Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23834 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAGLIARI il 15/09/1961
avverso l’ordinanza del 06/12/2024 del TRIB. LIBERTA di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari, sezione per il riesame, che il 6/12/2024 ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che in data 23/11/2024 aveva disposto nei suo confronti l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di r aggravata dall’essere il fatto commesso da più persone riunite e travisate e con uso di armi a danni di una coppia di coniugi titolare di un esercizio commerciale operante nel settore del gioc scommesse, fatto nel quale viene contestato al ricorrente di aver svolto il ruolo di “pa partecipando anche alla fase preparatoria del delitto.
A sostegno del ricorso ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, la violazione dell’art 273 comma 1 cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., ed il vizio motivazione in ordine alla ritenuta gravità degli indizi a carico del ricorrente, laddove con d “salti motivazionali” si sarebbe riconosciuto un solo indizio, costituito dall’accertato posses uso, da parte del ricorrente, della Toyota Yaris immortalata a più riprese dalle telecame nell’abitato di Quartu, di Monserrato e di Sestu nelle ore antecedenti il delitto d all’imputazione cautelare, per di più omettendo di dare risposta alle censure avanzate dalla difes con memoria difensiva.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a proporre una diversa valutazione deg elementi indiziari valutati adeguatamente e logicamente dal Tribunale del riesame, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo di questo, giacché il ricorrente assume che il compendio indiziario si fonderebbe unicamente sul possesso, da parte del Camba, dell’autovettura Toyota Yaris a bordo della quale sarebbe stato videoregistrato più volte, il gio della rapina di cui si tratta nella zona del delitto.
L’ordinanza impugnata, invece, ha riconosciuto gravi indizi della partecipazione attiva de Camba alla rapina ai danni di un esercizio di gioco-scommesse nel comune di Sestu, sia nella fase preparativa del delitto che in quella esecutiva, con funzioni di palo, sulla base di una plur di elementi, acquisiti dall’analisi delle immagini tratte dagli impianti di videosorveglian comuni di Quartu Sant’Elena e Monserrato: a) dapprima, alle ore 13,00 del giorno dei fatti veniva ripreso alla guida della sua vettura, con il coindagato COGNOME sul sedile passeggero ed COGNOME che seguiva a bordo di uno scooter anch’esso provento di furto, mentre i tre andavano ad occultare uno degli scooter che sarebbe poi stato utilizzato per l’azione criminosa; b) più ta circa un’ora prima della rapina, veniva invece ripreso mentre a bordo della sua Toyota Yari riaccompagnava il COGNOME ed il COGNOME a riprendere il motociclo che sarebbe stato utilizzato per la rapina; c) effettuava poi diversi passaggi a bordo della sua vettura di fronte al centro scommess di cui si tratta; d) circa mezz’ora prima del delitto veniva ripreso mentre camminava a piedi fronte al centro scommesse, circostanza interpretata senza vizi logici dall’ordinanza impugnat
come un ultimo controllo per dare via libera ai complici; e) infine, pochi secondi dopo l’ingre del terzo rapinatore nel centro scommesse, effettuava a bordo della sua autovettura un ultimo
passaggio di fronte al luogo del delitto.
Il ricorso, riducendo genericamente gli indizi a carico del COGNOME all’accertato possesso ed uso, da parte di questo, della Toyota Yaris ripetutamente ripresa il giorno dei fatti nei press
centro scommesse, non si confronta con la pluralità degli indizi offerti, invece, dalle riprese videocamere, offrendo una diversa valutazione delle circostanze, in gran parte omesse dal
ricorso ed invece esaminate senza vizi logici dal giudice di merito, che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a car
dell’indagato, con una valutazione degli elementi indizianti congrua rispetto ai canoni della log e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4,
26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME e altri, Rv.
237475), valutazione in alcun modo scalfita dai pregressi rapporti con i coindagati COGNOME e
COGNOME che il ricorrente riferisce di aver menzionato nella sua memoria difensiva, peraltro valut anche nell’ordinanza impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. co proc. pen.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
L’estensore GLYPH
Il Pre dente