Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2094 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2094 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Francavilla Fontana il 14/11/1986
Avverso l’ordinanza del 26/07/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il 05/02/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e altri, in ordine ai delitti di tentata estorsione aggravata in concorso (contestato al capo A) e di porto e detenzione illegale di armi in concorso (contestati al capo B).
Con ordinanza del 23/02/2024 il Tribunale per il riesame di Lecce, riqualificata la condotta di cui al capo A in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, ha annullato l’ordinanza genetica della misura.
Con sentenza n. 27822 del 04/07/2024 la Seconda sezione di questa Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale per il riesame, per totale mancanza di motivazione in ordine all’annullamento del titolo cautelare relativo alle fattispecie contestate al capo B e per difetto di motivazione in ordine alla riqualificazione del delitto contestato al capo A.
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale per il riesame di Lecce, in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha confermato la riqualificazione del reato di cui al capo A e ha disposto, in relazione a delitto di cui al capo B, l’applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, della misura degli arresti domiciliari.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la convocazione in un luogo appartato, con un pretesto, dell’imprenditore NOME COGNOME al fine di pretendere, con la minaccia di ammazzare lui e la sua famiglia, l’ultimazione dei lavori edili intrapresi configuri un atto di esercizio arbitrario di una pretesa astrattamente tutelabile.
Ha, poi, ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine ai delitti di cui al capo B in base alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che ha riferito che i soggetti presenti all’incontro erano cinque, che uno di essi esibiva una pistola, mentre un’altra arma era verosimilmente occultata sotto maglietta di un altro soggetto «a giudicare dalla forma che traspariva». Uno dei soggetti presenti all’incontro era certamente il ricorrente.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando un unico motivo di annullamento, per difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria dei reati di cui agi artt. 2, e 7 I. armi.
Nella prospettazione difensiva, l’ordinanza impugnata indica solo come verosimile presenza di un’arma occultata da una maglietta da parte di uno dei partecipi all’incontro e, in ogni caso, non motiva in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente dell’esistenza di dette armi e alla loro esibizione a fini intimidatori.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
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Preliminarmente si osserva che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nel caso di specie la motivazione dell’ordinanza impugnata sfugge alle censure dedotte con l’atto di ricorso, con cui il ricorrente propone una diversa, e inammissibile, lettura degli elementi di prova.
Il Tribunale, infatti, ha ricostruito i fatti nei termini sopra riportati, rilevan che l’esibizione delle pistole ha avuto una finalità palesemente intimidatoria. Essa, del resto, è coerente con il tenore delle minacce di morte proferite, estese alla famiglia della persona offesa. La potenziale inconsapevolezza del ricorrente circa l’esibizione minatoria delle pistole non è sostenibile alla luce della sua presenza a tutta la sequenza descritta dalla vittima. Né è stata dedotta una sua possibile presenza casuale sul luogo dell’imboscata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen., poiché l’efficacia dell’ordinanza impugnata era stata sospesa fino alla sua definitività.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle c=c ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
CD: GLYPH
Così deciso il 18/12/2024.