Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato in Albania il 14/09/1977, avverso l’ordinanza in data 08/10/2024 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 8 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 27 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Pisa che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per assenza dei gravi indizi di colpevolezza, per assenza delle esigenze cauteleri e dei presupposti di adeguatezza e proporzionalità: la marijuana, rinvenuta in un ripostiglio comune di libero accesso, non era a lui ascrivibile; era stato erroneamente applicato l’art. 73, commi 1, 4 e 5 d.P.R. n. 309 del 1990, non erano
stati osservati gli art. 274 e 275 cod. proc. pen. ed era illogica la motivazione base della prognosi di imprescindibilità del carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
La censura relativa alla sussistenza del grave quadro indiziarlo cima l’attribuzione all’indagato dell’intero compendio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (gr. 60 circa di cocaina, gr. 446 circa di marijuana) rinvenute in occasione della perquisizione e del sequestro eseguiti nella sua abitazione e in alcune parti comuni dello stabile da lui abitato non si misura con gli argOmenti sviluppati nell’ordinanza impugnata ove si dà atto del rinvenimento presso l’abitazione di utensili per la pesatura e il confezionamento della sostanza (bilancino, macchina per il confezionamento di buste sottovuoto, diecimila euro in banconote di vario taglio, di provenienza ingiustificata e sproporzionata rispetto alle disponibilit lecite dell’indagato e della compagna), di identiche modalità di confezionamento della sostanza rinvenuta in casa dell’indagato e di quella rinvenuta nei locali comuni a lui accessibili, del verosimile utilizzo della macchina sottovuOtO tinVentda. in cucina per il confezionamento della sostanza rinvenuta nel Sottotetto.
E’ ineccepibile la motivazione relativa al diniego dell’art. 73, COMMA 5, d.P.R. n. 309 del 1990 secondo cui il complesso degli elementi evidenziati delinea la figura di uno spacciatore professionale e in grado di movimentare consistenti quantità di stupefacente. La decisione è in linea con l’insegnamento della sentenza a Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).
La censura relativa all’assenza di esigenze cautelah per la non professionalità dell’attività svolta è meramente rivalutativa e del pari non , sl confronta con l’ordinanza impugnata. Il denaro rinvenuto e la carenza o inatttlat» -di un’occupazione lecita, in uno all’attenta distribuzione della sostanza tra i domicilio e gli spazi comuni dell’edificio, appaiono ragionevoli argomenti a sostegno del pericolo di recidiva specifica.
Infine, non è manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione laddove riporta che il radicato inserimento nell’ambiente del narcotraffico esclude la possibilità di applicare una misura meno afflittiva perché anche ristrette a atta potrebbe continuare a gestire il traffico con complici e mezzi telematici.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, rigettate. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali al sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesaUath
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comrna 1-ter, 0100.
att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente