capo 7 della rubrica, con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio punto. L’ulteriore questione sollevata dalla difesa riguardante il ruo organizzatore attribuito al ricorrente nell’ambito dell’ipotizzata associazi assorbita nella decisione di rinvio.
4. Infondati sono i motivi di doglianza proposti nell’interesse di COGNOME NOME.
Quanto alla ritenuta gravità indiziaria in relazione all’associazione di c capo 7 della rubrica, appare non meritevole di essere censurata, alla luce principi sopra enunciati, la motivazione espressa dal Tribunale.
Con argomentare privo di aporie logiche, il Tribunale ha desunto l’intranei dell’indagato nell’associazione di cui si tratta, rammentando come COGNOME NOME sia stato riconosciuto in sede di individuazione fotografica d collaboratore di giustizia COGNOME NOME che lo ha indicato con il soprannome “NOME COGNOME“, riferendo che lo stesso gravita nell’orbita del clan COGNOME, dedicandosi al settore degli stupefacenti in Mugnano, unitamente a COGNOME NOME, di cui è stretto collaboratore. Tali circostanze, si leg motivazione, furono apprese dal collaboratore da suo figlio.
Le dichiarazioni rese da COGNOME Salvatore hanno trovato riscontro nel convergenti propalazioni di COGNOME il quale, intraneo al sodalizio, apportato ulteriori significativi chiarimenti riguardanti la posizione dell’ind essendo la sua collaborazione recentissima [cfr. pag. 26 e 27 dell’ordinan impugnata «il Collaboratore di Giustizia, dopo aver premesso di avere avuto rapporti con il gruppo RAGIONE_SOCIALE da settembre 2021 sino a marzo 2023, affiancando, in particolare, COGNOME (rectius Pompilio) NOME “o’ cafone” nickname “NOME“, indicato dal COGNOME come “reggente” del clan (dopo l’arresto di COGNOME NOME) -con il quale collaborava e dal quale aveva anche acquistato in più occasioni cocaina -nel delineare sinteticamente l’organigramm del clan COGNOME nel periodo in oggetto, collocava il ricorrente COGNOME NOME tra i più stretti collaboratori del COGNOME (rectius COGNOME), del quale ribadiva il ruolo apicale: “Stretti collaboratori di COGNOME NOME erano COGNOME NOME, NOME il piccolino detto “NOME“, NOME detto “Tempesta”, COGNOME nickname “COGNOME“, COGNOME NOME alias “Le Mans”, COGNOME NOME, “NOME“, COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME detto “gettone”, COGNOME NOME NOME “il piccolino”, nipote di COGNOME NOME“. Nel medesimo interrogatorio il COGNOME riferiva inoltre quanto segue: “Per conto del Gruppo RAGIONE_SOCIALEPAGANO sono stato in Spagna almeno 4 volte. Durante questi viaggi eravamo presenti io, COGNOME NOME,
tale NOME detto “NOME“, nickname “talebano”, e in una occasione ci h raggiunto NOME, detto “il tenente”, della 33, il cui cognome non lo ric forse tale NOME, nickname “tennents”. Durante questi incontri incontravamo al ristorante “Bella Napoli” di Barcellona o al porto olimpico Salamanca due fornitori della Repubblica Dominicana, di cui uno molto grasso con nickname “el gordo ” ed un altro soggetto atletico, alto e ben curato. Cos trattavano cocaina in tavolette da 250 gr., grezza ma ad alta purezza medesimo tipo che voi avete sequestrato nel deposito di Gricignano. L provenienza della cocaina trattata dai domenicani era Colombiana. ADR i predett soggetti sono gli stessi che COGNOME NOME ed altri incontrarono durante Gran Premio di Barcellona, al quale io non partecipai. ADR Le confermo, come da sua domanda, che sono stato in Spagna per trattare forniture di Cocaina in d 08.11.2022 e 29.11.2022. In questi due casi eravamo io, COGNOME NOME ed NOME COGNOME, ove COGNOME trattava l’acquisto ed io testavo il narcotico”. ADR “In questi viaggi salivamo in macchina con un Audi bianca Rs5 diesel”. Ebbene le convergenti dichiarazioni accusatorie dei Collaboratori di Giustizia ap evidenziate vedono il ricorrente COGNOME, detto “NOME COGNOME“, pienamente inserito nel sodalizio criminoso di cui al capo 7) -nella misura in diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa, come già chiarito nel paragra che precede (cui si rinvia), è stata ritenuta configurabile, e concorren l’associazione ex art. 416 bis c.p. denominata clan RAGIONE_SOCIALEPAGANO»].
Il Tribunale ha individuato plurimi riscontri esterni alle dichiarazio collaboratori, richiamando, in particolare, le emergenze compendiate nel tit cautelare, alle pagine 71-77, da cui risultano i servizi di osservazione eff dalla Polizia giudiziaria, che ha accertato la presenza di COGNOME spostamenti organizzati alla volta della Spagna. Sono stati anche acquisit precisato il Tribunale, documenti fotografici estratti dalle videocamere inst presso gli autogrill ove i partecipanti alla “spedizione” si fermavan effettuare soste lungo l’autostrada.
Il ricorrente, si legge in motivazione, è stato identificato in ter assoluta certezza dagli inquirenti, non solo grazie alle immagini nelle quali fisionomia è chiaramente visibile, ma anche grazie all’attività d’intercett ambientale contestualmente operata, nella quale gli interlocutori si rivolgev lui chiamandolo per nome (NOME COGNOME) o utilizzando il suo soprannome (“Tempesta”). In tal modo si è appurata la sua partecipazione ai viaggi 30/4/2022, del 20/5/2022, del 29/6/2022, del 15/9/2022, dell’8/11/2022 e 29/11/2022 (gli ultimi due indicati anche dal collaboratore COGNOME).
Ebbene, non è sostenibile che il Tribunale del riesame, nel valutar dichiarazioni dei collaboratori non si sia attenuto ai criteri ermeneutici sta
sede di legittimità, essendosi soffermato, sia pure in modo conciso, su credibilità soggettiva dei propalanti ed avendo individuato conferenti posit riscontri estrinseci al loro narrato, puntualmente elencati alle pagg. seguenti della ordinanza.
Per altro verso, come già detto in precedenza (cfr. paragrafo 2), ai f dell’applicazione delle misure cautelari e della valutazione da compiersi in sede riesame, la portata individualizzante dei riscontri alla chiamata in reità o co può essere dotata di carattere anche solo tendenziale o parziale, essendo verifica pertinente alla fase cautelare segnata dalla fluidità dell’incolpa rispetto alla quale non è richiesta la certezza della colpevolezza (così Sez. 22740 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279515; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, COGNOME, Rv. 230755).
In ogni caso, è evidente, alla stregua di quanto diffusamente argomentato dai giudici del riesame, come già le attività di osservazione espletate dalle F di Polizia, l’accertata frequentazione assidua con i sodali dell’organizzazione particolare con uno dei soggetti ritenuti al vertice del sodalizio, COGNOME COGNOME – l’acclarato utilizzo da parte del ricorrente del nickname “Talebano”, che consentiva di accedere al sistema di comunicazione criptato adoperato dagli affiliati, utilizzando il protocollo di messaggistica istantanea “RAGIONE_SOCIALE“, ritenuta partecipazione al reato fine sub capo 23 della rubrica (di cui si d paragrafo 4.1), siano elementi idonei a sostenere la gravità indiziaria in or alla partecipazione all’associazione sub capo 7 della provvisoria imputazione.
In proposito non è superfluo aggiungere come, ai fini della configurazione del delitto di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309 sufficiente il coinvolgimento del soggetto agente anche in un singolo episodio purchè le connotazioni della condotta dell’agente, rivelino che egli sia inse nelle dinamiche operative del gruppo criminale (cfr. Sez. 3, n. 36381 de 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 – 06; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800).
Né la produzione “in limine” delle dichiarazioni di COGNOME innanzi al Tribunale del riesame sono idonee a disarticolare il discorso giustificat illustrato in motivazione. La difesa lamenta che la produzione, intervenuta dop l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, non abbia consentito al Tribuna un’adeguata valutazione dell’attendibilità intrinseca del collaboratore.
Premesso che l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. consente la produzione in udienza da parte del P.M. di elementi nuovi che non erano stati posti fondamento della domanda cautelare e che le garanzie a tutela dell’indagato sono in tal caso assicurate dall’eventuale richiesta di termine a difes doglianza proposta risulta nel merito priva di fondamento, avendo il Tribunale
•
come già detto in precedenza, vagliato, sia pure in modo conciso, l’attendib intrinseca delle propalazioni del collaboratore, ponendo in evidenza come de dichiarazioni risultino “puntuali e circostanziate”, anche dal punto di cronologico (cfr. pag. 27 dell’ordinanza).
4.1. Del pari infondati sono i rilievi di cui al secondo motivo di ri attinenti alla partecipazione del ricorrente all’episodio di cui al capo 2 rubrica. Le censure sono versate in fatto e tendenti a prospettare una di valutazione delle emergenze indiziarie.
Il Tribunale si è fatto carico di considerare l’incongruenza lamentata ricorrente in ordine al mancato riconoscimento della gravità indiziaria confronti dei coindagati che si trovavano in Spagna, reputando, con argomentar non censurabile sul piano logico, che tale aspetto fosse ininfluente riferimento alla posizione di COGNOME
La ritenuta partecipazione all’episodio di cui al capo 23 della rubrica è tratta dall’analisi di molteplici, conducenti conversazioni intercettate contenuto è stato richiamato in motivazione. Particolarmente significativa base alla ricostruzione offerta dal Tribunale, è la conversazione n. 339, rip alle pagine 37 e 38 dell’ordinanza, registrata in data 14/11/2022, i COGNOME NOME, riferendosi alla partita di stupefacente giunta in attraverso il corriere che aveva occultato il carico all’interno degli pneu dell’autocarro, parlando con COGNOME NOME e COGNOME NOME, ne commentava la scarsa qualità, aggiungendo che l’acquisto era “avvenuto a scatola chiusa” e il fornitore si era comunque reso disponibile ad accettare la restituzione droga. Tali affermazioni hanno indotto logicamente il Tribunale a ritenere COGNOME fosse coinvolto nell’acquisto della partita di hashish.
Infondati sono i motivi di doglianza proposti nell’interesse di COGNOME NOME
Il Tribunale manifesta di avere seguito un percorso logico-argomentativ non censurabile alla luce dei criteri ermeneutici sopra richiamati, avendo conto in maniera sufficiente degli elementi risultanti a carico dell’indag relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo c suscettibili di integrare la gravità indiziaria che giustifica l’adozione dell in atto.
La motivazione posta a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione contes capo 7 della imputazione (motivo primo di ricorso) è fondata su argomentazion conferenti, scevre da aporie logiche, supportate da puntuali riferimenti risultanze investigative ed al contenuto delle conversazioni intercettate.
Il Tribunale ha correttamente messo in rilievo come il ricorrente abbi partecipato a numerosi viaggi in Spagna, unitamente ad altri sodali, compagnia di NOME NOME, figura apicale dell’organizzazione.
Ed invero, ha ricordato il collegio, il ricorrente risulta tra i compo dell’equipaggio dell’AUDI Q3, in uso a COGNOME NOME, che, in data 15/9/2022, partì alla volta di Barcellona con a bordo COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In data 16/12/2022 era documentata una ulteriore nuova partenza di Troncone Carlo con destinazione Spagna, unitamente a COGNOME NOME ed COGNOME NOME. Il viaggio risultava comprovato dal controllo effettuato personale di polizia durante il tragitto, che provvedeva a fermare ed identific gli occupanti. Inoltre, le telecamere installate sulla rete autost permettevano di accertare che, alle ore 06:04 del 16/12/2022, il veicolo lascia il confine nazionale a Ventimiglia, facendo rientro in Italia in data 19/12/2 senza Pompilio.
Che detti frequenti viaggi si inserissero nella programmata attività illec dell’organizzazione di approvvigionamento degli stupefacenti presso fornitor esteri è circostanza desunta da considerazioni di ordine logico e dal conten delle conversazioni intercettate: risulta infatti dall’episodio contestato al ca della rubrica che una partita di stupefacente occultata all’interno d pneumatici di un autocarro provenisse proprio dalla Spagna.
A tale proposito, nel corso della conversazione ambientale di cui a progressivo n. 131, intercettata in data 11/11/2022, allorquando i component del gruppo erano intenti ad estrarre la sostanza stupefacente dagli pneumati dell’autocarro, è lo stesso COGNOME ad ammettere, colloquiando con COGNOME NOME, di essersi già recato a Barcellona con diversi compartecipi.
E’ stata poi ritenuta la gravità indiziaria in ordine alla partecipazion ricorrente al suddetto episodio, essendo stata accertata, mediante captazioni, presenza di COGNOME all’atto delle operazioni di estrazione dello stupeface dagli pneumatici del camion. In detta circostanza il ricorrente accompagnò COGNOME NOME ad acquistare presso un centro commerciale l’attrezzatura utile per provvedere all’estrazione dello stupefacente, operazione risulta particolarmente complessa.
Già questi elementi sono stati ritenuti idonei, con argomentare logico, a avvalorare la ricorrenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazion ricorrente al contesto associativo, avendo il Tribunale rilevato come COGNOME oltre alle frequentazioni con numerosi associati, in particolare con COGNOME, o ai frequenti viaggi effettuati in Spagna con altri sodali ed oltre al coinvolgim nell’episodio di cui al capo 23 della rubrica, nella conversazione intercettata
COGNOME avesse mostrato il suo vivo interessamento per il recupero del car suggerendo le soluzioni da adottare e manifestato la sua preoccupazione per circostanza – riferitagli da COGNOME – che il camion con la droga negli pneum era stato fermato per ben due volte dalle Forze dell’ordine nel corso del tra
Come già detto in precedenza (cfr. Sez. 3, n. 36381/2019 citata sopra) tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefac sufficiente anche il coinvolgimento in un solo reato-fine per integrare l’ele oggettivo della partecipazione, purchè accompagnato dalla considerazione connotazioni della condotta dell’agente suscettibili di rivelare, secondo ma di comune esperienza, l’inserimento del soggetto nelle dinamiche operative gruppo criminale.
Ebbene, le argomentazioni sviluppate nella ordinanza mostrano come il Tribunale abbia fatto buon governo del principio richiamato, ponendo in rili circostanze suscettibili di rivelare l’intraneità di COGNOME nel gruppo.
5.1. Quanto al ruolo di organizzatore, è d’uopo rammentare come, in tem di impugnazioni cautelari, la giurisprudenza di questa Corte escluda che suss l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinan Tribunale del riesame che riconosca la qualifica di organizzator un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ciò in quanto già l partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione ca e, di conseguenza, l’esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe p ricorrente alcuna conseguenza favorevole (così, ex multis, Sez. 3, n. 31633 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237).
5.2. Le censure riguardanti la valutazione delle dichiarazioni dei collabor di giustizia, sulla base di quanto detto in precedenza (paragrafo 5), non capacità di disarticolare la correttezza della giustificazione addotta dal Trib
L’ordinanza ha affrontato, in maniera sia pure concisa, il dell’attendibilità intrinseca di COGNOME Salvatore alle pagine 23 e seguen motivazione, illustrando le ragioni della credibilità del collaboratore, i dapprima nel clan Lauro e, successivamente, nel clan COGNOME–COGNOME, precisando che lo stesso ha cominciato la sua collaborazione in data 1/2/2023.
Il dichiarante, si legge nella motivazione, oltre ad avere apporta notevole contributo ai fini della ricostruzione dell’organigramma del clan NOME COGNOME, ha fornito utili indicazioni in ordine agli appartenenti all’assoc dedita al traffico degli stupefacenti contestata al capo 7 della rubrica.
Ha riconosciuto in fotografia il ricorrente, riferendo che questi, ded commercio degli stupefacenti, aveva dapprima collaborato con i fratelli COGNOME Scampia, trasferendosi poi a Mugnano “a gestire una piazza di spaccio”.
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COGNOME NOME – si legge in motivazione – la cui collaborazione è cominciata nel luglio 2024, intraneo al sodalizio, ha riferito che tra gli s collaboratori di COGNOME NOME, vi fosse anche “NOME piccolino, NOME COGNOME“.
La difesa critica le suddette argomentazioni, sostenendo come le dichiarazioni richiamate siano del tutto inconferenti sul piano probator essendo stato COGNOME Salvatore arrestato nell’anno 2020, egli non è in grado apportare alcun utile contributo con riferimento ai fatti di causa, potendo rif circostanze che riguardano un periodo anteriore a quello dell’insorger dell’associazione secondo la contestazione; quanto alle dichiarazioni COGNOME, non risulterebbe dagli atti che COGNOME NOME avesse il soprannome di “NOME COGNOME” o “NOME“, essendo noto nell’ambiente con il nome d “NOME“.
Le censure, pur cogliendo taluni aspetti elusivi nelle argomentazioni illustrate in motivazione, specie in relazione al passaggio nel quale il Tribu ritiene “verosimile” che COGNOME potesse essere “NOME piccolino” o “NOME“, non risultano dirimenti, poiché l’efficacia dimostrativa della gravità degli i della partecipazione di COGNOME NOME al sodalizio è stata desunta, c argomentare immune da censure, dalle circostanze già evidenziate nel precedente paragrafo.
5.3. Destituita di fondamento è la doglianza riguardante l’apparenza dell motivazione posta a fondamento della ritenuta gravità indiziaria relativament all’episodio di cui al capo 23 della rubrica (motivo secondo del ricorso).
Come già illustrato nel paragrafo 5 che precede, sono stati indicati co puntualità gli elementi attestanti la presenza di COGNOME NOME nel corso de operazioni tese ad estrarre lo stupefacente occultato negli pneumatici dal cami che lo trasportava, unitamente agli altri compartecipi.
La difesa prospetta sul punto una diversa ricostruzione dei fatti, la considerazione è inibita in sede di legittimità al cospetto di una motivazione non manifesta, come nel caso in esame, profili di evidente illogicità nel sviluppo.
Il rilievo in base al quale difetterebbe la certezza della identificazion ricorrente in occasione del colloquio intrattenuto con COGNOME NOME nell’autovettura è parimenti infondato. Il Tribunale ha evidenziato com COGNOME NOME sia stato individuato dal personale di polizia attraverso i riconoscimento della voce nel corso dell’ascolto delle conversazioni intercetta sull’utenza telefonica in uso allo stesso.
I
La difesa obietta che la conversazione registrata nell’autovettura fu ascolta e trascritta da un operatore di polizia diverso da quello che provvide all’asc
ed alla trascrizione delle conversazioni intercettate sull’utenza in uso a Tronco
La prospettazione in base alla quale, ai fini dell’effettivo riconoscimento
COGNOME in occasione dell’intercettazione ambientale svolta nell’autovettura
COGNOME sarebbe stato necessario effettuare la comparazione della voce del ricorrente ad opera di uno stesso verbalizzante, muove dal presupposto,
indimostrato in questa sede, che l’operatore di polizia che procedette all’asc diretto o quello che procedette, a distanza di tempo, ad ascoltare e trascrive
conversazione, non conoscessero la voce di COGNOME. Tale circostanza, tuttavia,
è rimasta sfornita di elementi a sostegno.
6. In ragione di quanto precede deve annullarsi l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato sub capo 7) della rubric
con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. E’ rigettato resto il ricorso di NOME NOMECOGNOME
Sono rigettati i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME Carlo con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato sub 7) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il r del COGNOME. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME condanna i ricorrenti al pagamento . delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. proc. pen.
In Roma, così deciso in data 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il P esidente