Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3683 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per il COGNOME 49 ed il rigetto per il resto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 giugno 2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di
partecipazione ad associazione mafiosa (COGNOME 1) e numerosi reati-fine, eccet quello di cui al COGNOME 47.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando otto motivi, di enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazio alla gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafios ‘, 4,ttircext -tvAlb.u.” 1) fondata sul mero richiamo alle ~5151. Il provvedimento impugnato non ha tenuto in alcun conto i motivi di riesame relativi: al rit condizionamento del settore dell’autonoleggio e ai presunti accordi con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; all’essere il ricorrente persona offesa della stessa cos ‘ndrangheta di cui sarebbe partecipe sub COGNOME 114 stante l’incendio subìto di due autovetture; al non essere formalmente affiliato alla ‘ndrangheta; all’e menzionato dal solo collaboratore di giustizia NOME COGNOME COGNOME aveva riferi fatti precedenti al 2012, peraltro ammettendo di non avere mai avu frequentazioni con l’indagato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione di cu 31 in quanto il ricorrente aveva desistito dal proposito estorsivo quando s avveduto della paura della persona offesa / così da sussistere la desistenza volontaria esclusa dal Tribunale in base alla percezione di una datio in solutum inconciliabile con il tentativo.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al COGNOME 48 i il provvedimento impugnato, pur correggendlo l’errore perce1:tivo dell’ordinanz genetica – che aveva aggiunto il pronome «me», inesistente nelle trascrizioni d polizia giudiziaria, nella conversazione di cui al progressivo 1916 del Rit 36 ha offerto una lettura parziale dell’intercettazione, non considerando qu precedente, e ha richiamato conversazioni risalenti al 2019 e inconferenti per non menzionano la persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al COGNOME 4 una mera richiesta lavorativa, priva di contenuti minatori. Peraltr provvedimento impugnato ha differenziato il reato contestato da quello di illec concorrenza e non dalla violenza privata, diversamente dal tenia devoluto.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al COGNOME 50 i
il Tribunale del riesame non si è confrontato con il rilievo difensivo secondo il quale la condotta intimidatrice non era diretta verso i gestori della struttura ricettiv ma verso l’appartenente ad un altro sodalizio che intendeva imporre al villaggio turistico la fornitura del pane.
2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto dl trasferimento fraudolento di valo di cui al COGNOME 161 in quanto il provvedimento impugnato non ha esaminato i motivi di riesame relativi: a) all’acquisto dell’imbarcazione e a chi l’avesse finanziatívisto che il padre, NOME COGNOME, all’epoca della presunta intestazione fittizia era detenuto; b) alla regolare posizione lavorativa del ricorrente sulla barca Blue Ocean a partire dal 2018; c) al disinteresse della sorella, NOME COGNOME, all’amministrazione della società; d) all’intestazione del bene ad un parente prossimo, NOME COGNOME, tanto da non potersi sfuggire all’applicazione della misura di prevenzione.
Stessa carenza argomentativa attiene all’elemento soggettivo del reato, fondato su una mera presunzione ovverosia che un anno e mezzo prima della sua commissione alcuni coindagati erano stati coinvolti nel procedimento della Procura di Catanzaro RAGIONE_SOCIALE Pulita.
2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante dli cui all’art. 416-bís.1 cod. pen. contestata in ordine ai capi 31, 48, 49, 50 e 161, sotto entrambi i profili della metodologia e dell’agevolazione mafiosa, su cui il Tribunale non ha svolto alcun argomento nonostante le censure difensive.
2.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge in ordine alla competenza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro con riferimento ai reati di cui ai capi 130, 135, 136, 139, 141 e 142 in quanto, nonostante il Giudice avesse escluso le aggravanti mafiose, il Tribunale del riesame ha ritenuto comunque la competenza derogatoria, aderendo all’indirizzo tradizionale, superato dalla sentenza delle Sezioni unite COGNOME e ripreso dalla sentenza della Sez. 1 n. 32956 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente alla gravità indiziaria per i reati di cui agl artt. 416-bis cod. pen. (COGNOME 1), 629 cod. peri. (capi 48, 49 e 50) e 512-bis cod. pen. (COGNOME 161).
Per ragioni logiche è necessario affrontare prima la censura posta con l’ottavo motivo di ricorso relativo alla ritenuta incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro per i reati dl cui ai capi 130, 135, 136, 139, 141 e 142 per i quali è stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
La questione è manifestamente infondata.
Al ricorrente, oltre ai reati menzionati, sono stati contestati anche il delitto d partecipazione ad associazione mafiosa (COGNOME 1) e diverse estorsioni aggravate dall’art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 31, 48, 49, 50) che attraggono la competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari anche per le altre condotte pur non aggravate.
Si tratta di una situazione processuale del tutto estranea alla sentenza delle Sezioni Unite del 23 aprile 2020 n. 19214, COGNOME, richiamata dal ricorso, che riguarda il caso in cui il Giudice delle indagini preliminari disl:rettuale derubrich tutti i reati (e non solo alcuni) che determinano la sua competenza funzionale in quanto inclusi nel catalogo di cui all’art. 51, comma 3-bis cod.proc. pen.
Sono fondati i motivi di ricorso relativi alla gravità indiziaria dei singo delitti contestati a NOME COGNOME ai capi 1, 48, 49, 50 e 161 per le lacune del provvedimento impugnato derivanti soprattutto da un’esposizione argomentativa che, senza delineare in modo chiaro le contestazioni e le condotte ascritte al ricorrente, opera una lettura parcellizzata delle intercettazioni senza collocarle in un contesto, anche di relazioni personali, tra i diversi interlocutori.
3.1. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata ha ipotizzato l’appartenenza mafiosa di NOME COGNOME, senza dedicare alcun passaggio autonomo della motivazione a questo COGNOME di provvisoria incolpazione, desumendola da tre elementi quali: a) l’esistenza della società RAGIONE_SOCIALE, ritenuta gestrice RAGIONE_SOCIALE interessi economici della RAGIONE_SOCIALE (pagg. 1-2), di cui il ricorrente era amministratore di fatto; b) la «fitta rete di contatti anche con realtà criminose limitrofe (soprattutto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE)» (pag.4); c) le attività estorsive i cui proventi erano destinati alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME (vedi in fra).
Si tratta di elementi che non appaiono sufficienti a descrivere la gravità indiziaria del delitto di cui al COGNOME 1 e impongono un ulteriore onere di motivazione, anche tenendo conto della chiave di lettura alternativa proposta dalla difesa, innanzitutto perché sono astratti, parcellizzati e avulsi dal contesto criminale e, soprattutto, si connotano per la loro strutturale genericità.
3.1.1. In ordine al primo elemento risulta soltanto che la società RAGIONE_SOCIALE ; costituita il 12 ottobre 2017, facesse COGNOME a NOME COGNOME, morto nel 2022, indicato erroneamente come zio del ricorrente e
detenuto (non è dato sapere da quando e per quali delitti), a sua volta legata a NOME COGNOME COGNOME della ‘ndrina di COGNOME ed esponente della locale di COGNOME, egemone anche sulla ‘ndrina di Briatico, senza che risulti menzione di accertamenti giudiziari circa la sua esistenza e, soprattul:to, sul periodo di operatività, indispensabile per riconnetterla all’attività imprenditoriale, al ruol assunto dal ricorrente dopo la morte del padre e ai reati-fine c:ontestati.
In considerazione del fatto che NOME COGNOME fosse amministratore di fatto della società, formalmente intestata al cugino NOME COGNOME e a NOME COGNOME, alla luce delle conversazioni intercettate – in cui impartiva ti precise direttive all’amministratore anche rispetto alla locazione della barca Blue Ocean ; si occupava dei rapporti con i dipendenti; curava personalmente le trattative contrattuali con importanti villaggi turistici affinchè dessero l’esclusi delle escursioni alla barca della società (pag.2-3) e ne riceveva gli utili (pag. 4) è stato ritenuto, apoditticamente, che ciò bastasse non solo ai fini della partecipazione del ricorrente alla ritenuta omonima RAGIONE_SOCIALE, ma anche rispetto alla gravità indiziaria del delitto di intestazione fittizia di cui al COGNOME 161 (vedi infra).
3.1.2. In relazione al secondo elemento, costituito dalla «fitta rete di contatti» con altre realtà criminali, è del tutto evidente la sua assoluta genericità proprio in mancanza di indicazione con chi, per quanto tempo e quando detti contatti vi fossero stati e le connotazioni, anche sintetiche, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.1.3. In relazione al terzo elemento, ovverosia la commissione dei reati-fine, oltre all’assenza del dato temporale circa la vita del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza di COGNOME, che non consente di collocarli rispetto ad essa, va richiamato il principio di diritto per il quale «l’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l’autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione» (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Rv. 262662).
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata non vi è traccia di alcun elemento in forza del quale ritenere che la partecipazione anche ad un solo reato fine sia espressiva del ruolo associativo. A detto riguardo è opportuno richiamare anche i parametri cui deve attenersi il giudice di merito, sulla scia della giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, per ìrtztzrr==Eleffettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come indicatori, anche logici, dell’effetti inserimento dell’indagato nel gruppo criminale mafioso, descrivendone l’ambito e 411
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puntualizzandone, in modo organico, il contesto e il ruolo. Infatti, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicu dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione e senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine; sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv.281889).
3.2. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, concernente il delitto di estorsione di cui al COGNOME 48, l’ordinanza impugnata non consente di delineare la condotta estorsiva ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME, gestore del o o villaggio turistico RAGIONE_SOCIALE, identificato nel v vecchioli della chat WhatsApp il intercorsa tra il ricorrente e la sorella, riportata a pag. 5 in modo del tut sganciato da qualsiasi contesto, anche temporale. Peraltro, la condotta estorsiva era stata desunta da una conversazione, intervenuta un mese dopo e priva di autonoma valenza, in cui il ricorrente chiedeva alla sorella se fosse «tutto a posto ?.. Ancora non ti hanno scritto quelli? Niente!», tale da non consentire di comprendere come si fosse sostanziata la condotta illecita ai danni dell’impresa e come questa fosse stata identificata; quale fosse stato il ruolo assunto dal ricorrente e se avesse offerto un proprio contributo causale nella condotta concorsuale.
3.3. Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, concernenti due o estorsioni contrattuali ai danni del villaggio turistico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui ai capi 49 e 50, il Tribunale del riesame si è limitato a ritenere «raggiunta la gravità indiziaria fondata sul compendio intercettivo in atti» (pag. 7).
A prescindere dal fuggevole richiamo del provvedimento impugnato all’idoneità ad influire sulla volontà dell’effettivo destinatario anche di u avvertimento minaccioso rivolto ad un soggetto diverso, non risulta che sia stato operato alcun vaglio delle questioni poste dalla difesa circa le modalità esplicative
delle condotte intimidatrici e sulle differenze con altre eventuali condotte delittuose, oltre che sull’identificazione della vittima, sull’oggetto dell’estorsion sulla ragione per cui l’estorsione vada qualificata sub specie di estorsione contrattuale, su quali e quante fossero state le intercettazioni ritenute rilevanti e intercorse tra chi.
In sostanza risulta mancare qualsiasi tersuirrag. elemento da cui evincere il delitto contestato, il contributo causale di NOME COGNOME e le fonti probatorie ad esso riferibili.
3.4. Anche il sesto motivo di ricorso, relativo al delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al COGNOME 161, è fondato.
Al ricorrente è contestato il delitto di cui all’art. 512-bis c:od. pen. in quan dominus occulto della società RAGIONE_SOCIALE, formalmente intestata al cugino NOME COGNOME e a NOME COGNOME, «quale strumento imprenditoriale volto ad aggirare le norme in materia di prevenzione e di misure reali che potevano potenzialmente colpire i predetti esponenti del RAGIONE_SOCIALE».
A prescindere dal non esservi dubbi che NOME COGNOME sia l’amministratore di fatto della società, costituita il 12 ottobre 2017, proprio all luce delle intercettazioni richiamate alle pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato (si veda al riguardo par. 3.1.1. cui si rinvia), il provvedimento impugnato, in base a questo unico dato e con una ricostruzione confusa, relativa anche all’acquisto della barca Blue Ocean, ha operato un vero e proprio salto logico.
Infatti, per la sussistenza del trasferimento fraudolento di valori non basta, neanche sotto il profilo indiziario, dimostrare la sola gestione ed amministrazione di fatto della società da parte di chi non ne risulti formalmente titolare (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128), ma è necessario dimostrare il conferimento da parte dell’interponente del denaro correlato alla fittizia operazione di trasferimento (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276216).
Nel caso di specie, oltre a non essere indicata l’identità della persona esposta all’eventuale rischio di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, e questo a prescindere dall’avvio di un procedimento, non sono svolti argomenti (e prima ancora accertamenti, soprattutto di natura bancaria): sulle risorse economiche impiegate per l’acquisto della società RAGIONE_SOCIALE e da chi esse provenissero; sui destinatari RAGIONE_SOCIALE utili; sull’unico bene che sarebbe stato rI trasferito temendone l’eventuale ablazione ovverosia la barca Eilue Ocean (di cui non è dato sapere la data dell’acquisto, il prezzo, chi abbia versato la provvista per pagarlo, il proprietario, ecc.) tanto da rendere gli argomenti del provvedimento impugnato inidonei ad integrare la gravità indiziaria della fattispecie contestata.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilit denaro o altre utilità capace di creare una situazione di apparenza formale della titolarità o disponibilità del bene difforme dalla realtà per eludere « le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648ter del codice penale». La norma vieta la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l’applicazione delle norme sanzionatorie dell’accumulazione delittuosa di ricchezza.
A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato non c:hiarisce se gli utili derivanti dall’intestazione fittizia della società, che apparivano appartenere al ricorrente e alla sorella, fossero devoluti a qualcuno o trattenuti per sé in quanto esponenti di una RAGIONE_SOCIALE mafiosa o a titolo RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, ai fini dell’integrazione del reato, è necessaria anche la consapevolezza dell’intestatario fittizio della finalità di eludere l’applicazione dell disposizioni in materia di misure di prevenzione (o le altre previste dalla norma) con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. 45080, del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437).
Il secondo motivo di ricorso, relativo all’estorsione di cui al COGNOME 31, è inammissibile per manifesta infondatezza perché prospetta la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 56, comma 3, cod. pen. correttamente e logicamente esclusa dal Tribunale.
Il provvedimento impugnato ha riportato l’intera sequenza della condotta estorsiva ai danni della RAGIONE_SOCIALE, basata sul contenuto di due conversazioni (una con il coindagato NOME COGNOME e l’altra con l’amico NOME COGNOME riportate a pag. 5) in cui il ricorrente, in concorso con NOME COGNOME, aveva richiesto una somma di denaro all’imprenditore per avere svolto lavori all’interno del villaggio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE («per giusto saresti dovuto venire tu a trovarci già… a dire vedete che sto facendo certi lavori e questo è un regalo per voi….»). Poiché questi si era spaventato per non avere agito come preteso da COGNOME, aveva accettato di svolgere gratuitamente lavori di manutenzione dell’imbarcazione Blue Ocean.
E’ di tutta evidenza come nella specie sussistano i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato e, a prescindere dal riferimento del Tribunale alla datio in solutum e alla qualificazione del fatto nei termini del tentativo, ciò che è certo è l’inconfigurabilità della desistenza volontaria, visto che l’avvertimento minaccioso è stato idoneo ad influire sulla volontà della vittima sino al punto di determinarla
a trasformare l’originaria richiesta di pagamento in una diversa prestazi comunque pretesa dal ricorrente.
Nell’interpretazione dell’art. 56, comma 3, cod. pen. questa Corte reiteratamente ribadito che detta esimente speciale sussiste allorché non venga interrotta l’azione criminosa, ma ne vengano annullate le conseguenze fin a quel momento prodottesi ((Sez.1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250), evenienza non verificatasi visto che COGNOME aveva accettato di ottene dalla persona offesa lavori gratuiti sulla propria imbarcazione.
I vizi di motivazione, relativi ai gravi indizi di colpevolezza per i menzionati, si riverberano anche sulla contestazione dell’aggravante di cui all 416-bis.1 cod. pen., sub specie del metodo e dell’agevolazione mafiosa ìaFia rispetto all’estorsione di cui al COGNOME 31.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE argomenti che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1, 48, 49, 50 e 1 all’aggravante di cui al COGNOME 31 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. pen.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co.7, C.P.P.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 dicembre 2023
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente