Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33384 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33384 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA i N 1-31vs s i
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avvocato COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del 22 novembre 2023, il Tribunale del riesame di Palermo confermava il provvedimento del 9 novembre 2023, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in relazione al reato di omicidio volontario pluriaggravato, commesso in danno di NOME COGNOME, nonché al connesso reato in materia di armi.
In particolare, quanto al delitto più grave, si contestava all’indagato di aver ucciso il COGNOME con diversi colpi di arma da fuoco verso le ore 00.30 della notte del 4 novembre 2023, mentre la vittima, terminato da una decina di minuti il suo turno di lavoro di cameriere presso il ristorante “RAGIONE_SOCIALE“, sito a Palermo i INDIRIZZO, si stava allontanando dal locale, percorrendo a piedi la vicina INDIRIZZO.
1.1. Ad avviso del Tribunale, i gravi indizi a carico dell’indagato si ricavavano, anzitutto, dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, da cui emergeva che l’autore del fatto aveva seguìto a breve distanza il COGNOME fin dal momento in cui questi stava percorrendo INDIRIZZO, pedinandolo per circa 9 minuti fino al luogo del delitto.
Nel dettaglio, alle ore 00.21, un soggetto indossante un giubbotto nero con cappuccio col bordo di pelliccia, pochi secondi dopo il transito a piedi del BOUJEMAI in INDIRIZZO, era uscito dal locale “RAGIONE_SOCIALE“, sito al numero INDIRIZZO della stessa via, poco distante dal ristorante “RAGIONE_SOCIALE“, avviandosi nella stessa direzione della vittima fino alle successive 00.30; a questo punto, dopo aver pedinato a breve distanza il COGNOME, l’inseguitore lo raggiungeva di corsa in INDIRIZZO e lo attingeva con diversi colpi di pistola per poi darsi alla fuga.
Che l’inseguitore si identificasse con l’indagato, secondo il Tribunale, emergeva dal filmato registrato dalla telecamera di videosorveglianza del “RAGIONE_SOCIALE Hotel”, che aveva consentito di inquadrare nitidamente il viso dell’uomo col cappuccio, i cui lineamenti e il taglio dei capelli corrispondevano perfettamente a quelli dell’EL NOME COGNOME.
Analogo riscontro si otteneva da una telecamera della Prefettura di Palermo che aveva colto l’autore dell’omicidio, durante la fuga successiva alla commissione del fatto, mentre si dirigeva proprio verso l’abitazione dell’indagato.
Ulteriori elementi a carico venivano tratti dal monitoraggio dei movimenti effettuati da un cameriere con divisa da lavoro nera a partire dalle 18.30 del 3 novembre 2023 fino alle ore 00.10 del 4, che veniva notato entrare e uscire più volte dal ristorante “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” presso il quale prestava servizio l’indagato e
intrattenersi a lungo, seduto ai tavolini dell’antistante locale “RAGIONE_SOCIALE” quel periodo chiuso al pubblico – con il titolare di entrambi i locali NOME COGNOME, zio dell’indagato.
Il cameriere con divisa da lavoro nera alle ore 00.10 si allontanava a piedi verso INDIRIZZO, in direzione della casa di NOME.
Che detto cameriere si identificasse con l’indagato risultava, a giudizio del Tribunale del riesame, sia dal fatto che non erano stati visti altri camerieri de ristorante “RAGIONE_SOCIALE” stazionare all’esterno del locale quella sera, sia dalla considerazione dell’andirivieni dell’uomo tra il ristorante dove lavorava e il local “RAGIONE_SOCIALE“, nonostante la chiusura al pubblico, attesi i rapporti di parentela coi proprietari, nonché in base alla circostanza dell’obbligo di rincasare entro la mezzanotte imposto all’NOME COGNOME, in quanto affidato, in quel periodo, al servizio sociale, mentre il resto del personale, quella notte, si era trattenuto i riunione col proprietario all’interno del ristorante fino alle ore 1.05.
Alle ore 00.16, dalla stessa direzione verso la quale, sei minuti prima, si era allontanato il cameriere in divisa da lavoro, veniva visto provenire un uomo indossante un giubbotto nero con cappuccio col bordo di pelliccia.
Che si trattasse sempre dell’indagato, secondo il RAGIONE_SOCIALE de libertate, si evinceva, oltre che dalla direzione da cui proveniva – la stessa verso la quale prima si era allontanato il cameriere – dal fatto che l’uomo indossava, come colui che si era allontanato pochi minuti prima, dei pantaloni neri; inoltre, dal fatto che, una volta giunto presso i due ristoranti, egli aveva raggiunto NOME COGNOME nell’area esterna del locale “RAGIONE_SOCIALE” alle ore 00.17, dove si era intrattenuto con lui un paio di minuti.
Alle ore 00.19 i due venivano notati mentre facevano ingresso nell’esercizio commerciale, le cui luci risultavano spente e, alle 00.20, non appena transitato il COGNOME davanti al locale, prima l’uomo col giubbotto con cappuccio e poi NOME EL NOME uscivano in strada.
A questo punto, mentre quest’ultimo si allontanava a bordo del proprio scooter, l’uomo incappucciato iniziava il pedinamento della vittima, che si sarebbe concluso poco dopo con la sua uccisione.
1.1.1. Quanto al movente, i giudici dell’incidente cautelare, anche in base alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, cognata della vittima, ritenevano verosimile ricondurlo all’esistenza di contrasti insorti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (sia l’indagato che la vittima lavoravano come “acchiappini”, con il compito di attirare i clienti verso i rispettivi ristoranti).
In conclusione, la lettura delle illustrate evidenze consentiva all’organo del riesame di ravvisare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagati, non inficiato dal mancato rinvenimento dell’arma e del giubbotto utilizzati dall’autore
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del delitto, né dalla mancata effettuazione dello stub, né, infine, dal fatto che la teste oculare NOME COGNOME avesse descritto l’uccisore come un soggetto di bassa statura, dovendosi rilevare che la donna non aveva espresso certezza su quanto riferito.
1.2. L’estrema gravità del fatto, commesso con lucida freddezza e senza esitazione, il precedente a carico dell’indagato, il possesso, da parte sua, di un’arma da fuoco, indicativo del collegamento con ambienti criminali di notevole spessore, deponevano per la sussistenza del rischio di recidiva, contenibile, anche alla luce della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., esclusivamente con il presidio di massimo rigore.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alla mancata assunzione di fondamentali mezzi di prova.
In via preliminare, si contesta al Tribunale del riesame di essersi limitato a recepire l’ipotesi accusatoria senza prendere in considerazione le argomentazioni spese dalla difesa in sede di udienza di convalida.
Quanto al movente, era stata trascurata l’irragionevolezza della causale desumibile dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, essendo inverosimile una determinazione a uccidere insorta sei-sette mesi dopo il presunto litigio tra indagato e vittima.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, nessuna valenza poteva attribuirsi ai filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza collocati nelle strade palermitan d’interesse investigativo, poiché non era stato possibile individuare con certezza il volto dell’uomo che esplose i colpi di pistola che cagionarono la morte di COGNOME.
La presenza di un soggetto, nella fase successiva all’omicidio, in varie strade cittadine poteva ascriversi a varie motivazioni e non necessariamente a quelle connesse all’omicidio in questione.
Gli unici testimoni oculari avevano descritto l’autore del delitto come persona di bassa statura, senza poter affermare se si trattasse di uomo o donna.
Nessuna motivazione era stata spesa sul rilievo difensivo con cui ci si doleva della mancata effettuazione dell’accertamento tecnico teso a verificare l’esistenza di residui di polvere da sparo sulla persona e sugli indumenti dell’indagato.
La difesa, infine, aveva lamentato il mancato rinvenimento, nella disponibilità del ricorrente, della pistola e degli indumenti indossati dal soggett ritenuto autore dell’omicidio.
A fronte delle prospettate lacune, inconcepibile appariva la risposta fo dal Tribunale del riesame sulla irrilevanza delle lacune medesime ai fini della sussistenza del quadro indiziario.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione in riferimento al pericolo di fuga e alle altre esigenze cautelari.
Il pericolo di fuga non potrebbe essere correttamente fondato sulla sola gravità del delitto in contestazione.
Quanto al pericolo di recidiva, evidenzia il difensore del ricorrente che a carico di quest’ultimo figurava un’unica condanna per il reato di incendio avvenuto al centro che ospitava gli immigrati giunti a Lampedusa, nel corso di una protesta determinata dal sovraffollamento dei locali.
Tale reato non avrebbe potuto ascriversi alla categoria includente quelli contro la persona, atteso che non venne, nell’occorso, usata alcuna arma.
Anche a proposito del comportamento tenuto dall’indagato nel lungo periodo in cui era rimasto in libertà a Palermo, si sottolinea l’assenza di condotte contra legem o implicanti collegamenti con ambienti legati alla criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito, al giudice di legittimità i controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01; tra le decisioni delle Sezioni semplici, vedi, tra molte, Sez. 2, n 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
Va, pure, ricordato che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione dell Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non
rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazio (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
Va, infine, rammentato che, in materia di misure cautelari, non sono applicabili le norme sulla mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma primo lett. d), cod. proc. pen.) e sul diritto dell’imputato all’ammissione della prova a discarico sui fatti oggetto delle prove (art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.), in quanto il diritto alla prova a discarico è previsto soltanto sede dibattimentale (Sez. 6, n. 3053 del 18/08/1992, COGNOME ed altro, Rv. 192499 – 01).
Partendo da quest’ultimo principio, va, in primo luogo, ritenuta la manifesta infondatezza in diritto della censura sull’omessa assunzione di prova decisiva (mancata effettuazione dello stub sull’indagato), trattandosi, come detto, di rilievo deducibile solo rispetto alla fase del dibattimento.
Quanto alla motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, osserva il RAGIONE_SOCIALE che le critiche difensive si articolano s un piano, oltre che fattuale, genericamente confutativo, senza tradursi in un adeguato confronto con l’intero ordito motivazionale sostenente l’ordinanza impugnata.
Ordito che ha messo in luce, con iter argomentativo non illogico e senz’altro contenuto nei limiti di un apprezzamento plausibile e coerente con il senso comune, un fascio di convergenti elementi indiziari che attingono lo standard probatorio richiesto dall’art. 273 cod. proc. pen.
Si richiama, sul punto, la parte trattata al par. 1.1. della superiore esposizione in fatto, qui da intendersi integralmente trascritta, dove sono stati illustrati i gravi indizi di colpevolezza valutati dal Tribunale del riesame.
Il ricorso, dal canto suo, indulge a contestare la ricostruzione del movente dell’omicidio con rilievi di sapore esclusivamente fattuale; confuta, in modo apodittico e senza alcuna ragione critica, le risultanze dei filmati registrati da impianti di videosorveglianza collocati nelle strade d’interesse investigativo; omette di confrontarsi con gli altri plurimi elementi conducenti a identificar nell’indagato il soggetto che si trattenne a parlare a lungo con NOME, zio del ricorrente, e poi uccise la vittima; sottolinea alcune pretese carenze investigative senza esplicitarne la decisiva incidenza sul compendio indiziario grave apprezzato dal Tribunale di Palermo: siffatta prospettazione difensiva, in conclusione, non può che essere valutata in termini di inammissibilità.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi sul tema delle esigenze cautelari e della scelta della misura.
Anzitutto, non è dato comprendere perché sia stato censurato il pericolo fuga, cui il Tribunale del riesame non ha fatto alcun riferimento, avendo ravvisato unicamente il pericolo di reiterazione di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc.
Quanto, poi, alla suddetta esigenza e alla scelta della misura, la motivazione fornita dal giudice a quo è solidamente ancorata alla presunzione legale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., alla gravità del fatto, al lucida freddezza mostrata dall’assassino e al precedente per illegittimo possesso di arma da fuoco documentato a carico dell’indagato, indicatore della contiguità di quest’ultimo a circuiti criminali di rilevante spessore.
Aspecifiche sono le censure dedotte su tali punti in ricorso, che non si confrontano con la presunzione legale di cui si è detto e con il precedente per reato in materia di armi e si soffermano su aspetti fattuali, assertivamente prospettati (l’assenza di condotte illegali o implicanti collegamenti con ambienti legati al crimine organizzato nel periodo di libertà fruito dall’indagato).
Per le esposte ragioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del proponente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).
La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente