Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Mesagne, il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Lecce il 26/03/2024; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con riferimento ai profili di gravità indiziaria per i capi 2, 65 e 68.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 marzo 2024, il Tribunale della libertà di Lecce, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce a NOME COGNOME per i reati ex artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 2) e 73 (capi 64, 65 e 68) d.P.R. cit., come descritti nelle imputazioni provvisorie.
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Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con i primi due motivi di ricorso, si deduce vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di un inserimento stabile e consapevole del ricorrente nella associazione per delinquere per lo spaccio di sostanze stupefacenti trascurando che egli ebbe come unico interlocutore NOME COGNOME, organizzatore e promotore dell’associazione, e la moglie di costui e che mancano altri elementi dai quali desumere la partecipazione alla associazione – come anche di gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati descritti nei capi 64), 65) e 68) delle imputazioni provvisorie.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione circa la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari, evidenziando che il rapporto fra NOME e NOME riguardò soltanto il periodo dal 12/06/201 all’8/04/2022 e che le esigenze cautelari sono state desunte dalla capacità di NOME di approvvigionare di sostanza stupefacente l’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale del riesame ha desunto la condotta di partecipazione all’associazione dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i tre reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Per il reato oggetto del capo 64, con esauriente motivazione il Tribunale ha spiegato come vada individuato in NOME COGNOME – soggetto che in quel periodo era frequentemente in relazione con COGNOME – colui che fornì i 112 grammi di cocaina nel cui possesso NOME COGNOME fu arrestato il 12/06/2021, subito dopo l’acquisto: infatti, nella conversazione, preliminare all’acquisto della droga, fra COGNOME e COGNOME il primo indicò al secondo il numero civico della abitazione di COGNOME e, all’arrivo di COGNOME, una donna chiamò «NOMENOME.
Invece, deve osservarsi che relativamente agli altri due reati la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta viziata.
Per il reato oggetto del capo 65 (cessione di circa un chilogrammo di cocaina il 18/11/2021), circa l’incontro per lo scambio della droga fra NOME e COGNOME, nell’ordinanza impugnata si dà atto che la Polizia giudiziaria non riuscì a rilevare il numero di targa della Fiat Punto nera né a vederne gli occupanti, che NOME incontrò: gli elementi indizianti deriverebbero dal fatto che, due giorni prima, la moglie di NOME e NOME fissarono per il 17 novembre un incontro nello stesso parcheggio (che il Tribunale qualifica come un «luogo consueto di incontro») al quale effettivamente NOME NOME recò. Tuttavia, questOdato non costituisce, per la
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sua genericità, un grave indizio di colpevolezza relativamente al successivo incontro del 18 novembre oggetto della imputazione.
Per il reato oggetto del capo 68 (cessione di circa un chilogrammo di cocaina e di due circa due chilogrammi di hashish, consegnati a COGNOME il 7/04/2021 tramite NOME COGNOME e recuperati da COGNOME 1’8 aprile, quando fu arrestato in flagranza), si osserva che, sebbene i contenuti dei messaggi di whatsapp rivelino contatti e incontri coinvolgenti NOME e COGNOME, non sono esplicitati elementi specifici che indichino in NOME colui che forni a COGNOME lo stupefacente a questi consegnato il 7/04/2021.
Nell’ordinanza impugnata la partecipazione di COGNOME alla associazione per delinquere oggetto del capo 2) viene fondata precipuamente sul fatto che questi «riforniva il gruppo di COGNOME di rilevanti quantitativi di cocaina», ma la mancanza di una adeguata motivazione circa i gravi indizi a carico del ricorrente per i reati oggetto dei capi 65 e 68)(inficia anche la motivazione circa la natura continuativa dell’approvvigionamento dello stupefacente sulla quale il Tribunale ha fondato la partecipazione di NOME alla associazione.
Su queste basi, l’ordinanza impugnata va annullata, limitatamente ai reati di cui ai capi 2), 65) e 68) per un nuovo giudizio sul punto, dall’esito del quale dipende anche la valutazione delle esigenze cautelari (che il Tribunale ha tratto essenzialmente dalla reiterazione delle forniture di sostanza stupefacente da parte di COGNOME), oggetto del terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2), 65) e 68), rinviando per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc pen. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda all GLYPH ncelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
Così deciso il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente