Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41690 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41690 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Matera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del trib. Liberta’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità.
sono presenti gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 12.06.2025 dep. il 10.07.2025, il Tribunale distrettuale della libertà di Catanzaro, deliberando in sede di rinvio, (II Sezione Penale della Corte di cassazione con sentenza n. 20157 del 15/5/2025), ha confermato l’applicazione della misura cautelare, oggi consistente negli arresti domiciliari per effetto dell’ordinanza del 28/1/2025 del Tribunale del Riesame, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Il giudice del rinvio ha ritenuto che NOME COGNOME sarebbe stato parte consapevole di un “sistema” illecito volto a contribuire, attraverso un’attività di sovrafatturazione, alla realizzazione di condotta estorsiva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, subappaltatrice di taluni lavori da eseguirsi per la variante al metanodotto “Pisticci – Sant’Eufemia – IV Tronco”; in particolare, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del quale il COGNOME sarebbe stato gestore di fatto, avrebbe eseguito il servizio di trasporto e smaltimento delle terre di scavo praticando un prezzo
notevolmente superiore a quello di mercato, in modo da destinare una percentuale del prezzo stesso, pari al 5%, per un importo complessivo di C 100.000, alla “tangente” che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto corrispondere, tramite NOME COGNOME, capocantiere della subappaltante RAGIONE_SOCIALE, alla consorteria mafiosa della RAGIONE_SOCIALE, per garantire la protezione del cantiere.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME ha proposto nuovo ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen:
Il ricorrente chiede che l’ordinanza impugnata venga annullata, perché del tutto errata, ingiusta, illogica e contraddittoria, con riferimento sia al giudizio sulla sussistenza della gravità indiziaria, sia alla valutazione delle esigenze cautelari; il tutto anche in violazione delle indicazioni della sentenza di annullamento.
Il ricorso si articola in tre motivi:
4.1. GLYPH Inosservanza ed erronea applicazione artt. 629 commi 1 e 2 cod. pen. e 628 comma 3 cod. pen. (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) – Violazione ed erronea applicazione artt. 273 e 292 co. 2 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.- Carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, anche per violazione dell’ art. 627 cod. proc. pen., per come rilevabile dal testo dell’ordinanza impugnata e da altri atti specificamente indicati, nonché per travisamento delle risultanze processuali (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.). Il motivo risulta articolato in 18 punti, complessivamente relativi al lamentato discostamento dalle indicazioni enunciate in sede rescindente; la Corte di cassazione con sentenza n. 20157 del 15/5/2025 aveva espressamente indicato al giudice del rinvio l’obbligo di fornire adeguata motivazione alla asserita consapevolezza da parte del COGNOME del meccanismo estorsivo, tramite elementi indiziari volti a connotare una piena consapevolezza del ruolo svolto dal concorrente nel reato condividendone le finalità.
Dalla lettura dell’impugnata ordinanza, sostiene la Difesa, emerge come le predette indicazioni siano rimaste assolutamente inevase, poiché in parte affrontate in maniera manifestamente illogica e contraddittoria, in parte neppure affrontate, tanto meno con adeguato ed idoneo percorso giustificativo; il giudice del rinvio ha riproposto la medesima motivazione riportata nella ordinanza annullata, e già appunto ritenuta viziata.
4.2. Inosservanza ed erronea applicazione art. 416 bis1. cod. pen. (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) – Violazione ed erronea applicazione artt. 273 cod. proc. pen. (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.) – Carenza, illogicità (contraddittorietà della
motivazione e travisamento delle risultanze processuali, per come rilevabile dal testo dell’ordinanza impugnata e dagli ulteriori atti (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) Il Tribunale del riesame si è occupato della eccezione difensiva inerente l’inconfigurabilità dell’aggravante ex art. 416-bis 1. cod. pen., (articolata alle pagine 9-11 memoria difensiva cit.), facendo riferimento soltanto al metodo mafioso, ritenuto sussistente per mere ragioni di contesto ambientale (pagina 21 ordinanza impugnata) che non è logicamente corretto invocare, posto che COGNOME NOME esercita abitualmente attività imprenditoriale in una zona (provincia di Matera, sede della RAGIONE_SOCIALE) ben diversa da quella (Cassano Ionio, in provincia di Cosenza) in cui eserciterebbe il proprio dominio la cosca RAGIONE_SOCIALE.
4.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari; – Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
4.4 Motivo aggiunto depositato il 21/10/2025: Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.;- Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 629, 110 e 416- bis.1 c.p., ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Violazione dell’art. 273 c.p.p., ex art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; – Manifesta illogicità della motivazione, risultante sia dal testo del provvedimento impugNOME sia da atti del procedimento specificamente indicati e allegati, oggetto di travisamento per omissione (intercettazioni ambientali progr. 2262 e 2264 – RIT 2368/2022, 21.03.2023, loquenti COGNOME COGNOME COGNOME), ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: la sentenza di annullamento con rinvio censurava una grave ‘carenza motivazionale’ in relazione alla provvista indiziaria concernente la ‘piena consapevolezza da parte del COGNOME del meccanismo estorsivo attivato in modo inequivoco nei confronti della RAGIONE_SOCIALE‘: e ciò anche con riguardo alla percezione, da parte del ricorrente, della ‘diretta riferibilità di tale richiesta al cla COGNOME per il tramite del COGNOME‘ – profilo, quest’ultimo, ad ogni evidenza essenziale anche per ritenere configurabile l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sia pure nella sola sua forma di manifestazione, a struttura oggettiva, del ‘metodo mafioso’;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I motivi di censura risultano strettamente connessi e possono, pertanto, essere trattati congiuntamente, ad eccezione del quarto motivo, assorbito nell’accoglimento dei motivi principali.
In primo luogo, va rilevato che la sentenza rescindente non ha fissato alcun principio di diritto, con l’ovvia conseguenza che in tema di motivazione il giudice di rinvio deve solo evitare di riprodurre i medesimi vizi originanti l’annullamento, non ripetendo il percorso logico già censurato, “spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova” (v. Sez. 3, sent. n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 271345); non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto “il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità” fermo restando solo un vincolo di contenuto negativo, consistente nel divieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata dal giudice di legittimità (Sez. 2, sent. n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696).
Va altresì premesso che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugNOME, dato che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito – Cass. Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01).
4. Nel caso in esame, la Seconda Sezione aveva rilevato che “pur a fronte di un articolato e approfondito sforzo ricostruttivo del contesto indagato e oggetto di imputazione provvisoria da parte del Tribunale del riesame, la motivazione risulta carente e in parte mancante su un tema centrale devoluto all’esame del Tribunale, con specifiche argomentazioni della difesa, ed inerente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all’elemento soggettivo del delitto provvisoriamente imputato in concorso (art. 629 cod. pen.). Il Tribunale ha difatti ampiamente ricostruito il complessivo contesto illecito nel quale è inserita la RAGIONE_SOCIALE e i gravi indizi di colpevolezza relativi alla ricorrenza di una articolata attività di rilevanza penale e tributaria volta a realizzare plurime false fatturazioni per operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti, così come è stato indagato l’articolato e in parte conflittuale rapporto con il NOME.
Tuttavia, deve essere riscontrata una carenza motivazionale quanto alla censura critica relativa alla piena consapevolezza da parte del COGNOME del
meccanismo estorsivo attivato in modo inequivoco nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la consapevolezza da parte dello stesso dell’inoltro di una richiesta estorsiva ai responsabili di cantiere, ricevuta mediante le comunicazioni del COGNOME agli addetti NOME e COGNOME (che riferivano specificamente della richiesta estorsiva e delle sue caratteristiche, mediante indicazione delle ditte con cui lavorare e sovrafatturare, al titolare della RAGIONE_SOCIALE), la diretta riferibilità di tale richiest al clan COGNOME per il tramite del COGNOME, il ruolo e la funzione del COGNOME (anche considerato che questi non svolgeva alcun ruolo o incarico per la RAGIONE_SOCIALE e contattava dunque il COGNOME in assenza di specifica legittimazione quanto a tale cantiere), con elementi indiziari volti a connotare una piena consapevolezza del ruolo svolto dal concorrente nel reato condividendone le finalità”.
La Seconda sezione della Cassazione aveva pertanto indicato al Tribunale di rinvio di “colmare tale lacuna motivazionale, nell’ambito della propria piena discrezionalità, in ordine alla effettiva ricorrenza della provvista indiziaria sul punto”.
Dall’esame del provvedimento impugNOME emerge una mera rielaborazione degli elementi indiziari già esaminati nell’ambito della decisione annullata, senza che il Tribunale sia riuscito a fornire, come richiesto, una motivazione esaustiva in ordine all’elemento soggettivo del reato da parte del ricorrente.
In particolare: la sentenza richiama, senza ulteriore rielaborazione, le intercettazioni tra NOME e NOME, già oggetto di esame in sede di prima pronuncia, definendole “assolutamente eloquente nel rappresentare l’esistenza di un accordo esplicito della RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE sulla divisione tra le quote di propria spettanza e su quelle da destinare all’estorsione”; e, quindi, non risponde alle eccezioni difensive secondo le quali l’insorgenza di problemi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è sintomatica dell’assenza di un preventivo accordo, ovvero dell’instaurazione di quel sistema estorsivo ipotizzato, in cui il prezzo dell’estorsione è stato definito in via anticipata, a beneficio di un potente clan della criminalità organizzata, il clan RAGIONE_SOCIALE, con il quale il ricorrente non risulta dalle emergenze probatorie offerte aver avuto alcun contatto diretto.
Né risulta valutata la circostanza delle manifestazioni di disistima verso il ricorrente per i suoi atteggiamenti scarsamente collaborativi da parte dei soggetti intercettati, che prospettano la risoluzione di ogni rapporto con il COGNOME; tali manifestazioni contrastano con l’ipotizzata consapevolezza dell’inserimento essenziale del ricorrente nel sistema estorsivo, anche a prescindere dalla sproporzione o meno del prezzo praticato alla RAGIONE_SOCIALE. Anche COGNOME si lamenta del fatto che COGNOME (COGNOME NOME) lo aveva fatto arrabbiare in quanto non avrebbe emesso delle fatture fittizie, venendo meno agli accordi, ed
anche lui esprime la volontà di estromettere la RAGIONE_SOCIALE dal sistema perché il COGNOME non era, a suo avviso, una persona seria.
Il tribunale si limita a ritenere concludenti i riferimenti all’intervento di un “ragioniere” con il quale avrebbe dovuto fare i conti definendo le risposte del ricorrente (chi è, non lo conosco’) ‘sgomente’; ovvero ad evidenziare che dalla frase “già vi ho anticipato 14.000 euro”, sulla scorta dell’impiego, da parte del ricorrente, della particella ‘VI’, con l’uso del plurale, il ricorrente stia ‘chiaramente esplicitando il coinvolgimento di altri oltre al NOME, quali destinatari ultimi dei proventi estorsivi che l’odierno accusato è “costretto” ad anticipare, essendosi impegNOME al relativo pagamento secondo scadenze precise (tu hai fatto un calendario…)’ , inferendo da queste che “anche questa anticipazione dei proventi estorsivi non può spiegarsi logicamente se non con la consapevolezza dell’odierno accusato di aver accettato di prendere parte a un meccanismo estorsivo di matrice mafiosa in cui, suo malgrado, si ritrova a essere costretto a versare somme che non ha ancora ricevuto dell’estorto per non incorrere in gravi conseguenze”. Si tratta, invece, di generiche congetture.
In definitiva, il Tribunale del riesame ha emesso a seguito del rinvio, un’ordinanza nella quale, senza colmare le varie lacune motivazionali oggetto di specifica indicazione da parte di cassazione , ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria a carico del ricorrente, utilizzando un criterio logico empirico (‘non poteva non sapere’) che non assurge a prova concreta o gravemente indiziaria della consapevolezza di partecipare ad un più complesso meccanismo di tipo estorsivo caratterizzato da metodo mafioso, potendo essere le condotte di sovrafatturazione riferibili anche al solo accordo con NOME ovvero tese a mero profitto personale; in ogni caso va riscontrata la violazione dell’art 627 cod. proc. pen. relativamente al non essersi il Tribunale del Riesame attenuto alle indicazioni di Cass. n.20157 del 15.05.2025.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e conseguentemente dell’ordinanza genetica applicativa della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del gip del 9 gennaio 2025 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro. Dispone la liberazione di COGNOME NOME dagli arresti domiciliari se non detenuto per altro.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di ‘competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così è deciso, 11/11/2025