Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMEnato a Lamezia Terme il 2 febbraio 1996; ies avverso l’ordinanza del 26 novembre 2024 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha conduso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di cui all’art. 58 quater cod. pen., oggetto della provvisoria incolpazione formulata dal Pubblico Ministero.
Ricorre per cassazione l’imputato con un unico motivo d’impugnazione, d’impugnazione, deducendo l’insussistenza dei gravi indizi di reato (ritenuti dal
Tribunale senza considerare le censure difensive) e, comunque, le prevalenti esigenze familiari rilevanti ai sensi del quarto comma dell’art. 275 del codice di
procedura penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, complessivamente, infondato.
Il motivo afferente al profilo strettamente cautelare è inammissibile, in quanto, con successiva ordinanza del 29 gennaio 2025, la misura cautelare è stata
revocata ed il COGNOME immediatamente liberato e tanto determina il venir meno dell’interesse a censurare, sotto il profilo in precedenza evidenziato, il relativo
provvedimento applicativo.
Infondato, invece, il motivo afferente alla sussistenza dei gravi indizi di reato, in quanto, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, l’ordinanza impugnata
indica con precisione tutti gli elementi sui quali è stata fondata la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di reato, incentrandosi, principalmente, l’impianto
accusatorio, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sulle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato presso l’Ospedale di Lamezia Terme, sulle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria intervenuta all’interno dei locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lannezia Terme e sul riconoscimento effettuato dal sanitario aggredito dinanzi alla polizia giudiziaria.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11 marzo 2025