Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26712 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
La Greca NOME, nato a Mussomeli il 23/02/1989
avverso l’ordinanza del 14/03/2025 del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni dell ‘ NOMECOGNOME che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che avvocato NOME COGNOME difensore di La Greca
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME COGNOME con quella degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Al ricorrente, in particolare, è stato contestato di avere in più occasioni ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore dell’associazione capeggiata da NOME COGNOME nel periodo dal 22 novembre 2023 al 14 dicembre 2023.
Avverso la suddetta ordinanza il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione e motivi aggiunti.
2.1. Con il ricorso viene dedotto un unico motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in quanto il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, sarebbe un acquirente e non un fornitore di sostanza stupefacente. La scritta ‘ Dom ‘ , apposta in una sorta di libro mastro all’interno di un magazzino di pertinenza di altro coindagato, non sarebbe univocamente riconducibile a NOME COGNOME e, ogni caso, la modesta cifra (meno di 2.000 euro) accanto ad essa riportata si presterebbe alla lettura alternativa proposta, ossia che si tratti di una somma dovuta da La Greca, in qualità di acquirente.
Del resto, non esisterebbe alcun filmato che cristallizza la cessione di stupefacente da parte del ricorrente e la polizia giudiziaria avrebbe utilizzato il dispositivo della discarica comunale per estrapolare dei fotogrammi da cui nulla si evincerebbe.
Sarebbe inoltre errata l’interpretazione dell’intercettazione del 06/12/2023 da cui emerge, piuttosto, che altro soggetto, e non il ricorrente, avrebbe portato stupefacente da preparare per la consegna.
Né sarebbe riferibile al ricorrente la fornitura del 22/11/2023 in quanto il presunto incontro con NOME COGNOME è avvenuto alle 08:10 e solo alle successive 15:14 altri soggetti hanno discusso della qualità dello stupefacente che, dato il lungo lasso temporale intercorso, potrebbe essere stato fornito da chiunque.
Quanto all’episodio del 05/12/2023 la difesa rileva che nulla consente di ritenere che l’involucro di cui era in possesso NOME COGNOME ripreso dalla telecamera collocata all’interno dell’abitacolo della sua auto fosse cocaina e fosse stato consegnato dal ricorrente.
2.2 Con i motivi aggiunti la difesa rileva anche agli atti vi è un filmato del 05/12/2023, ore 08:25, che riprende un incontro presso la discarica comunale di Agira, in occasione del quale il ricorrente ha ricevuto una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.
Vengono poi ripresi e approfonditi gli argomenti già svolti con il ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del
riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il Tribunale per il riesame, dopo aver dato conto della struttura dell’associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a NOME COGNOME, ha ripercorso analiticamente il quadro indiziario a carico del ricorrente in relazione a tutti gli episodi oggetto di contestazione. Nell’arco di tempo considerato sono state intercettate numerose conversazioni e, anche grazie al sistema GPS, sono stati accertati numerosi incontri tra NOME COGNOME e il ricorrente, avvenuti principalmente presso la discarica ove quest’ultimo lavorava. Gli incontri, della durata di pochissimi minuti, hanno tutti avuto ad oggetto, secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata, cessioni di sostanza stupefacente.
Quanto alla dicitura ‘ Dom ‘ il Tribunale ha rilevato che non può che essere riferita al ricorrente in mancanza di qualsivoglia altro contatto di assuntori, sodali, fornitori che potesse essere indicato con tale formula.
I commenti degli indagati in ordine alla droga ceduta il 22/11/2023 non possono che essere riferiti a La Greca essendo quella l’unica fornitura registrata nella giornata. Gli episodi del 29/11/2023 e del 01/12/2023, che non sono oggetto di specifica contestazione, si sono svolti con modalità collaudate in esito ad un incontro presso la discarica, dove verosimilmente il ricorrente occultava la sostanza, con consegna dello stupefacente poi da distribuire tra i vari pusher (pagine 6 e 7 ordinanza impugnata)
Quanto all’episodio del 05/12/2023 dall’ordinanza emerge che la polizia giudiziaria appostata nei pressi della discarica ha direttamente percepito le condotte di ricezione di denaro e di cessione di sostanza stupefacente da parte del ricorrente in favore di NOME COGNOME e tale dato, secondo la condivisibile valutazione del Tribunale, ha una valenza indiziaria così forte da rendere superflua qualsiasi interpretazione alternativa in ordine alla telefonata avvenuta il giorno successivo.
L’ inammissibilità del ricorso determina anche l’inammissibilità dei motivi aggiunti, che sarebbero, comunque, di per sé inammissibili perché con essi la difesa si limita a introdurre, per la prima volta in sede di legittimità, l’esistenza di un filmato che chiede alla Corte di visionare.
All ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2025.