Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28153 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME OrlandoCOGNOME nato a Mesagne il 06/02/1973
avverso l ‘ ordinanza del 03/02/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore con rinvio dell’ordinanza generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di rinvio avverso l’ ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha respinto l’istanza di riesame, confermando l’ordinanza impugnata.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, denunciando un unico, articolato motivo di annullamento, per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia ai gravi indizi di colpevolezza sia alle esigenze cautelari.
Sotto il primo profilo la difesa ha rilevato che l’ordinanza impugnata non terrebbe conto dei rilievi della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. Il Tribunale, in particolare, non avrebbe valorizzato l’esito negativo delle perquisizioni effettuate in sede di applicazione della misura, né la circostanza che il sistema GPS installato sull ‘ autovettura del ricorrente ha permesso di accertare che si è recato anche tre volte a settimana nella zona ove si trova la profumeria da cui ha asserito di approvvigionarsi all’ingrosso di profumi.
Sotto altro profilo è stata contestata alla sussistenza di esigenze cautelari, tenuto conto dell ‘ assenza di precedenti specifici, della risalenza dell’ultimo precedente (più di vent’anni orsono), della inesistenza del pericolo di reati in materia di stupefacenti, della mancanza di attualità, tenuto conto che i fatti sono del 2022.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Al ricorrente sono contestate due cessioni di un quantitativo imprecisato di stupefacente a NOME COGNOME, poste in essere il 06/10/2022 e il 17/10/2022.
Con sentenza n. 1239 del 21/11/2024 questa Corte ha annullato la prima ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame, rilevando che dal suo apparato motivazionale non emergeva con chiarezza quale fosse l’iter logico-giuridico seguito per pervenire all’affermazione di gravità indiziaria a carico del ricorrente.
L’ordinanza impugnata non è coerente con le indicazioni della Corte, in quanto non ha esplorato le ragioni della significatività probatoria delle espressioni captate, in relazione all’imputazione contestata al ricorrente, né ha chiarito se i rapporti con NOME COGNOME potevano avere ragioni diverse dalla cessione di sostanze stupefacenti -tenuto conto che si sostanziavano in normali incontri presso l’osteria INDIRIZZO, gestita da llo stesso COGNOME -, né, infine, ha considerato che le perquisizioni a carico del ricorrente hanno avuto esito negativo.
In particolare, quanto ai rapporti con NOME COGNOME, considerato come figura centrale di un florido smercio di stupefacenti che avveniva presso l’osteria, è priva di spiegazioni la circostanza che in solo due occasioni egli si sarebbe approvvigionato dal ricorrente ed è apodittica la valutazione di inattendibilità delle sue dichiarazioni, nella parte in cui, dopo aver ammesso le sue responsabilità, ha riferito che il ricorrente era del tutto estraneo ai fatti.
Del tutto congetturale è, poi, l’affermazione di contiguità del ricorrente al contesto di spaccio, in quanto non è stata adeguatamente valutata la valenza delle espressioni utilizzate nelle intercettazioni, tanto più che, in assenza di sequestri di sostanza stupefacente, il Tribunale avrebbe dovuto dare adeguato conto delle alternative ipotesi ricostruttive del fatto offerte dalla difesa (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299).
In conclusione, il ricorso va accolto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce che, nel rivalutare la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente, si dovrà attenere ai criteri sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 08/07/2025.