Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17870 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/10/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME
NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari, in relazione al reato tentata estorsione aggravata, commessa ai danni di COGNOME NOME.
Nell’interesse del ricorrente sono stati proposti due distinti ricorsi che, tuttavia, proponendo le medesime questioni, possono essere congiuntamente riassunti.
2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, dedotta da una sola conversazione intercettata avvenuta tra COGNOME e NOME COGNOME, dalla quale non sarebbe possibile desumere il compimento di atti diretti a commettere il reato di estorsione. In particolare, si sottolinea come gli interlocutori davano atto delle difficoltà economiche i cui versava il potenziale destinatario della richiesta estorsiva che, a seguito di interdittiva antimafia, non aveva ricevuto i pagamenti dovuti per l’esecuzione di lavori pubblici e, quindi, nulla avrebbe potuto versare.
Nel prosieguo del colloquio, peraltro, gli interlocutori si interrogavano in ordine all’individuazione del soggetto che aveva eseguito dei lavori presso il cimitero della frazione di Longobardi, circostanza di per sé dimostrativa della mancata attuazione, neppure mediante la commissione di atti preparatori, del reato di tentata estorsione.
In buona sostanza, a fronte della sintetica interlocuzione captata, non emergerebbe l’effettivo compimento di condotte estorsive, potendosi legittimamente dubitare del fatto che siano state avanzate richieste di denaro ai danni della persona offesa.
In entrambi i ricorsi, si eccepisce come il Tribunale del riesame non avrebbe fornito alcuna specifica risposta a fronte delle sollecitazioni difensive, essendosi limitato a riprodurre la tesi accusatoria acriticamente recepita nell’ordinanza genetica.
2.2. Con il secondo e terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, nonché con il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, difettando i presupposti sia dell’ipotes dell’agevolazione del sodalizio mafioso che dell’uso del relativo metodo.
Il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza dell’aggravante limitandosi a sottolineare il ricorso alla carica intimidatoria tipicamente riconosciuta all’associazione, omettendo di individuare in concreto gli elementi dimostrativi della sussistenza dell’aggravante, con riguardo ad entrambe le fattispecie costitutive di quest’ultima.
Peraltro, collocandosi la condotta in una fase preparatoria, non risulta neppure che la persona offesa sia stata effettivamente destinataria di richieste estorsive e, quindi, abbia avuto la percezione della provenienza delle stesse dall’associazione
di stampo mafioso.
Ancor meno argomentata sarebbe, inoltre, la sussistenza dell’aggravante sotto il profilo agevolativo.
Parimenti erronea è stata ritenuta la configurabilità dell’aggravante della commissione del reato da persona appartenente a una associazione di stampo mafioso, contestata sul mero presupposto che il ricorrente è imputato, in altro procedimento, del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
2.3. Con l’ultimo motivo formulato in entrambi i ricorsi, infine, si censura sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sussistenza delle esigenze cautelari, non essendosi adeguatamente valutata l’occasionalità della condotta, peraltro commessa nel 2018, nonché il fatto che l’indagato risulta già ristretto in carcere fin dal dicembre del 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La motivazione resa dal Tribunale del riesame che, peraltro, ricalca in gran parte quella recepita nell’ordinanza cautelare, si fonda essenzialmente sul contenuto di un’intercettazione ambientale, nel corso della quale NOME COGNOME discuterebbe con NOME COGNOME del fatto che NOME COGNOME, imprenditore edile, non avrebbe versato la cosiddetta “tassa ambientale”.
In risposta a tale affermazione, COGNOME avrebbe detto a COGNOME di riferire al cognato, identificato in NOME COGNOME, che COGNOME era stato già avvicinato e che non aveva versato quanto dovuto solo perché aveva avuto dei ritardi nel ricevere il pagamento dei crediti maturati per l’esecuzione dei lavori.
Si tratta di una interlocuzione che, pur avendo un’indubbia rilevanza indiziaria, si pone quale elemento isolato e che avrebbe meritato un vaglio più approfondito delle ragioni difensive che, invece, non vengono in alcun modo analizzate criticamente.
Sostiene la difesa, infatti, che COGNOME si sarebbe limitato a ricevere informazioni destinate al cognato (COGNOME), senza che emergerebbe il suo diretto coinvolgimento nella vicenda, dubitandosi finanche del fatto che la richiesta estorsiva sia stata effettivamente rivolta a NOME COGNOME.
La posizione – apparentemente marginale – assunta da COGNOME emergerebbe anche dal fatto che, nel corso del colloquio avuto con COGNOME, il ricorrente non individuerebbe neppure con esattezza il presunto destinatario della richiesta estorsiva, facendo confusione tra due imprenditori, NOME e NOME COGNOME,
che stavano eseguendo lavori diversi (l’uno presso la Scuola RAGIONE_SOCIALE, l’altro presso il cimitero).
Le doglianze difensive risultano fondate, posto che il Tribunale del riesame a fronte di tali contestazioni – non poteva limitarsi a riproporre la motivazione già recepita nell’ordinanza cautelare, bensì avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui si può affermare che .COGNOME sia intervenuto nella fase esecutiva dell’estorsione, dovendosi conseguentemente escludere un suo mero interessamento ad una vicenda delittuosa che direttamente riguardava COGNOME e NOME COGNOME.
In definitiva, il Tribunale ha valorizzato un passaggio dell’interlocuzione che, per assume valenza dirimente ai fini della sussistenza dei gravi indizi, avrebbe richiesto la contestualizzazione dell’informazione data da COGNOME a COGNOME, verificando il contributo causale offerto da quest’ultimo e valutando anche il ruolo che in tale vicenda avrebbe assunto COGNOME che, sulla base dell’interlocuzione, sembrerebbe essere il soggetto direttamente concorrente con COGNOME.
Quanto detto, pertanto, consente di ritenere che la gravità indiziaria debba essere necessariamente rivalutata, esaminando in concreto l’esistenza di elementi idonei a far ritenere non solo che vi sia realmente stata una richiesta estorsiva nei confronti di NOME COGNOME, ma anche di individuare gli autori della stessa e il ruolo concorsuale assunto da COGNOME.
I restanti motivi, presupponendo la preliminare verifica della gravità indiziaria, risultano assorbiti.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere accolti, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p.
Così deciso il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore
La Presidente