Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16059 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16059 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIRO MARINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 16 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti donniciliari nei confronti di NOME COGNOME emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catanzaro in relazione al reato di devastazione e saccheggio (art. 419 cod. pen.) aggravato ex art 416-bis.1 cod. pen., e per la ricettazione e porto di armi clandestine, commesso il 14 agosto 2022.
In particolare, era accaduto che la notte del 14 agosto verso le ore 2.00 persone non identificate nell’immediatezza avevano esploso colpi di arma da fuoco in direzione di due autovetture riconducibili alla famiglia COGNOME. L’episodio aveva
generato la reazione di NOME e NOME COGNOME, che nell’immediatezza si erano recati presso l’abitazione di NOME COGNOME, che ritenevano essere l’autore del reato. All’esito di una discussione con questi NOME COGNOME aveva schiaffeggiato COGNOME.
Questi allora, alle 3.00 di notte, aveva radunato rapidamente presso la propria abitazione alcuni conoscenti, con cui era poi partito per una spedizione punitiva in danno della famiglia COGNOME. Un gruppo di uomini, guidato da COGNOME, e di cui era stato ritenuto far parte anche l’odierno ricorrente, aveva allora sparato verso l’abitazione della famiglia COGNOME e danneggiato le autovetture con spranghe in ferro.
Il fatto sarebbe stato originato da preesistenti dissidi tra la famiglia COGNOME e la famiglia COGNOME.
L’attuale ricorrente era stato individuato essere parte del gruppo che aveva partecipato alla spedizione perché riconosciuto come uno degli autori del reato da quattro delle vittime (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), e perché dalle immagini delle telecamere di sorveglianza emerge che alle 2.33 si reca alla convocazione presso l’abitazione di COGNOME.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce erronea inosservanza legge penale e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe risposto alle deduzioni svolte dalla difesa con i motivi di riesame in cui lamentava che la posizione del ricorrente non compariva nell’ordinanza cautelare essendo un puro calco degli argomenti usati per gli altri coindagati.
Con il secondo motivo deduce erronea inosservanza legge penale e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi dei reati in materia di armi, in quanto la gravità indiziaria sarebbe stata desunta da immagini delle telecamere di sicurezza da cui si vede COGNOME portare qualcosa, il Tribunale ha ritenuto fosse qualcosa di pesante, ma da un video non si può calcolare la pesantezza di un oggetto.
Con il terzo motivo deduce erronea inosservanza legge penale e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi del reato di devastazione, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto esistenti i gravi indizi nonostante che il ricorrente on sia stato trovato sui luoghi; inoltre, non emergerebbe l’aggravante dell’art. 416bis.1 cod. pen. in quanto la circostanza che COGNOME, dopo il primo raid, si sia recato lui stesso a casa dei COGNOME dimostrerebbe che lo stesso non ha avuto alcuna paura.
Con il quarto motivo deduce erronea inosservanza legge penale e vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, perché non è spiegato da cosa possa derivare l’attualità del pericolo della commissione di ulteriori reati, la motivazione è oggetto di una clausola di stile.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato nota scritta di conclusioni con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, in cui ci si lamenta che il Tribunale non avrebbe risposto alle deduzioni svolte dalla difesa con i motivi di riesame in cui si sosteneva che la posizione del ricorrente non emergeva dall’ordinanza cautelare, è manifestamente infondato.
Il motivo, infatti, è generico. Esso non riproduce la memoria cui fa riferimento e non indica in quale punto la dedotta mancanza di autonomia abbia prodotto una concreta lesione della posizione dell’indagato.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, qualora la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione” (Sez. 2, Sentenza n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001), individuando anche a carico del ricorrente un onere di indicare le parti della motivazione della ordinanza genetica attinte dal vizio (Sez. 1, Sentenza n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 277496: “in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali
detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate).
Il secondo motivo, in cui si censura la motivazione del Tribunale del riesame nella valutazione dei gravi indizi a carico del ricorrente in punto di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, è infondato.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in materia cautelare la disamina delle censure articolate va effettuata nell’alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì dev dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01; Sez. 1, n. 23270 del 21/01/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01).
Sotto questo profilo, la censura contenuta nel motivo di ricorso, in cui si evidenzia che dalle immagini non è possibile verificare se l’oggetto che passa di mano anche a COGNOME sia un’arma, non è in grado di viziare il percorso logico dell’ordinanza cautelare, in cui si individuano i gravi indizi del reato in questione nella circostanza che le vittime, o almeno parte di esse, abbiano riconosciuto in COGNOME una delle persone che sparavano verso la loro abitazione. In particolare, nell’ordinanza cautelare si riportano le dichiarazioni rese da COGNOME NOME che dichiara di aver visto “con delle armi in mano e che sparavano COGNOME NOME e tale COGNOME NOME“. Questa parte del percorso logico dell’ordinanza è sufficiente per sostenere la motivazione della stessa in punto di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati nel capo a) dell’imputazione provvisoria ed induce a giudicare infondato il motivo di ricorso.
E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, in cui si contesta la valutazione dell’esistenza dei gravi indizi del reato di devastazione, in quanto il Tribunale
avrebbe ritenuto esistenti i gravi indizi nonostante che il ricorrente non sia stato trovato sui luoghi; inoltre, non emergerebbe l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto la circostanza che COGNOME, dopo il primo raid, si sia recato lui stesso a casa dei COGNOME dimostrerebbe che lo stesso non ha avuto alcuna paura.
La prima parte del motivo è inammissibile per genericità nella parte in cui contesta il titolo di reato, perché sviluppa un argomento soltanto in fatto (in ordine alla presenza dell’indagato sui luoghi subito dopo il fatto), e non contiene argomenti in diritto. In fatto il Tribunale del riesame ha tratto i gravi indizi colpevolezza dalla circostanza che lo stesso sia stato espressamente riconosciuto dalle vittime come uno dei componenti della spedizione punitiva; la circostanza che COGNOME non sia poi tra le persone identificate dai Carabinieri subito dopo l’episodio criminoso non vizia di illogicità la ordinanza impugnata, atteso che lo stesso può essersi allontanato dal luogo del fatto dopo aver commesso il reato e prima dell’arrivo dei Carabinieri, a differenza di altri complici che hanno scelto di rimanere sul lungomare anche dopo aver commesso il crimine.
Non è fondato neanche il secondo argomento contenuto nel motivo di ricorso, che censura la decisione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha riconosciuto l’esistenza dell’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata, in modo non illogico, ha attribuito rilievo decisivo a tal fine alle modalità plateali con cui è stato commesso il reato, la notte di Ferragosto, in luogo prossimo al lungomare, con uno spiegamento di uomini che mima l’espressione di un potere mafioso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637).
L’argomento speso in ricorso, secondo cui il primo a non essere stato intimidito dall’aggressione è lo stesso COGNOME, che si è recato presso l’abitazione di COGNOME e lo ha schiaffeggiato, oltre a non essere conferente con il reato attribuito all’imputato, che è stato commesso dopo questo episodio, nella seconda parte della spedizione punitiva, e non prima, è anche irrilevante, posto che il riconoscimento dell’aggravante dipende dalle modalità della condotta, funzionali a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, Sentenza n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222), e non dalla maggiore o minore attitudine del soggetto passivo a farsi condizionare dalla stessa.
Non è fondato neanche il quarto motivo, in cui si censura la motivazione della ordinanza dedicata alla valutazione delle esigenze cautelari.
In ricorso ci si lamenta che il Tribunale del riesame abbia usato una motivazione di stile, che non prende in considerazione la reale situazione del ricorrente, ma in realtà la motivazione della ordinanza ha una struttura logica congruente, perché essa parte dall’applicabilità della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e sostiene in modo coerente che non esistano elementi per superarla in quanto, in ragione del comportamento tenuto (sparare colpi di arma da fuoco sulla pubblica via, a pochi passi dal lungomare), non è formulabile nei confronti di COGNOME una prognosi di autodisciplina che consenta l’applicazione di una misura minore. Anche su tale punto l’ordinanza, pertanto, resiste alla censura che le è stata mossa.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023.