Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44365 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44365 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro 1’1/10/1978
avverso l’ordinanza del 26/3/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie formulate dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame confermava l’ordinanza con la quale NOME COGNOME era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dell’appartenenza alla “cosca COGNOME“, associazione di stampo
mafioso operante nel territorio di Roccelletta.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, essenzialmente desunta dalle dichiarazioni non riscontrate di tre collaboratori di giustizia, nonché dalla presunta commissione di fatti (incendio di un’autovettura) rispetto al quale lo stesso Tribunale aveva escluso l’applicabilità della misura cautelare.
In particolare, la difesa sottolinea come il collaborante COGNOME aveva riferito de relato della presunta vicinanza di Tolone all’associazione ‘ndranghetista.
Il dichiarante COGNOME sosteneva di aver appreso che COGNOME – attivo del settore della lavorazione del calcestruzzo – avrebbe fornito supporto in occasione dell’omicidio di NOME COGNOME
Infine, NOME COGNOME avrebbe riferito dell’appartenenza di Tolone al sodalizio e del suo coinvolgimento in intimidazioni ai danni di imprenditori locali (Conad di Girifalco e Acqua Calabria) e nell’incendio di un’autovettura, tuttavia per tali episodi non veniva ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria, il che minerebbe anche l’attendibilità del dichiarante.
Infine, si contesta la rilevanza indiziaria attribuita alla condotta estorsiva oggetto di separato procedimento e terminato con l’assoluzione di Tolone perché il fatto non sussiste.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento svolto relativamente al reato di cui all’art. 424 cod. pen., contestato al capo 8), rispetto al quale il Tribunale ha ritenuto di derubricare il fatto nell’ipotesi di cui al primo comma, comportante l’inapplicabilità delle misure cautelari, pur ritenendo il fatto indicativo dell’appartenenza all’associazione.
Invero, la motivazione è contraddittoria, posto che da un lato il Tribunale afferma che non vi sia evidenza dell’effettiva commissione del fatto, sostenendo la carenza di elementi indiziati utili ad evidenziate tempo, luogo e modalità della condotta, ma al contempo ritiene che Tolone sia coinvolto nella vicenda.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole dalla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo di ricorso è volto a censurare la sussistenza della gravità indiziaria, dedotta principalmente dalle dichiarazioni rese dai collaboranti.
Invero, la motivazione recepita dal Tribunale del riesame appare lacunosa, nella parte in cui si è sostanzialmente limitata a richiamare il contenuto delle dichiarazioni, ritenendole tali da fornire riscontri reciproci, senza fornire una adeguata motivazione circa il giudizio di attendibilità.
I rilievi difensivi risultano fondati sotto plurimi profili.
In particolare, le dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME presentano una obiettiva vaghezza, nella misura in cui entrambi affermano che COGNOME sarebbe soggetto intraneo alla cosca, pur senza fornire elementi concretamente suscettibili di riscontro oggettivo, il COGNOME, inoltre, riferisce di circostanze apprese de relato.
Maggiormente specifiche sarebbero le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da COGNOME COGNOME il quale ha espressamente indicato COGNOME quale soggetto attivo nel campo delle estorsioni, specificando che in due occasioni avrebbe provveduto a compiere condotte minatorie, al fine di indurre alcuni imprenditori a sottostare alle richieste estorsive. Il dichiarante, in particolare, ha specificato che i fatti da lui riferiti avevano riguardato il supermercato Conad di Girifalco e l’azienda “RAGIONE_SOCIALE“.
2.2. Nel valutare le dichiarazioni rese dai collaboranti, il Tribunale non ha tenuto conto delle coordinate giurisprudenziali che, pur in sede cautelare, impongono l’acquisizione di riscontri oggettivi e individualizzanti.
In particolare, deve richiamarsi il principio secondo cui la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all’appartenenza di un soggetto ad un’associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l’adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell’accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez.1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Rv. 275164).
Nel caso di specie, gli unici atti specifici e che potrebbero denotare un apporto causale dell’indagato rispetto alle attività estorsive sono quelli riferiti da COGNOME, concernenti le intimidazioni asseritamente commesse mediante il collocamento di materiale incendiario presso alcune attività imprenditoriali.
Tuttavia, si tratta di condotte meramente evocate dal collaborante e in relazioni alle quali non è stato acquisito alcun elemento oggettivo di riscontro.
La difesa, peraltro, ha sottolineato come i fatti riferiti da COGNOME sarebbero confluiti nelle contestazioni formulate ai capi 12/13 e 14, senza che per tali fatti sia stata proposta alcuna richiesta cautelare nei confronti di Tolone, a riprova della ritenuta insussistenza di un adeguato quadro di gravità indiziaria.
L’osservazione è condivisibile, posto che determinate condotte astrattamente integranti reato – quanto meno a livello di tentativo – avrebbero dovuto trovare riscontro in sede cautelare, il fatto che ciò non sia avvenuto, impone al Tribunale del riesame di fornire una idonea motivazione circa la ritenuta idoneità delle medesime condotte a fondare il giudizio di attendibilità del collaborante e, più in generale, a integrare la gravità indiziaria in ordine al reato associativo.
2.3. Parimenti fondate sono le doglianze difensive in ordine ai fatti estorsivi per i quali COGNOME è stato già giudicato e assolto.
Il Tribunale, invero, ha richiamato la sentenza emessa nel procedimento n. 4736/21 RGNR (prodotta dalla difesa in allegato al ricorso), sostenendo che tale pronuncia fornirebbe conferma del ruolo svolto da Tolone nell’ambito dell’attività estorsiva.
Si tratta, tuttavia, di un’affermazione intrinsecamente contraddittoria, posto che il Tribunale non spiega come l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” possa fornire una indiretta conferma rispetto alle dichiarazioni del collaborante. Deve precisarsi che in quel procedimento erano state valutate le dichiarazioni di COGNOME che, pur se ritenuto in via generale attendibile, non sono state in concreto sufficienti a condurre alla condanna di Tolone.
Il contrasto tra l’esito del giudizio e la presunta valenza indiziaria del materiale probatorio in quel procedimento valutato inficia l’argomentazione recepita dal Tribunale del riesame, posto che un elemento favorevole all’indagato è stato utilizzato contro di lui.
Parimenti fondate sono le doglianze sollevate dalla difesa con riguardo alle osservazioni svolte dal Tribunale in relazione al reato di incendio contestato al capo 8) e in relazione al quale, pur essendo stata annullata la misura cautelare per effetto della derubricazione dell’ipotesi di cui all’art. 424, comma 1, cod. pen., si è ritenuta l’emersione di condotte dimostrative dell’attività estorsiva svolta da Tolone.
Deve in primo luogo evidenziarsi come la motivazione resa sul punto sia intrinsecamente contraddittoria, posto che da un lato il Tribunale afferma che «non è possibile comprendere i contorni dell’imputazione» difettando qualsivoglia
elemento di tempo, luogo e modalità della condotta, ma al contempo ritiene che un danneggiamento, sia pur non seguito da incendio, vi sarebbe stato.
Invero, se il Tribunale riconosce di non aver elementi per stabilire modalità, tempo e luogo della condotta, non si comprende come possa affermare che il fatto si è ugualmente verificato e, soprattutto, non si specificano le ragioni per cui il presunto danneggiamento con pericolo di incendio sarebbe da inserirsi nell’ambito dell’attività estorsiva svolta dall’associazione.
Sul punto, peraltro, la difesa ha condivisibilmente sottolineato come il fatto sarebbe stato commesso in un ambito territoriale diverso rispetto a quello in cui l’associazione opererebbe.
Infine, deve rilevarsi come il Tribunale si sia limitato a richiamare il succinto brano di un’intercettazione ambientale tra il presunto autore materiale del fatto NOME COGNOME e i suoi genitori, dal quale risulterebbe che era stato COGNOME a dirgli di «andare a bruciare la macchina a Lamezia, per quell’altra prostituta», senza che tale affermazione abbia trovato alcuna forma di riscontro.
Per completezza, si sottolinea come il brano evocato dal Tribunale non sembra neppure contenere il riferimento ad una causale dell’incendio collegabile a condotte estorsive.
A fronte della fondatezza dei motivi di ricorso concernenti il vizio motivazionale relativo alla sussistenza della gravità indiziaria, comportante l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, il residuo motivo sulle esigenze cautelari deve ritenersi assorbito e suscettibile di nuovo esame nel caso in cui il Tribunale dovesse positivamente riscontrare il quadro indiziario.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co.7. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore