Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37367 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37367 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. sentito l’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha confermato l’applicazione della misura custodiale di maggior rigore nei confronti di NOME COGNOME, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 30 del 1990, aggravato dall’agevolazione di cui all’art. 416-bís.1 cod. pen.; tant la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina concordata in favore di NOME COGNOME, agevolando e in tal modo rafforzando l’attività dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE operativo su territorio di Pomigliano D’arco.
Propone ricorso la difesa dell’indagato e adduce due diverse censure suscettibili di una disamina unitaria, perché dirette a contestare il giudi gravità indiziaria, viziato, ad avviso della difesa, sia sotto il versante della tenuta argomentativa, inficiata per effetto di una lettura travisata, anch omissione, degli elementi di indagine, sia in ragione di una erronea interpretazio del dato normativo e processuale di riferimento.
In particolare, il Tribunale, dopo una lunga premessa COGNOME a precisa l’ambito di operatività e il grado di conflittualità emerso dCOGNOME indagini tra due camorristici (COGNOME COGNOME COGNOME), operativi anche nel settore del narcotraffi ambiti territoriali sovrapponibili – premessa che la difesa sottolinea come priva precisazioni al possibile coinvolgimento in tale quadro di riferimento COGNOME posizio del NOME-, avrebbe dato rilievo al portato di una intercettazione o meglio ad una frazione del dialogo intercettato, letto e interpretato senza considerar complessivo contesto indiziario offerto dal più ampio tenore delle conversazioni intercettate acquisite riguardanti i rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE stesso, all’evidenza espressione di una conflittualità incompatibile con l’acco illecito prospettato dall’accusa e validato dai giudici della cautela.
In particolare, ad avviso della difesa, anche la quota parte di dialogo capta non sarebbe tale da dare conto, in termini di gravità indiziaria, di un conse prestato dal ricorrente rispetto COGNOME cessione contestata, della quale peraltr sarebbero stati precisati i costituti tipici (non emergendo adeguati riferim rispetto COGNOME relativa consegna, al luogo ove operarla, al prezzo pattuito, COGNOME effettiva natura della sostanza oggetto della fornitura assertivamente concordata
In ogni caso sarebbe stata integralmente pretermessa la restante parte d dialoghi captati, successivi al confronto tra cessionario e cedente, destina disvelare un contesto altamente conflittuale tra i due asseriti poli negoziazione illecita, poco compatibile, sul piano logico con l’ipotizzato accordo precedenza raggiunto, così da rendere ancora più illogica la valutazione indiziari riferita al tratto di conversazione captato unicamente apprezzato a sostegno del misura adottata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2.Giova premettere che la difesa dell’indagato, nel proporre riesame, non ha formulato alcun rilievo specifico, limitandosi COGNOME mera interposizione del gravam cautelare privo della deduzione di motivi.
Innanzi al Tribunale, non è stata poi depositata alcuna memoria COGNOME puntualizzare i motivi di impugnazione: solo a verbale la difesa ha contestat peraltro apoditticamente, il portato indiziario del colloquio captato apprezz prima dal giudice AVV_NOTAIO le indagini preliminari e ora dal Tribunale nel sostenere giudizio di gravità indiziaria.
Ne emerge, con evidenza, l’inammissibilità delle censure che fanno leva su dati indiziari – le intercettazioni inerenti a colloqui diversi da quello occorso ricorrente e NOME COGNOME apprezzato dai giudici della cautela nel riten raggiunto l’accordo relativo COGNOME cessione in contestazione- rimasti estranei
disamina di merito sottoposta al Tribunale del riesame, trattandosi di questio valutative non suscettibili di verifica, per la prima volta, in sede di legittimit
3.Limitando, dunque, il perimetro del controllo demandato a questa Corte COGNOME sola logicità della lettura riguardante il materiale indiziario apprezzat Tribunale, emerge con immediatezza la manifesta infondatezza delle residue doglia nze prospettate dal ricorso.
La decisione gravata, infatti, da adeguatamente conto del contesto, inerent al narcotraffico, riguardante il dialogo captato- occorso tra il ricorrente e NOME COGNOMECOGNOME, apprezzato a sostegno del giudizio di gravità indiziaria, aspetto p vero mai contestato dCOGNOME difesa; mette anche in luce la scaturigine iniziale di confronto, i.e. l’affronto patito dal NOMENOME NOME da uno degli uomini dei COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME gestione di una piazza di spaccio.
3.1. In questa cornice di riferimento, il tenore letterale del dialogo mess evidenza dai giudici della cautela, ad avviso di questa Corte, lascia traspari presenza di un accordo raggiunto tra i due interlocutori in termini di immedia evidenza, vieppiù se ci si pone nell’ottica propria della verifica cognitiva pro del giudizio cautelare.
La stessa difesa, a ben vedere, non contesta che l’interlocuzione in question dia conto di una richiesta proveniente da COGNOME COGNOME al ricorrente men per altro verso, che si discuta di cocaina (in tal senso i riferimenti COGNOME sosta cucinare, fornita in “pietra” e dunque ancora non lavorata), che ne risulti preci la quantità (duecentoventi/duecentotrenta grammi) e che il ricorrente ne abbi dichiarato una disponibilità immediata, sono tutti elementi logici affatto sindaca perché dotati di auto-evidenza indiziaria.
Né può dubitarsi della riscontrata sussistenza degli estremi di un accord raggiunto tra i due poli della negoziazione illecita: la proposta veicolata COGNOME è incontroversa e ad essa segue, come anticipato, una pront dichiarazione di disponibilità da parte del cessionario, sintomo logico di u condivisione non altrimenti contraddetta dal dato captato, che non lascia emergere elementi che possano deporre per un dissenso manifestato dal cedente, a differenza di quanto sostenuto dCOGNOME difesa.
La circostanza, poi, che per la configurabilità del reato in questione sufficiente lo scambio di consensi supportato dCOGNOME disponibilità della sostan essendone indifferente la successiva consegna, è aspetto che rend definitivamente inconferenti le critiche prospettate dal ricorso sul tema; di con la conflittualità riguardante la scaturigine del contatto tra i due interlo (l’unica da considerare in questa sede tra quelle rimarcate perché immediatamente ricavabile dal tenore della decisione gravata) non si pone in termini
inconciliabilità logica rispetto COGNOME lettura privilegiata dai giudici della c perché di fatto superata dal successivo tenore del colloquio captato, ricostruito termini sopra rappresentati.
Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art 6 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda COGNOME cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dis att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 08/10/2025