Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1239 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESAGNE il 06/02/1973
avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla deo rrenza della misura cautelare applicata; rigetto nel resto.
udito il difensore
Il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per l’accoglimento del ricorso.
Deposi Aa in Cancelleria
9 6EN. 2025
Oggi,
ILFUNZION
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Trit urtal Riesame in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dell applicativa della misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione alla cori provvisoria del reato di cui dell’ art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, in ordine a du c di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità imprecisata, avvenute rispettivi m data 06/10/2022 e in data 17/10/2022, presso l’INDIRIZZO in favore del geto locale, tale COGNOME AngeloCOGNOME anche egli indagato.
2. 1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e n iolavone di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che gli elementi indii alla base della misura cautelare sono insufficienti a sostenere l’ipotesi accus monitoraggio effettuato sul ricorrente nel lungo lasso di tempo protrattosi dal 19/0 . 9/2022 al 05/04/2023, effettuato a mezzo di telecamere e dispositivi di localizzazione GPS, ha c:1 is di contestare al ricorrente appena due episodi di presunta cessione di sostanza stupel in cui si vede, attraverso la visione delle immagini tratte dalle telecamere collocate a del locale L’osteria INDIRIZZO, null’altro se non che il ricorrente dava qualcosa al D’Anc:e vi è prova che l’oggetto ceduta fosse stupefacente e non invece un profumo, posi o ricorrente svolge l’attività, sia pure in nero, di venditore di profumi, come è emerso dai effettuati dalla polizia sull’auto in cui egli viaggiava, ove sono state rinvenute con profumo. L’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente non è stata mai riscontrata nepi i effetto delle innumerevoli perquisizioni domiciliari e personali cui il ricorrente è stato s anche con i cani antidroga, non essendo mai rinvenuta sostanza stupefacente. N conversazioni intercettate hanno un contenuto univoco, ragione per la quale è !l l’affermazione del giudice secondo cui l’attività di commercio in profumi era urto s dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che il ricorrente effettuava paral Analogamente, è illogica l’affermazione secondo cui il ricorrente si recava a rifornirsi di stupefacente anche tre :volte la settimana in località Castromediano, in Lecce, posto rilevazioni del GPS collocato sulla sua automobile attestano solo la frequentazione della s. , i.ddetta zona. Non sono mai state indicate le coordinate GPS del tragitto che il ricorrente GLYPH rebbe percorso per recarsi presso il fornitore di stupefacente, né è stato effettuato alcun acc: finalizzato a individuare tale presunto fornitore. Viceversa, dalle coordinate GPS emerg nella suddetta zona si trova la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e ne spostamenti frequenti in tale zona, per nulla sospetti, erano giustificati dalla necessit contatti commerciali con il fornitore di profumi, in relazione alla suddetta attività. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.Inoltre, non sussistono le esigenze cautelati, posto che il ricorrente ha preceden risalenti ad oltre venti anni, che non si tratta di precedenti specifici in materia di st in considerazione al tempo silente trascorso. Illogica e carente è anche la motivazione i alla idoneità di una misura non custodiale, considerato il ruolo marginale del comporta contestato al ricorrente nel contesto criminoso che vede coinvolti 18 soggetti e in ragio
occasionalità delle cessioni riscontrate durante il periodo di monitoraggio, peraltro co cessionario.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto l’ann tilam dell’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura della misura cautelare
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso è fondato.
Dal plesso argomentativo costituito dall’apparato motivazionale dell’ordinanza in pugn non si evince con chiarezza quale sia stato l’iter logico -giuridico esperito dai giudici per pervenire all’asserto relativo alla sussistenza della gravità indiziaria. La gravità i come è noto, è connessa all’individuazione di quegli elementi a carico, di natura o rappresentativa, sia diretti che indirettì, che, resistendo ad interpretazioni alt contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondentl pr non valgono di per sé a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’attribuibilità all’indagato, attingendo la soglia dimostrativa propria del giudizio di cognizione. E apprezzati, nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di preved( r attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, nel vaglio dibatti saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando, nel frattempo, una quélif probabilità dì colpevolezza (Sez U, 21/04/1995, Costantino; Sez.6, n.863 del 10/03’19 Capriati, Rv. 212998; Sez.2, n.5169 del 04/11/1999, COGNOME, Rv.214668; Sez 3, 17527 del 11/01/2019, Rv. 275699). Ed anzi, muovendo da questa impostazione, che ar cora i concetto di gravità indiziaria alla ravvisabilità di una rilevante probabilità giurisprudenza si è evoluta in direzione di una sempre più pregnante e rigorosa accezioni! nozione in disamina, essendosi ritenuto non corretto sottolineare la minore valenza dímoslra degli indizi cautelari, rispetto alle corrispondenti prove, quasi che ad essi sia da ascr , rsi il valore di una semiplena probatio. Si è invece preferito accedere ad una prospettiva conce tuale che riconnette alla gravità indiziarla la valenza epistemica di “una prova allo stato deg poiché essa è sottoposta alla cognizione del giudice in una fase in cui la formazione del mat probatorio è ancora in itinere e non è ancora intervenuto il vaglio dibattimentale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in disamina, il gìudìce a quo ha affermato che gli elementi acquisiti a caric ) del ricorrente provengono dall’attività di indagine eseguita su COGNOME NOME Raffaele, ge dell’esercizio INDIRIZZO, luogo ritenuto un centro di spaccio di sostanza stupef nella zona di Mesagne, tanto che nel corso dell’attività di indagine sono state install telecamere in corrispondenza dell’ingresso principale di tale locale. Il giudice a quo ha rite luto sussistenti i gravi indizi dì colpevolezza a carico del Delle Grottaglie, richiamando pro centralità della figura del COGNOME, rivenditore e consumatore della sostanza stupefacente utilizzava l’attività di ristorazione lecita per gestire una fiorente attività di spaccio pa c he si avvaleva di molteplici grossi fornitori e singoli spacciatori per poi rivendere al de sostanza, facendo riferimento alle modalità in cui si sono verificati i due episodi ogg
contestazione provvisoria, che descrivono la cessione di qualcosa a fronte del pagilmen somme di danaro presso il locale INDIRIZZO. Alla stregua di tali elementi il Tri ) rilevato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo che il modus operandi c :ntestato al Delle Grottaglìe si presenti del tutto omogeneo e sovrapponibile a quello coi approcciavano i numerosi spacciatori di grande, medio e piccolo calibro, che approvvig i )na il COGNOME‘COGNOME di sostanza stupefacente del tipo cocaina presso l’INDIRIZZO, con mod identiche a quelle contestate al Delle Grottaglie.
Tuttavia, risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato che la polizia g udizi non è pervenuta ad alcun sequestro di sostanza stupefacente nei confronti del ricormite quanto afferisce alle intercettazioni, il giudice a quo non ha indicato le ragioni della sign ficatività probatoria delle espressioni captate (ove si fa riferimento ad una “collana”) in relaz specifica imputazione contestata in via provvisoria al ricorrente. Né il Tribunale ha scar , dagliato la problematica relativa ai rapporti tra il ricorrente e il D’Ancona, onde verificare se essi affondare le radici in ragioni non inerenti alla cessione di sostanze stupefacenti. Ne g modalità di esplicazione dei rapporti tra il ricorrente e il D’Ancona presentano, per q J a ntch si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, peculiarità di rilievo, sostanzia -dosi in normali incontri presso l’INDIRIZZO, ragione per cui il giudice a quo avrebbe dovuto chiarire sulla base di quali elementi egli abbia ritenuto che tali modalità di incontro costi elemento indiziante, né il giudice a quo ha chiarito in cosa si sostanziasse propriament 2 il cd. “comportamento circospetto” tenuto dal ricorrente. Non è stato evidenziato, nello si ecifico, la tipologia e la natura dei rapporti intercorsi tra il Delle Grottaglie e il D’Ancona, qu considerato figura centrale dell’attività di spaccio al dettaglio di sostanza stupeface zona, non potendosi valorizzare, di per sé, la ripetitività e sostanziale omogeneità delle l ‘dotte tenute da altri soggetti indagati che facevano perno attorno al locale.
Ancor meno il giudice a quo ha esplorato il profilo inerente ad eventuali contati i tra ricorrente e altri soggetti dediti al consumo o all’acquisto di sostanze stupefacenti.
Infine, anche in ordine al profilo concernente la proporzionalità e l’adeguatezza misura cautelare, il giudice a quo si è limitato a richiamare gli elementi relativi al peri :310 reiterazione déi reati della stessa specie, senza null’altro specificare in ordine all’adeg una misura gradata.
GLYPH L’ordinanza deve, dunque essere annullata, con rinvio per nuovo esa lie Tribunale di Lecce
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce Così deciso, all’udienza del 21 novembre 2024
il Consigliere estensore il Presidente