Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento limitatamente all’imputazione di cui al capo 49); rigettarsi nel resto il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio all’esito dell’annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3683 del 7/12/2023, dep. 2024, con l’ordinanza impugnata in questa sede ha accolto parzialmente l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro del 1° giugno 2023,
annullando il provvedimento genetico relativamente alle incolpazioni cautelari di cui ai capi 47), per il reato di estorsione, e 161), relativo al reato di cui all’art. 5 bis cod. pen., confermando nel resto l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale adito con l’originaria istanza di riesame aveva rigettato l’istanza di riesame nei confronti dell’ordinanza emessa dal G.i.p. che applicava la misura della custodia in carcere, per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), estorsione aggravata, intestazione fittizia ed altri reati fine.
Proposto ricorso dalla difesa dell’indagato, la Corte di Cassazione aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame relativamente alle incolpazioni cautelari di cui ai capi 1) (per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.), 48), 49) e 50) (tutte riguardanti ipotesi di estorsione aggravata) e 161) (relativo al reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.), e all’aggravante di cui al capo 31), riguardante il delitto di tentata estorsione; la Corte rilevava la carente indicazione di elementi indiziari specifici, e dotati della necessaria gravità, in ordine a tutte le contestazioni cautelari indicate.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen., per la mancata osservanza da parte del giudice di rinvio delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, in relazione al reato di cui al capo 1 ).
La Corte di cassazione aveva rilevato che i tre indicatori ritenuti dimostrativi della condotta di partecipazione (il ruolo di amministratore di fatto in una società ritenuta strumento di gestione RAGIONE_SOCIALE interessi della cosca; la fitta rete di contatti con realtà criminali limitrofe; la commissione di reati estorsivi a vantaggio del sodalizio) non fossero sostenuti da validi elementi indiziari; il Tribunale del riesame aveva ritenuto di superare il vizio segnalato dalla Corte richiamando la decisione con cui era stata accertata l’esistenza di un’organizzazione criminale di stampo mafioso, operante nel territorio di Briatico, con contestazione sino all’anno 2013 in cui un ruolo apicale era stato attribuito e riconosciuto in sede giudiziale al genitore del ricorrente; il Tribunale aveva affermato che il ricorrente aveva assunto il ruolo del genitore nel periodo successivo a far data dall’anno 2014, come risultava dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME; era evidente la manifesta illogicità del percorso motivazionale, poiché la stessa ordinanza dava atto che il collaboratore era a conoscenza delle vicende del sodalizio con riguardo all’arco temporale compreso tra gli anni 2001 e 2012, quando veniva tratto in arresto, mentre il ricorrente, che non era stato raggiunto
dall’imputazione di partecipazione sino all’anno 2013, avrebbe svolto un ruolo nel sodalizio solo dal 2014.
Nessun altra considerazione veniva svolta quanto alle ulteriori criticità evidenziate dalla sentenza rescindente: circa la partecipazione all’amministrazione di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE” la stessa ordinanza, annullando l’imputazione cautelare di intestazione fittizia delle quote della società, aveva riconosciuto l’inidoneità dimostrativa di quel dato; nessun chiarimento era stato offerto sulla natura e sulle caratteristiche della rete di contatti evocata nel precedente provvedimento annullato; era stato totalmente omesso di valutare la portata della commissione di eventuali reati fine, quali le estorsioni.
3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 273, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 629 cod. pen., e vizio della motivazione con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria per il reato di estorsione di cui al capo 48).
Il Tribunale del riesame, chiamato a colmare le lacune motivazionali indicate dalla Corte di cassazione (l’insufficienza, per dimostrare l’avvenuta estorsione, del richiamo ad un’isolata intercettazione in cui si riferiva di un versamento di denaro da parte di “un vecchio”, in epoca diversa da quella oggetto di contestazione; la carenza di indizi sulle modalità di realizzazione delle condotte di costrizione e della loro riferibilità al ricorrente) richiamava la medesima intercettazione ed altre due successive conversazioni, tra il ricorrente e COGNOME NOME, captate in epoca successiva rispetto a quella dell’ipotizzata condotta estorsiva; osserva il ricorrente che la frase del versamento della somma era stata riportata in modo errato, poiché veniva inserito nel testo del dialogo un pronome personale inesistente nella trascrizione (“mille me li porta il vecchio”) e non veniva considerata nella sua completezza l’interlocuzione, in cui il ricorrente affermava che anch’egli aveva versato delle somme di denaro, prima di richiamare il versamento eseguito dal “vecchio”; il che rendeva evidentemente illogica l’interpretazione del dialogo fornita dal provvedimento impugnato.
Anche le ulteriori conversazioni, oltre ad essere notevolmente distanti dal momento della realizzazione dell’ipotizzato reato, non contenevano riferimenti univoci e espressi ad ipotizzabili condotte estorsive e alla diretta attribuzione alla persona del ricorrente del fatto di reato.
3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 273, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 629 cod. pen., e vizio della motivazione con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria per il reato di estorsione di cui al capo 49).
Gli argomenti utilizzati dal provvedimento impugnato, per dimostrare l’esistenza di indizi a carico dell’indagato per l’ipotizzata estorsione, consistita
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nell’assunzione di una donna presso un centro turistico, erano del tutto ipotetici non risultando dimostrato né il danno per la presunta persona offesa (dando atto il Tribunale che il rapporto di lavoro non era stato instaurato) né il vantaggio ingiusto, versandosi in ipotesi di estorsione contrattuale.
3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 273, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 629 cod. peri., e vizio della motivazione con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria per il reato di estorsione di cui al capo 50).
Era del tutto illogica la motivazione del provvedimento che aveva ravvisato l’estorsione attribuita al ricorrente nella contesa tra il COGNOME ed altro soggetto per l’imposizione di uno specifico fornitore di alimenti presso un centro turistico; la costrizione sarebbe stata esercitata nei confronti del diverso soggetto (da ritenersi anch’egli autore di condotte estorsive) che voleva imporre un determinato fornitore, ma senza dimostrare in quale modo costui avesse la capacità di influire sulle decisioni dell’amministrazione del centro turistico e perché la minaccia costituiva del reato si sarebbe realizzata quando l’attività di fornitura imposta, obiettivo del ricorrente, era già avviata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame, chiamato ad integrare le motivazioni a sostegno della conferma dell’ordinanza del G.i.p., alla luce delle osservazioni difensive, non ha superato le carenze individuate nella sentenza di annullamento.
1.1. In ordine all’estorsione contestata al capo 48), la censura diretta alla valutazione della prima intercettazione è fondata: il ricorrente ha documentato, allegando la trascrizione del dialogo eseguita dalla p.g., il travisamento del dato probatorio, che lo rende neutro (poiché nella frase utilizzata e ritenuta dimostrativa della consegna delle somme estorte – “mille me li porta il vecchio” la particella pronominale non è presente nella trascrizione; il che rende l’espressione non direttamente riferibile ad una consegna in favore del ricorrente), fermo restando che anche la lettura del dialogo proposta dal Tribunale non fornisce alcun indizio grave di una condotta estorsiva, mancando del tutto l’indicazione RAGIONE_SOCIALE elementi a supporto della pretesa, delle modalità con cui la richiesta sarebbe stata avanzata e dell’assenza di causa giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale, essendo venuta meno la dimostrazione che in quella situazione il ricorrente fosse il “riscossore e destinatario delle spartizioni dei proventi estorsivi” (pag. 5).
Non avendo il provvedimento dettagliato il tenore e il contenuto dell’imputazione cautelare, risulta difficile apprezzare la portata delle ulteriori
intercettazioni, riguardanti un periodo successivo di alcuni mesi, in cui si fa effettivamente richiamo ad una “mazzetta” che deve essere versata. Inoltre, la versione ricostruttiva secondo la quale la struttura turistica “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, un tempo amministrata da familiari del COGNOME, poi sottoposta a sequestro di prevenzione e a confisca con l’amministrazione affidata a terzi (tra cui il “vecchio”, che il Tribunale identifica in Rapisarda), fosse sottoposta a estorsione da parte del COGNOME, che reclamava una parte RAGIONE_SOCIALE utili, ritenuti comunque a lui spettanti, è affidata ad argomenti tratti verosimilmente da altri atti di indagine (come dimostra un richiamo a pag. 8 – “opportunamente descritti in una annotazione di polizia giudiziaria che si allega alla presente” – che testimonia la riproduzione di atti non specificati e di cui non si conosce l’esatto contenuto) senza però che sia fornita una adeguata motivazione utile per comprendere sia la genesi dell’ipotizzata condotta estorsiva, sia il ruolo svolto dal ricorrente.
In definitiva, il quadro indiziario risulta del tutto carente e il Tribunale de riesame non ha colmato le lacune segnalate con la sentenza di annullamento.
1.2. Anche il terzo motivo (relativo al delitto di estorsione di cui al capo 49) è fondato, atteso il carattere meramente apparente della motivazione sul punto.
La sentenza di annullamento aveva evidenziato la carenza della motivazione in punto di descrizione delle modalità esplicative delle condotte estorsive, dell’identità della persona offesa, dell’oggetto della richiesta estorsiva e della sua qualificazione come estorsione contrattuale.
Il Tribunale del riesame ha richiamato un dialogo intercettato in cui si dà atto che una donna, grazie all’intervento del COGNOME (“che te la risolta la mio tuo, sono dovuto andare io a parlare”), sarebbe stata assunta presso un villaggio turistico; circostanza che il provvedimento afferma essere riscontrata da altre conversazioni, che si indicano come riportate ma di cui non v’è traccia nell’ordinanza; si evocano “velate imposizioni”, che non trovano riscontro nel dialogo riportato dal Tribunale del riesame, così rimanendo indimostrato il dato costrittivo della condotta; la questione delle spese sostenute per l’assicurazione della lavoratrice, che avrebbe rinunciato all’impiego (esborso che costituirebbe il danno ingiusto patito dalla vittima, ossia l’amministrazione del villaggio in cui sarebbe stata assunta la donna), è risolta secondo canoni meramente ipotetici (“è lecito desumere”) attraverso la lettura di un’intercettazione in cui quell’adempimento assicurativo risulta ancora in forse e non vi sono ragioni logiche per ritenere che sia stato effettivamente adempiuto.
Evidente il carattere meramente apparente della motivazione che non ha integrato il deficit specificato dalla sentenza rescindente.
1.3. Il quarto motivo che concerne la valutazione della gravità indiziaria in relazione all’imputazione cautelare di cui al capo 50) è anch’esso fondato.
Anche per tale contestazione cautelare la sentenza di annullamento aveva segnalato il vuoto motivazionale che rendeva palese il difetto di selezione e valutazione RAGIONE_SOCIALE indizi circa il contenuto della condotta e la sua attribuzione al ricorrente.
La motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di adempiere al compito affidato al giudice del rinvio è confusa in fatto e del tutto assertiva: premessa ancora una volta la dimostrazione dell'”ipotesi investigativa” (le famiglie COGNOME e COGNOME avrebbero continuato a gestire la struttura turistica “RAGIONE_SOCIALE“, pur sottoposta a sequestro di prevenzione e a confisca), in quanto “pienamente documentata e dimostrata dalla presente attività d’indagine” (così a pag. 10, senza che sia stato offerto alcun dato di tali indagini per dimostrare l’assunto argomentativo), il Tribunale del riesame indica un contrasto tra i rappresentanti delle due famiglie sull’affidamento del servizio di fornitura di alimenti alla struttura turistica (in quanto l’uno voleva mantenere lo stesso fornitore già legato contrattualmente, mentre l’altro intendeva proporne uno nuovo); pretende di individuare la condotta di minaccia nel ricorso del COGNOME al “superiore” gerarchico del clan (COGNOME) per dirimere la questione, senza fornire alcuna indicazione sul contenuto della richiesta e sulle “pressioni” che il COGNOME, per effetto dell’iniziativa del COGNOME, avrebbe esercitato sull’COGNOME; né l’ordinanza chiarisce se il contratto di fornitura dell’alimento doveva essere nuovamente stipulato o si trattava di rinnovare quello già in essere, ed anche qui manca del tutto la prova del danno alla libertà contrattuale (trattandosi, peraltro, di confermare un fornitore che già operava con la persona offesa, sicché mancherebbe il profilo del danno per la vittima costretta a rinunciare alla libertà contrattuale, in assenza di elementi per desumere che il centro turistico avesse rimostranze o contestazioni da avanzare al precedente fornitore).
1.4. In relazione alle censure sollevate con il primo motivo, riguardante la conferma del quadro indiziario relativo alla contestazione cautelare del capo 1) (art. 416 bis cod. pen.), va ricordato che le critiche della sentenza di annullamento concernevano l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE indizi considerati (l’amministrazione di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE; il richiamo generico ad una fitta rete di contatti del ricorrente con altre realtà criminali del territorio; la commissione di reati fine, richiamate senza illustrare i motivi della rilevanza di tali indicatori come espressivi della condotta di partecipazione).
Il Tribunale del riesame, per colmare il divario della motivazione annullata rispetto allo standard richiesto dall’art. 273 cod. proc. pen., si affida in primo luogo al richiamo all’accertamento giudiziale circa l’operatività sul territorio di Briatico di un’associazione per delinquere di stampo mafioso diretta, fra gli altri, dal genitore del ricorrente in epoca pregressa rispetto all’attuale contestazione; alla
successione, una volta tratto in arresto nel 2014 il genitore del ricorrente, del figlio NOME nella direzione del sodalizio unitamente ad altro esponente della famiglia COGNOME; a conferma di tale assunto richiama le dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME apprezzandone l’attendibilità.
Va, però, rilevato che il collegamento logico tra la direzione del sodalizio da parte del genitore nel periodo anteriore alla contestazione e la “successione” del ricorrente nella linea di comando trova già un ostacolo nel dato documentale dell’estraneità del ricorrente dall’indagine relativa alla partecipazione a quel sodalizio; inoltre, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia considerate dal Tribunale del riesame scontano, in primo luogo, il divario temporale tra l’epoca di conoscenza acquisita (il Tribunale riferisce di un periodo compreso tra gli anni 2001 ed il 2012, epoca del suo arresto) e il periodo di contestazione (la partecipazione all’associazione dal 2014); inoltre, non vi sono nel provvedimento argomenti in grado di giustificare la conoscenza da parte del dichiarante di fatti avvenuti in un arco temporale successivo; le dichiarazioni riportate a pag. 3 del provvedimento sono prive di riferimenti temporali e, quindi, non consentono di superare il predetto ostacolo logico.
Esclusa la capacità dimostrativa del dichiarato del collaboratore, l’unico elemento di rilevanza indiziaria considerato dal provvedimento impugnato è assegnato alle condotte estorsive; ma il giudizio formulato per ciascuna di esse, come indicato nei paragrafi che precedono, priva di portata dimostrativa tale elemento.
La motivazione dell’ordinanza non offre altre indicazioni sugli indizi della partecipazione al sodalizio, salvo riportare il tenore della contestazione cautelare (pagg. 2-3) che resta indimostrato quanto allo specifico contributo e alla costante disponibilità del COGNOME nell’operare per le finalità del sodalizio; un ulteriore stringato passaggio è a pag. 12 (“Tanto premesso …”) ma, oltre al richiamo alle attività estorsive (con i limiti di cui si è detto), sugli accordi con altri clan (cos COGNOME) per gestire in termini di monopolio le crociere sotto costa e le attività di autonoleggio con conducente manca alcuna indicazione sulle relative fonti indiziarie.
Nel silenzio sugli altri dati che erano stati considerati dalla prima ordinanza, poi annullata, deve constatarsi la carenza del necessario quadro indiziario per affermare la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1).
In ragione delle statuizioni che precedono, l’ordinanza impugnata e quella emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 10 giugno 2023, devono esser annullate senza rinvio, limitatamente ai capi 1), 48), 49) e 50), in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost., poiché
la motivazione del provvedimento è risultata totalmente carente e non utilmente integrabile, sicché l’ulteriore sacrificio della libertà individuale sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall’art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52488 del 05/10/2018, Maesano, Rv. 275066 – 01; Sez. 4, n. 46976 del 22/09/2011, Mane, 251430 – 01).
Ciò comporta la perdita di efficacia della misura cautelare applicata in relazione a quei titoli, con il conseguente ordine di immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto in forza di altre imputazioni provvisorie; la Cancelleria curerà a tal fine gli adempimenti indicati dall’art. 626 cod. proc. pen., nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, e l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 10 giugno 2023, limitatamente ai capi 1), 48), 49) e 50).
Dichiara la cessazione della misura cautelare per le imputazioni richiamate, e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25/6/2024