Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN LUCIDO il 09/03/1958
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME I e/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
GLI AVVOCATI COGNOME E COGNOME CHIEDONO L’AMMISSIBILITA DEL RICORSO.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, con la quale è stato rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza applicativa misura cautelare inframuraria, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reat cui dell’ art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, per aver detenuto 5 grammi di marijuana e complessivi 72 grammi di cocaina, rinvenuti all’interno della sua abitazione.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e viol di legge in ordine alla sussistenza di gravi indizi sulla finalità di spaccio dello stup rinvenuto, posto che il giudice ha preso in considerazione il solo dato quantitativo e il n di dosi ricavabili, senza prestare attenzione alla deduzione difensiva relativa all’assunzione stupefacente per finalità terapeutiche e lenitive del dolore fisico, come comprov documentazione sanitaria prodotta in giudizio. Evidenzia il ricorrente che non è stato rinvenu all’interno dell’abitazione, unitamente allo stupefacente, nè materiale di imbustamento, agendine con annotazioni di fornitori e di compratori, elementi da cui il giudice avrebbe po agevolmente desumere la finalizzazione dello stupefacente allo spaccio, in assenza di altri in univoci. Il giudice ha considerato un solo indice rivelatore dello spaccio, ossia il rinven del bilancino, sebbene tale strumento di pesatura, rinvenuto all’interno dell’abitazione, adibito a uso domestico.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alle esigenze cautelari, evidenziando che la misura degli arresti domicil con il conseguente obbligo di non comunicare con nessuno e di restare in casa, ben potrebbe prevenire il rischio che l’attività di spaccio possa essere proseguita in ambito domestico. Ma in sintesi, una effettiva valutazione dell’attualità del pericolo.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legitt investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla co del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logi giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, viz
di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazio peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giu riesame abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivaz riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai pri diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze investigative. La richiesta di riesame infatti, come mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la vali dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 cod. proc. pen presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivaz della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve per conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli ar cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronun cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabili ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino).
2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tut deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell’ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, la giudice di merito ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal consistente quantit stupefacente detenuto (5 grammi di marijuana e 72 grammi di cocaina), dalla diversità d stupefacente detenuto, dal rinvenimento di strumenti di pesatura.
Peraltro, il giudice di merito ha osservato che il Tundis non si è qualificato tossicodipen né l’asserto relativo al disturbo fisico lamentato, ragione per il quale egli asserisce di ass lo stupefacente per scopo terapeutico, risulta comunque supportato da alcuna documentazione sanitaria.
Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi del regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun m censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qual in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice del riesame, con conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze investigative agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità 25/11/1995, COGNOME, Rv.203767).
2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Ca 02/08/1996, COGNOME). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazio all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidon non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, COGNOME, Rv. 19 Cass. 26/05/1994, COGNOME, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel meri relative statuizioni.
3.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Dalla declaratoria inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna d ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Casa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, Disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023
Il Consigliere estensore