Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7570 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7570 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi e insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 24 luglio 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 24 giugno 2025 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 416bis cod. pen. (capo 1), 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416bis .1 cod. pen. (capo 38), 23 l. 110 del 1975 e 416bis .1 cod. pen. (capo 39) e 648 e 416bis .1 cod. pen. (capo 40).
NOME COGNOME Ł sottoposto a indagini in relazione alla condotta di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, per la detenzione di stupefacenti e di una pistola tipo ‘revolver’ TARGA_VEICOLO special nonchØ per la ricettazione della stessa arma.
Il primo Giudice ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato facendo riferimento ai servizi di avvistamento effettuati, al contenuto delle conversazioni intercettate e sulla base del verbale di sequestro delle sostanze stupefacenti e dell’arma.
Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto riesame rilevando che dalle indagini non sarebbero emersi elementi dai quali poter desumere che l’indagato partecipasse all’associazione e che le sostanze e l’arma rinvenute nell’edificio fossero effettivamente nella sua disponibilità.
Il Tribunale, fatto riferimento ad alcune delle conversazioni intercettate e alle ulteriori attività investigative effettuate, ha ritenuto infondate entrambe le censure e ha quindi respinto il riesame e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza impugnata.
Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
5.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui ai capi 38), 39) e 40) in quanto il Tribunale non si sarebbe adeguatamente confrontato con gli argomenti illustrati nella memoria depositata dalla difesa e, di fatto, avrebbe fondato la gravità indiziaria su una unica frase contenuta in una intercettazione in cui il generico riferimento a ‘NOMENOME non risulterebbe decisivo.
5.2. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento per omissione degli elementi a favore offerti nella memoria difensiva, in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato associativo di cui al capo 1).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Nel due motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui ai capi 38), 39) e 40) e, anche con riferimento al travisamento per omissione degli elementi a favore offerti nella memoria difensiva, quanto al reato associativo di cui al capo 1).
Le doglianze sono infondate.
2.1. In premessa appare opportuno ricordare che in tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non Ł possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
2.2. La motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui ai capi 38), 39 e 40), seppure contenga l’errata affermazione preliminare che la sussistenza della gravità indiziaria quanto ai reati
fine non farebbe parte delle doglianze difensive, Ł nel complesso logica e completa.
Il Tribunale, con il rinvio a quanto dettagliatamente indicato nell’ordinanza di primo grado e con lo specifico riferimento al ritrovamento della pistola e della droga e al contenuto della conversazione intercettata tra COGNOME e NOME, infatti, ha indicato in termini adeguati gli elementi sui quali si fonda la ritenuta conclusione in termini di qualificata probabilità di colpevolezza richiesta dallo standard dimostrativo per la fase cautelare.
Ciò anche considerato l’identificazione del soggetto che aveva la disponibilità di quanto rinvenuto, ‘NOME‘, con il ricorrente, fondata sulla identità del nome di battesimo, sull’accertato rapporto di collaborazione esistente con COGNOME e con la valorizzazione della coincidenza del luogo di residenza, appare coerentemente giustificata (cfr. pag. 15 del provvedimento impugnato). Ciò senza che la difesa abbia dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato nØ abbia assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l’eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, COGNOME, Rv. 241023).
Sul punto, d’altro canto, «va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione Ł motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724). Per cui Ł possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. COGNOME, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, COGNOME, Rv. 237994).
2.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto al vizio di motivazione, dedotto anche con riferimento al travisamento per omissione degli elementi a favore offerti nella memoria difensiva, in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato associativo di cui al capo 1).
Anche in ordine al reato di cui all’art. 416bis cod. pen., diversamente da quanto indicato nel ricorso, il Tribunale del riesame ha dato atto delle censure sollevate, ora sostanzialmente reiterate, e ha esposto in termini adeguati e coerenti gli elementi sui quali si fonda la conclusione circa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
Con lo specifico e articolato riferimento ad alcuni episodi (a pag. 8, la partecipazione alla scorreria del 27 giugno 2023) e al contenuto di numerose conversazioni intercettate (a pag. 9 alcuni dei soggetti coinvolti parlano di NOME, anche indicandone il cognome, come la persona che ha riscosso 500 euro; a pag. 10 in cui lo stesso COGNOME parlando con COGNOME dà conto di avere ricevuto una somma; a pag. 10 e seguenti relative alla partecipazione del ricorrente al summit del 6 novembre 2023 nel quale si parla di due vicende intimidatorie; a pag. 13 quanto al ruolo fiduciario ricoperto), infatti, il giudice del riesame ha evidenziato le fonti di prova ritenute coerentemente significative quanto ruolo attivo e alla posizione avuta dall’indagato nell’associazione oggetto di contestazione.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME