Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38212 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato in Germania, il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/04/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che, richiamando anche la memoria depositata, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti;
Sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti di cui alla memoria successivamente depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 18 aprile 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 24 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di NOME COGNOME, con riferimento ai delitti di cui al capo 1) e al capo 3), quest’ultimo riferito al reato tentato, dell’imputazione provvisoria.
Va premesso che sono stati contestati a COGNOME:
la partecipazione all’associazione denominata RAGIONE_SOCIALE operante nella Regione Calabria, nel territorio nazionale e in quello estero, costituita da molte decine di locali e di ‘ndrine, con particolare riferimento – quanto all’indagato – alla locale di RAGIONE_SOCIALE, per aver preso parte attiva nel corso di incontri e conversazioni, aventi ad oggetto dinamiche associative, con esponenti rappresentativi de ceppi familiari dei maggiorenti della locale detenuti, ossia NOME COGNOME e NOME COGNOME, e per aver contribuito fattivamente ai progetti associativi compiendo azioni intimidatorie ed estorsive, anche al di fuori del territorio regionale e nazionale; in RAGIONE_SOCIALE e altrove, dal 9 gennaio 2018 con condotta perdurante (art. 416bis cod. pen.: capo 1);
l’estorsione continuata e aggravata, per avere compiuto atti idonei diretti a costringere, mediante minaccia esplicita e violenze, incluso l’incendio di un’auto della persona offesa, l’imprenditore NOME COGNOME a conferirgli denaro o altre utilità, essendo egli il referente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, capace di decidere della libertà di determinazione degli
operatori economici della provincia di Parma, avvalendosi del metodo mafioso e perseguendo la conferma e il rafforzamento del prestigio criminale della consorteria; reato accertato in RAGIONE_SOCIALE il 18 gennaio 2021 e qualificato, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, come tentativo di estorsione (artt. 81, 56, 629 e 416bis .1 cod. pen.: capo 3).
Il Tribunale, dopo aver lumeggiato l’oggetto della complessiva indagine esitata nell’ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale che aveva attinto COGNOME, indagine volta e disvelare la struttura e l’operatività della ‘ndrina di RAGIONE_SOCIALE, storicamente legata, in posizione di subordinazione, alla locale di ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonchØ dopo aver richiamato gli elementi probatori della sussistenza e dell’attività del suddetto organismo criminale, ha fatto particolare riferimento all’organizzazione mafiosa denominata COGNOME, già accertata come sussistente con sentenza irrevocabile, operante nel territorio dell’alto Jonio, ricompreso fra diversi comuni, fra cui RAGIONE_SOCIALE Marina, RAGIONE_SOCIALE Superiore e RAGIONE_SOCIALE, con diramazione sul territorio nazionale ed estero, anche in Germania, e ha dato conto dell’indagine che ha portato alla ricostruzione delle piø recenti dinamiche associative, sorretta dal contributo dei collaboratori COGNOME e COGNOME, intranei al sodalizio da epoca pregressa, e dal cospicuo compendio captativo, indagine che ha fatto emergere la costante vitalità dell’organizzazione mafiosa radicata in RAGIONE_SOCIALE, con propaggini in Emilia Romagna e in Germania, e guidata da NOME COGNOME.
Il Tribunale ha affermato che, nell’ambito di tale indagine, erano stati raccolti anche elementi dimostrativi della intraneità alla locale di RAGIONE_SOCIALE di due soggetti, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Circa la posizione di quest’ultimo i giudici del riesame – esclusa l’evenienza della prospettata nullità del provvedimento genetico – hanno condiviso in modo integrale le valutazioni espresse in punto di gravità indiziaria, oltre che in tema di esigenze cautelari, nell’ordinanza applicativa, sia con riguardo al reato associativo sub 1), sia con riguardo alla tentata (come riqualificata ai fini cautelari) estorsione aggravata sub 3), facendo leva principalmente sul materiale captativo analizzato.
Anche le esigenze cautelari, connotate peraltro dall’assetto presuntivo istituito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono state confermate come sussistenti nel medesimo grado dal Tribunale del riesame.
Avverso tale ordinanza il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta la nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 292, comma 2ter, cod. proc. pen., in relazione al comma 2, lett. c) , della stessa disposizione, per motivazione apparente.
Secondo la difesa, la reiezione della preliminare questione della carenza di motivazione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare circa i gravi indizi di colpevolezza in merito alla ritenuta appartenenza dell’indagato all’associazione di cui al capo 1) Ł stata erroneamente ritenuta generica, essendosi specificamente argomentato, nella memoria del 17 aprile 2025, in ordine alla strutturale inadeguatezza del riferimento alle attività estorsive ascritte a COGNOME fatto alla pag. 25 del provvedimento: la motivazione per relationem non avrebbe potuto offuscare la necessità che il giudice, nell’applicazione della misura cautelare, prendesse in esame diretto la posizione dell’indagato con riguardo ai distinti fatti oggetto dell’incolpazione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la carenza e l’illogicità della motivazione in ordine alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al delitto di cui all’art. 416bis cod. pen.
Si evidenzia che l’intero compendio indiziario Ł rappresentato da un’unica intercettazione avvenuta il 18 giugno 2020, relativa alla conversazione intercorsa tra l’indagato e NOME COGNOME, valutata, tuttavia, in modo difforme dai criteri impartiti in merito dalla giurisprudenza.
Si sostiene che l’attribuzione al suo contenuto di un valore probatorio univoco in senso accusatorio Ł fondata su una motivazione assolutamente illogica, che non ha tenuto conto del passaggio nel quale NOME dava atto del suo preciso intento di trasferirsi a 1.200 chilometri da casa per allontanarsi da ogni logica criminale; il prosieguo della conversazione avrebbe potuto interpretarsi in modo congruo soltanto muovendo dall’assunto che COGNOME non era partecipe della RAGIONE_SOCIALE cirotana: altrimenti, sarebbe stato senza senso ipotizzare che qualcuno di RAGIONE_SOCIALE potesse richiedere prestazioni oggetto di estorsione, sia perchØ in quel caso sarebbe stato lo stesso COGNOME a far presente che era lui a gestire l’attività estorsiva in corso, sia perchØ nella conversazione l’indagato si riferiva a ‘loro’, ossia a persone a lui estranee, quando indicava gli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, senza che fosse immaginabile l’intervento di altri a rivendicare la loro presenza sul territorio.
In tale prospettiva il colloquio fra COGNOME e un soggetto indagato quale referente della RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto apprezzarsi, ad avviso della difesa, come un elemento esorbitante da un mero contatto o da una frequentazione, come tale non idoneo a fondare il giudizio positivo circa la partecipazione del loquente all’organizzazione criminale.
Neanche il riferimento alla precedente ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa il 7 gennaio 2018 nel procedimento denominato Stige avrebbe potuto, secondo il ricorrente, essere valorizzato in questo ulteriore procedimento, posto che quella ordinanza era stata seguita dal giudizio, il quale era ancora pendente, per essere stata annullata con rinvio la sentenza di secondo grado.
2.3. Con il terzo motivo Ł dedotta la mancanza della motivazione in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 3).
Alla contestazione della gravità indiziaria relativamente alla vicenda estorsiva il Tribunale del riesame ha risposto in modo reputato omissivo dal ricorrente, in quanto si Ł limitato a qualificare il fatto come tentativo di estorsione senza fornire altre risposte alle deduzioni difensive, non chiarendo, in particolare, il punto relativo al se la richiesta rivolta alle segretarie della persona offesa fosse stata da loro trasferita al titolare dell’impresa NOME COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo si prospetta la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta gravità indiziaria inerente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. contestata con riguardo al reato sub 3).
Il ricorrente osserva che, nell’intero corpo del provvedimento, si registra l’assenza di un qualche riferimento a questa circostanza.
Il Procuratore generale, rassegnando una memoria con cui ha anticipato la requisitoria orale, ha preannunciato la richiesta di rigetto dell’impugnazione, in tal senso osservando che: il primo motivo Ł inammissibile per la genericità, oltre che per l’infondatezza delle deduzioni difensive, che hanno mancato di indicare quali aspetti della motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare fossero privi della valutazione autonoma; il secondo motivo Ł manifestamente infondato, stante la correttezza valutativa delle intercettazioni su cui i giudici della cautela hanno fondato la decisione; il terzo e il quarto motivo non sono fondati, poichØ dal complesso delle argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame emerge in modo inequivocabile l’apprezzamento della sussistenza della gravità indiziaria in merito al reato sub 3) e all’aggravante ex art. 416bis .1 cod. pen.
La difesa di COGNOME ha prodotto una memoria con motivi aggiunti in virtø della quale Ł tornata, in particolare, sul tema della verifica della gravità indiziaria relativa al reato associativo.
¨ stato specialmente evidenziato che l’unicità dell’indizio, riferito alla captazione del 18 giugno 2020, non può, per consolidata elaborazione interpretativa, sorreggere la valutazione della gravità indiziaria necessaria per l’applicazione della misura cautelare.
Il Procuratore generale ha ribadito nella requisitoria orale le conclusioni anticipate nella memoria, sollecitando il rigetto dell’impugnazione, i cui argomenti ha considerato inidonei a mettere in crisi l’analisi dei gravi indizi di colpevolezza esposta dal Tribunale per entrambi i delitti, per come configurati già nell’ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione ha dedotto doglianze prive di giuridico fondamento, per cui essa va rigettata.
Per quanto concerne il primo motivo, con cui la difesa ha denunciato l’apparenza della motivazione, in relazione alla prospettata violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen. da parte dell’ordinanza genetica, si rileva che il Tribunale del riesame non ha affatto eluso l’argomento, nØ lo ha trattato con motivazione soltanto apparente.
I giudici del riesame hanno escluso con argomenti sufficienti – e comunque adeguati rispetto alla prospettazione difensiva – che sussistesse il denunciato vizio di nullità dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, evidenziando che la censura prospettata era sia generica, sia comunque infondata, essendo stata caratterizzata – l’ordinanza applicativa – da una motivazione sintetica, ma adeguatamente articolata, con riferimento ai passaggi significativi a livello indiziario.
Invero, la risposta contenuta nell’ordinanza in verifica in punto di dedotta carenza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nel provvedimento applicativo della misura risulta congrua, sia per l’aspetto relativo alla genericità del rilievo, sia – in ogni caso in punto di sostanziale infondatezza dello stesso. Si sono evidenziate l’analisi della ‘corposa mozione cautelare’ effettuata dal Giudice per le indagini preliminare ha enucleato, riepilogandoli, gli elementi emergenti dall’attività di indagine aventi valenza ai fini della provvista indiziaria esprimendo un tratto netto della selezione e rielaborazione del materiale contenuto nella richiesta di misura cautelare, fra l’altro discostandosene con riferimento al delitto di estorsione contestato al capo 3) dell’imputazione provvisoria, ritenuto ascrivibile all’indagato dal giudice emittente soltanto in riferimento alla stadio del tentativo.
Orbene, sotto tali profili, l’esame dell’ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari rende chiara l’avvenuta disamina critica del tema della gravità indiziaria alla base della stessa, in quanto, se Ł vero che il provvedimento genetico, dopo aver riportato il succo della conversazione determinante e averne tratto la gravità indiziaria in merito al reato fine sub 3), ritenuto allo stadio del tentativo, ha poi, sia pure sinteticamente, ma con precisione e tenuto conto per il resto del contenuto delle richiesta del Pubblico ministero, riconnesso al contenuto della captazione analizzata – considerata dalle connotazioni autoevidenti – la valutazione della gravità indiziaria per il delitto associativo, traendone la conclusione che COGNOME NOME si occupava indubbiamente di attività estorsive per la RAGIONE_SOCIALE e aveva un livello alto nelle gerarchie mafiose, tanto da portare a compimento un’azione intimidatoria a COGNOME senza preavvisare NOME COGNOME.
Posta tale base valutativa espressa, direttamente e indirettamente, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, si ribadisce che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen., Ł osservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini, così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purchØ dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ha ritenuto gli stessi idonei a giustificare l’applicazione della misura (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, COGNOME, Rv. 288341 – 01): il Tribunale, nel ritenere l’ordinanza applicativa immune dal vizio denunciato, ha fatto retta applicazione di questo principio.
La doglianza va, quindi, disattesa.
3. Per ciò che concerne il secondo motivo, volto a denunciare la carenza o, comunque, la natura viziata della motivazione in punto di gravità indiziaria riferita al reato associativo, Ł opportuno segnalare, a integrazione di quanto esposto in parte narrativa, che il Tribunale del riesame, per la parte storica della vicenda, ha operato uno specifico richiamo allo svolgimento dell’argomento espresso nel tessuto dell’ordinanza applicativa, procedendo per il resto alla valutazione delle censure difensive.
In tale ambito, Ł stato puntualizzato che la gravità indiziaria a carico dell’indagato rinviene il principale aggancio nelle intercettazioni telefoniche e ambientali, di cui (dopo l’illustrazione della loro valenza dimostrativa, secondo articolate inflessioni in relazione alle affermazioni totalmente o parzialmente autoaccusatorie, da un lato, e alle affermazioni di natura etero-accusatoria, dall’altro) Ł stata evidenziata l’elevata forza indiziaria nel caso di specie.
Il fulcro della verifica Ł stato individuato nell’intercettazione delle conversazioni avvenute il 18 giugno 2020, la prima delle quali aveva visto come loquenti NOME COGNOME e il capo ‘ndrina NOME COGNOME, conversazione, svoltasi in RAGIONE_SOCIALE, in cui il primo avvisava il secondo che NOME, detto NOME, NOME doveva parlargli, mentre quella ulteriore, intercorsa direttamente tra COGNOME e COGNOME, aveva avuto espressamente ad oggetto la condotta dichiarata come commessa dall’indagato a scopo estorsivo ai danni di NOME COGNOME, operatore economico operante nel parmense, da tempo conosciuto da COGNOME, con cui aveva anche lavorato, condotta che aveva visto anche il compimento dell’atto intimidatorio dell’incendio dell’automobile di NOME COGNOME, sorella del suindicato imprenditore, avvenuto in RAGIONE_SOCIALE nella serata del 14 giugno 2020, senza previo avviso a COGNOME, manchevolezza che aveva formato oggetto della stessa conversazione, nel corso della quale COGNOME si era scusato di ciò.
La non breve conversazione, in tutto il suo complesso contenuto, Ł stata oggetto di analisi da parte del giudici del riesame che, non accogliendo le prospettazioni difensive, hanno ritenuto confermato il ruolo di piena partecipazione associativa dell’indagato, quale emissario della consorteria di ‘RAGIONE_SOCIALE in Parma, ricollegando la sua figura a quella che del medesimo soggetto aveva dato l’ordinanza applicativa della precedente misura cautelare in data 9 gennaio 2018, nel procedimento Stige: le sue stesse affermazioni, reputate univocamente sintomatiche della sua funzione di plenipotenziario della RAGIONE_SOCIALE in Parma, hanno condotto i giudici del riesame a ritenere attinta da gravità indiziaria la sua posizione quale partecipe attivo, in senso dinamico e funzionale, dell’organizzazione mafiosa per il tempo successivo a quello preso in considerazione dal precedente titolo.
Si Ł fatto notare (e ciò rileva anche in relazione alla disamina dei successivi motivi di ricorso) che proprio in ordine all’imputazione di cui al capo 3) nel provvedimento genetico si
era determinata la derubricazione a tentativo del delitto di estorsione aggravata, stante la mancata prova cautelare della realizzazione dell’evento, per il resto evidenziandosi che le affermazioni di COGNOME, per come captate, hanno dimostrato, oltre che la sua partecipazione al singolo episodio predatorio, la concreta capacità dell’indagato di disporre di uomini e mezzi anche in territorio calabrese, ad onta del dichiarato suo allontanamento dall’ambito cirotano, per l’attuazione di gravi atti intimidatori, quali quello realizzato ai danni dell’autovettura di NOME COGNOME.
A fronte dell’articolata spiegazione fornita dal Tribunale del significato da annettere ai vari passi della lunga conversazione captata e dell’interpretazione data agli snodi dei dialoghi, soprattutto quello inerente al colloquio fra COGNOME e COGNOME, con la conseguente affermazione della valenza indiziante del relativo contenuto, le lamentele addotte con il motivo in esame, pur come coniugate con l’allegazione, per l’autosufficienza, del testo della conversazione, da un lato, non evidenziano alcun tangibile travisamento del suo significante e, dall’altro, non dimostrano affatto la palese illogicità o l’irragionevolezza dell’interpretazione conferita dai giudici della cautela alle corpose affermazioni auto-indizianti espresse dall’indagato.
Occorre tenere conto che, quando il provvedimento impugnato abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si Ł svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L, Rv. 286599 – 01).
Nella stessa prospettiva, Ł da ricordare che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01, nel solco tracciato autorevolmente da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Orbene, nel caso in esame, non si rinvengono tangibili tracce di una qualche marcata illogicità o irragionevolezza dei giudici della cautela nell’interpretazione e nella valutazione del contenuto captativo, essendo al contrario – risultata la diversa lettura di tale contenuto proposta dal ricorrente (anche laddove ha proposto di valorizzare in senso liberatorio il riferimento al suo allontanamento dal territorio calabrese) contrassegnata dalla marcata rivalutazione dello stesso, mentre l’interpretazione data dai giudici della cautela delle affermazioni rese da COGNOME non appare, allo stato degli elementi riportati nel provvedimento, configurabile come eccentrica o estemporanea.
Circa, poi, l’obiezione della difesa, coltivata particolarmente nei motivi nuovi e nella discussione orale, relativa alla dedotta insufficienza di quello che essa inquadra come unico indizio, tale considerando la conversazione intercettata del 18 giugno 2020, occorre considerare che – a parte ogni altra precisazione in merito alla natura della captazione contenente affermazioni fatte contra se dalla persona indagata o imputata – si verte in ambito cautelare.
Ed Ł da ribadire che, secondo la linea esegetica condivisa dal Collegio, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, Ł sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità
dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, in quanto quelli necessari in questo subprocedimento sono i gravi indizi di colpevolezza, che non corrispondono agli indizi, intesi quali elementi componenti nel loro insieme il quadro probatorio idoneo a fondare il motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di cognizione piena, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., norma non richiamata dall’art. 273, comma 1bis , cod. proc. pen., essendo sufficiente la sola gravità indiziaria, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare il suindicato giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, non anche la precisione e la concordanza (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284262 – 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, COGNOME, Rv. 275805 – 01).
Per il resto, i giudici del riesame hanno evidenziato, anche con riferimento alla rilevanza del collegamento logico con il reato fine pure ascritto all’indagato e alla ritenuta pregnanza delle precise affermazioni direttamente rese da COGNOME a (NOME COGNOME, ossia a) colui il quale Ł considerato, nella medesima prospettiva accusatoria, il capo ‘ndrina di COGNOME, pure in relazione ai trascorsi associativi dell’indagato – il cui portato (lumeggiato dalla pregressa ordinanza emessa a suo carico in sede cautelare) non risulta, allo stato, dequotato dalla pendenza (nella fase del giudizio di rinvio) del corrispondente giudizio di accertamento – le ragioni per le quali hanno ritenuto raggiunta dalla gravità indiziaria la condotta di COGNOME quale partecipe alla suindicata associazione di tipo mafioso.
In particolare, si Ł valutato come tangibile e duraturo il contributo, dispiegatosi in senso dinamico e funzionale, da lui fornito all’organizzazione di ‘RAGIONE_SOCIALE (in tal senso non essendosi decampato dal principio, autorevolmente specificato da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01, in base al quale il comportamento previsto e sanzionato dall’art. 416bis cod. pen. si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi).
Anche il secondo motivo, di conseguenza, deve considerarsi infondato.
4. Trascorrendo all’esame della terza doglianza, tesa a censurare l’ordinanza impugnata per il dedotto vizio della motivazione in riferimento alla verifica della gravità indiziaria relativa al delitto di tentata estorsione sub 3), si Ł già constatato che, trattando dell’addebito inerente alla partecipazione associativa, i giudici del riesame hanno preso in considerazione, nel corrispondente discorso giustificativo, la condotta di COGNOME volta alla commissione dell’estorsione aggravata in danno di NOME COGNOME, tema trattato espressamente dall’indagato nell’ambito della captazione analizzata.
Va, in tal senso, puntualizzato che, pur non apparendo, l’ordinanza impugnata, aver dedicato un paragrafo apposito per confermare la gravità indiziaria relativa alla tentata estorsione aggravata, non può obliterarsi che il Tribunale del riesame, discorrendo, nel suo provvedimento, della sussistente autonomia della valutazione compiuta dal Giudice per le indagini preliminari, ha richiamato e motivatamente condiviso il ragionamento svolto nell’ordinanza genetica per avvalorare la natura confessoria di tale specifico reato da annettere alle affermazioni fatte direttamente dall’indagato nel corso della conversazione intercettata.
Si Ł anche argomentato nel senso che l’allontanamento dal territorio calabrese non aveva costituito per COGNOME il mezzo per distaccarsi dall’ambito mafioso cirotano, bensì la via per continuare nella pratica criminale sino ad attuare gravi intimidazioni, quali quella –
ascritta alla sua iniziativa – costituita dall’incendio dell’autovettura di NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME.
Mantenendo, dunque, ferma la derubricazione dell’imputazione provvisoria sub 3) – ai fini cautelari – al livello del tentativo, i giudici del riesame hanno ribadito, nel provvedimento al vaglio, con argomentazioni sufficienti e certo non illogiche, le ragioni della conferma del titolo per quanto concerne il reato fine.
La doglianza, pertanto, risulta priva di pregio giuridico.
Neanche il quarto motivo, che lamenta la mancata esposizione nell’ordinanza in verifica di specifiche considerazioni volte a sorreggere la gravità indiziaria afferente alla circostanza aggravante ex art. 416bis .1 cod. pen. del reato di cui al capo 3) dell’imputazione provvisoria, merita di essere condiviso.
Il ricorrente, limitando pure in tal caso la sua analisi a una lettura dell’ordinanza per compartimenti stagni, ha omesso di prendere atto che il Tribunale, in merito all’aggravante definita mafiosa, ha preso le mosse dal contenuto dell’ordinanza genetica, espressamente richiamato, contenuto che, circa la sussistenza della gravità indiziaria per questa circostanza aggravante, sia per l’aspetto del metodo, sia per quello dell’agevolazione, aveva espresso un preciso – e, quel che primariamente rileva, non contestato in modo specifico dal ricorrente – riferimento.
Nell’ordinanza applicativa, infatti, si era osservato che nessun dubbio poteva sussistere in merito alla corrispondente gravità indiziaria, tenuto conto del metodo adottato per esercitare il metus sulla vittima del reato, certamente mafioso (poichØ incendiare un’automobile per piegare le persone offese costituisce un gesto tipico della criminalità organizzata) e della concorrente funzionalità agevolatoria del reato stesso, in quanto l’azione di COGNOME era stata posta in essere nell’interesse del gruppo criminale, inquadrandosi essa nell’ambito delle corrispondenti dinamiche mafiose e dei rapporti di forza mafiosi insistenti sul territorio di interesse.
Al di là della critica relativa alla lamentata assenza del punto preciso in cui la gravità indiziaria inerente all’aggravante fosse stata trattata, il ricorrente non ha contrastato in termini specifici la sostanza di tali rilievi, recepita in modo argomentato dal Tribunale del riesame mediante il richiamo all’inquadramento dei fatti e all’analisi degli effetti giuridici compiuti nel provvedimento applicativo della misura cautelare.
Assodato quanto precede, si osserva che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, nØ sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull’argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01).
Questa essendo la cornice di principio entro cui va valutato il discorso giustificativo reso
dai giudici del riesame, occorre concludere che nessuna delle analizzate censure Ł risultata idonea a contrastarlo.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
A questa statuizione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese del procedimento.
Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME