Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2211 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2211 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMENOMENOMENOME
avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del Tribunale di Milano udita la relazione del AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 25 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza del 30 maggio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato ad NOMEXX la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio in danno di NOMEXXXX, commesso il 24 maggio 2025.
Il corpo della vittima era rinvenuto il 25 maggio seguente all’interno di un appartamento in INDIRIZZO, in uno stabile al INDIRIZZO INDIRIZZO, ove la donna esercitava la prostituzione: il cadavere, disteso in terra e completamente nudo, presentava un coltello da cucina conficcato nella porzione craniale sinistra del dorso, nonchØ plurime lesioni da arma bianca al viso, al collo, al torace e al dorso.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso il difensore di NOMEXX, chiedendone l’annullamento e articolando un unico composito motivo con cui ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova.
Ha lamentato che il tribunale abbia fondato le proprie conclusioni su elementi fattuali privi di certezza in ordine alla maglia indossata dall’indagato la sera del delitto, alla presenza di tracce ematiche sulla predetta maglia e sulle scarpe rinvenute in occasione di successiva perquisizione nell’abitazione del ricorrente, nonchØ su contegni privi di valenza indiziante, quali le ricerche sulla rete effettuate dal ricorrente il giorno prima dell’omicidio, alle 5.56 del 25 maggio 2025 e nei giorni a seguire.
Ha rimarcato l’assenza di dati relativi al traffico generato dall’utenza dell’indagato che consentano di collocarlo sul luogo del delitto in coincidenza del fatto criminoso e nelle ore seguenti, nonchØ l’irrilevanza sul piano indiziario delle risultanze relative alle celle agganciate dall’utenza in uso alla vittima.
Ha censurato l’individuazione nel ricorrente e nell’autovettura a costui in uso dell’uomo
e del veicolo ripresi la sera dell’omicidio dalle telecamere nei pressi dell’appartamento in uso alla persona offesa.
Ha evidenziato che il coltello mancante dal ceppo rinvenuto presso l’abitazione dell’indagato era per tipologia simile, ma non identico, a quello conficcato nel corpo vittima, richiamando le indicazioni in tal senso enucleabili da un’informativa di p.g.
Si Ł doluto che con motivazione illogica il tribunale abbia valorizzato, quale elemento a carico del ricorrente, la ricerca effettuata sulla rete tramite l’apparecchio cellulare alle ore 23.18 del 24 maggio 2025, benchØ alle verifiche sul traffico telefonico fosse emerso che l’utenza in uso all’indagato quella sera non aveva agganciato alcuna cella compatibile con la sua presenza nella via NOME di NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va respinto.
Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, COGNOME, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012;Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027)
Nella descritta cornice si Ł correttamente mosso il Tribunale del riesame, che ha fondato a carico di NOMEXX un giudizio qualificato ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. su plurimi e convergenti elementi connotati da indubbia valenza indiziaria, analiticamente passati in rassegna nel provvedimento impugnato.
NOME, come emerso dalle dichiarazioni rese da parenti e amici della vittima, nonchØ dalla corrispondenza acquisita tra l’indagato e l’avvocato della donna, era portatore di risentimento verso NOMEXXXX, essendo stato destinatario di una diffida in conseguenza di contegni molesti e minacciosi nei confronti della persona offesa, dalla quale pretendeva la restituzione di una somma di denaro data in prestito.
La sera del delitto, la cui perpetrazione non oltre le ore 24.00 del 24 maggio (alle 23.06, ancora in vita, NOMEXXXX rispondeva a un messaggio inviatole su Whatsapp da un amico) non Ł contestata in ricorso, l’autovettura TARGA_VEICOLO del NOME, residente in NOMENOMEX, era ripresa dalle telecamere ai varchi dei comuni di NOME e NOMEX, che ne inquadravano la targa alle ore 22.21 del 24 maggio in entrata in NOME e alle ore 00.25 del 25 maggio in uscita da NOME con direzione NOMEXX.
Un’autovettura dello stesso modello e colore di quella in uso all’indagato era ripresa dalle telecamere installate nei pressi dello stabile al INDIRIZZO della INDIRIZZO in NOME alle ore 22.25 del 24 maggio, mentre si dirigeva verso la vicina INDIRIZZO, senza sbocco; dalla predetta via il veicolo usciva in direzione opposta alle 00.16 del 25 maggio.
Dall’auto transitata in INDIRIZZO, come rilevato da altra telecamera nella zona,
scendeva un uomo che si portava sotto l’abitazione della vittima, aggirandosi nei paraggi per 1 ora e 45 minuti, dalle 22.28 alle 00.13: fino alle 23.37 l’uomo stazionava davanti all’appartamento al piano rialzato, fumando un sigaretta, avvicinandosi alle finestre, alzandosi sulle punte come per vedere o ascoltare qualcosa; nei successivi 36 minuti usciva dal fuoco delle telecamere, che non inquadravano l’ingresso dello stabile, per riapparire alle 00.13, allorquando si dirigeva a passo spedito verso la INDIRIZZO, dove aveva parcheggiato il veicolo.
L’uomo ripreso dalle telecamere, avente la stessa corporatura e le medesime fattezze somatiche dell’indagato, anch’egli fumatore, indossava pantaloni bermuda e un cappellino con visiera, nonchØ una maglia a maniche lunghe di colore rosso nella parte superiore.
Gli amici del NOME, incontrati dopo le ore 00.33 del 25 maggio presso l’abitazione di NOME in NOMEXX, confermavano che questi indossasse pantaloni bermuda e un cappellino con visiera, mentre una maglia a maniche lunghe con bande orizzontali, di cui una superiore di colore rosso, era rinvenuta il 28 maggio presso l’abitazione del ricorrente, il quale dichiarava spontaneamente di aver portato l’indumento in lavanderia il giorno successivo a quello in cui si era verificato l’omicidio: le immagini estratte dalle telecamere installate nella lavanderia immortalavano l’indagato nell’atto in cui ritirava il capo, che sottoponeva a una scrupolosa verifica per sincerarsi che non presentasse macchie.
In occasione della perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’instante erano rinvenute un paio di scarpe che al passaggio del luminol presentavano fluorescenze compatibili con tracce di sangue; nei locali era anche presente un ceppo di coltelli, dal quale ne mancava uno.
Nel pomeriggio del 24 maggio l’indagato, che da diversi giorni non aveva contatti con la vittima, effettuava tramite il proprio telefonino ricerche sulla rete sulla NOME e sulla sua attività, visionando le recensioni dei clienti.
Dalle ore 15.15 del 24 maggio alle ore 11.30 del 25 maggio 2025 l’utenza cellulare del NOME non agganciava alcuna cella telefonica, fatta eccezione alle ore 00.33, allorquando impegnava la cella nella INDIRIZZO di NOMEXX: l’aggancio era prodotto dalla chiamata che l’indagato faceva all’amico NOME, cui seguiva la visita preso l’abitazione di questi in NOMEXX, ove si tratteneva circa venti minuti, per poi fare ritorno a NOMENOMEX. Negli stessi frangenti, a partire dalle 00.26 del 25 maggio, anche l’utenza in uso alla vittima agganciava celle in NOMEXX e successivamente in
NOMEX, sulla direttrice che porta a NOMENOMEX, luogo di residenza del ricorrente, sparendo definitivamente dai tracciati alle 2.47: il che convinceva che l’apparecchio, non rinvenuto nel corso dell’attività investigativa, fosse stato sottratto quando la donna era già morta.
Alle 5.56 del 25 maggio, poche ore dopo il delitto, NOME effettuava singolari consultazioni sulla rete, visionando siti di cronaca locale, mentre nei giorni seguenti eseguiva ricerche in materia di tracciamento delle celle telefoniche e di tabulati.
Il Tribunale ha ulteriormente evidenziato come dinanzi alla congerie di elementi indiziari valutati a suo carico l’indagato alcuna spiegazione avesse fornito in sede di interrogatorio, essendosi avvalso della legittima facoltà di non rispondere.
A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche, che ricostruiscono in modo organico il coacervo indiziario, le censure difensive mirano a sollecitare una lettura in chiave atomistica dei plurimi elementi fattuali oggetto di approfondita disamina a cura del giudice di merito.
Trascurano le deduzioni difensive che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., Ł illegittima una valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale e unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279789 – 01; Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Salerno, Rv. 264515). Questa Corte ha avuto modo di precisare che «in tema di applicazione di misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che consenta di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall’esame parcellizzato dei singoli elementi di prova, e ad apprezzare quindi la loro effettiva portata dimostrativa e la loro congruenza rispetto al tema di indagine prospettato nel capo di imputazione provvisoria» (Sez. 1, Sentenza n. 39125 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264780 – 01).
Il Tribunale ha già offerto puntuale risposta alle obiezioni difensive in ordine all’individuazione nel NOME, operata dagli inquirenti, del soggetto che la sera dell’omicidio si aggiravaall’esterno dell’appartamento in NOME, ove Ł stato rinvenuto il cadavere, osservando che l’identità, nel modello e nel colore, dell’automobile transitata nella via NOME di NOME con quella in uso all’indagato, la coincidenza dei transiti con gli avvistamenti del veicolo del ricorrente in entrata e in uscita dal medesimo comune, la corrispondenza delle fattezze fisiche e dell’abbigliamento dell’uomo ripreso all’esterno dell’appartamento in cui era presente la vittima, valutati unitariamente, consentivano di affermare con sufficiente certezza la presenza del ricorrente nei pressi del luogo dell’omicidio in coincidenza della sua consumazione.
I giudici del riesame hanno plausibilmente ritenuto che in occasione del successivo incontro con gli amici NOME avesse dismesso la maglia a maniche lunghe di colore rosso per la presenza di macchie di sangue; hanno altresì attribuito valenza indiziante alle ricerche sulla rete eseguite dall’indagato tramite l’apparecchio cellulare nel pomeriggio precedente al delitto, indicative di un persistente interesse del NOME per la donna.
Ai rilievi difensivi, in ordine alla dedotta circostanza che l’utenza della vittima aveva agganciato celle telefoniche in NOMEXX anche in ore serali in cui
NOMEXXXX era ancora in vita, il Tribunale ha replicato che la vicinanza tra i comuni di NOME e NOMEXX, distanti appena tre chilometri, rendesse assai probabile che durante la permanenza della persona offesa nell’appartamento in NOME la sua utenza agganciasse le celle nel comune limitrofo, là dove ad analoga conclusione non poteva pervenirsi per gli ulteriori agganci notturni alle celle telefoniche ubicate nel comune di
NOMEX, distante sette chilometri.
Il Tribunale ha infine sottolineato l’anomalia rappresentata dagli esiti delle verifiche sul traffico telefonico dell’utenza in uso al NOME, che tra le 15.15 del 24 maggio e le 11.30 del 25 maggio 2025 non risultava aver agganciato alcuna cella, con la sola eccezione di quella in NOMEXX alle ore 00.33 del 25 maggio, sebbene l’analisi dei contenuti del dispositivo avesse disvelato ripetute ricerche sulla rete effettuate tramite l’apparecchio nel corso del pomeriggio del 24 maggio e la sera seguente, una delle quali era eseguita alle 23.18, orario compatibile con quello (le 23.15) impresso sui filmati delle telecamere, ubicate nella INDIRIZZO di INDIRIZZO, che riprendevano l’uomo all’esterno dello stabile mentre utilizzava il telefonino: la coincidenza Ł stata considerata idonea a corroborare ulteriormente l’attendibilità dell’operata identificazione
Il Collegio RAGIONE_SOCIALE libertate ha correttamente fondato il logico e positivo convincimento circa il giudizio di gravità indiziaria, valorizzando l’assenza di una spiegazione alternativa da parte dell’indagato in ordine ai suoi spostamenti la sera del delitto e all’accertata presenza nel comune di NOME, incontestabilmente documenta dalle telecamere che riprendevano la sua autovettura ai varchi in entrata e in uscita.
¨ principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che «in tema di misure cautelari, l’attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l’indagato l’onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell’ipotesi formulata dall’accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa» (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 03). Nella medesima prospettiva si Ł affermato che il riconoscimento all’indagato della facoltà di non rispondere o non collaborare non esclude che il giudice possa tenere conto, al fine di ritenere i gravi indizi di colpevolezza necessari per l’adozione di misura coercitiva, della mancata contrapposizione, ai fatti narrati dalla persona offesa, di alcuna diversa versione difensiva (Sez. 3, n. 45245 del 30/09/2014, Yordanov, Rv. 260967).
Non ricorre il lamentato travisamento quanto all’identità tra il coltello conficcato nel corpo della donna e il coltello mancante dal ceppo all’interno dell’abitazione del NOME, posto che da alcun passaggio del provvedimento impugnato si coglie l’affermazione che l’arma usata per il delitto fosse proprio il coltello mancante dal menzionato ceppo.
4. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
, disp. att. cod.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter proc. pen.
Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.