Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3185 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto che aveva rigettato l’istanza di riesame avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con la quale era stata applicata la misura applicata degli arresti domiciliari a NOME, indagato per il reato di rapina aggravata.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l’illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il provvedimento impugnato si limitava aí1 riproporre il contenuto dell’ordinanza genetica e, prima ancora, degli atti di indagine, senza confrontarsi con le censure articolate dalla difesa; il primo punto che la difesa aveva evidenziato era che non era stato specificato in cosa fosse consistito il contributo fornito da NOME rispetto ad una rapina compiuta da altro soggetto, visto che i due soggetti non erano arrivati assieme presso l’esercizio commerciale teatro dell’azione delittuosa, né era stata portata alla luce una pregressa conoscenza tra i due; se poi, come affermato dal Tribunale, il piano era stato studiato nei minimi dettagli in quanto NOME, cliente abituale, aveva studiato dove si trovavano le telecamere sul tragitto ed il sistema di apertura dell’esercizio commerciale, non si comprendeva perché avesse deciso di commettere una rapina a volto scoperto
Inoltre, prosegue il difensore, l’affermazione del NOME secondo cui aveva subìto uno spintone dalla persona dietro di lui, che lo aveva invitato a togliersi da mezzo, era confortata dalle immagini riprese dalle telecamere, ma il Tribunale aveva affermato che si trattava di una messinscena, senza precisare da cosa avesse tratto tale conclusione; si era poi evidenziata la scarsa nitidezza delle immagini in base alle quali, ancora una volta sulla base di presunzioni, si era ipotizzato che il veicolo condotto da NOME si fosse fermato per far salire il rapinatore, circostanza mai accertata nelle indagini; analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento al presunto arrivo dei due soggetti a bordo della vettura di NOME, circostanza ipotizzata soltanto a seguito della visione di due ombre sul marciapiede nei pressi del quale era parcheggiata l’autovettura dell’indagato.
Con riferimento alla condotta posta in essere successivamente alla rapina (da cui la richiesta subordinata di riqualificazione del reato, su cui il Collegio aveva totalmente omesso di motivare) nei confronti della commessa, COGNOME aveva fornito una propria versione dei fatti, che non poteva essere smentita in base al contenuto degli atti di indagine, ma che di fatto non era ritenuta credibile
solamente sulla base di una interpretazione del tutto soggettiva e personale dei comportamenti tenuti da NOME
1.2 II difensore eccepisce l’omessa motivazione in riferimento alla invocata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall’art. 378 cod. pen.
1.3 II difensore lamenta l’illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, motivata solamente sulla scorta della gravità del reato e dei precedenti penali di COGNOME.
Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale ha delineato in maniera precisa il contributo alla rapina fornito da NOME che, in base alle dichiarazioni rese dalla dipendente COGNOME NOME, prima teneva aperta la porta in modo da consentire l’ingresso nel locale dell’altro rapinatore e poi le impediva di raggiungere la porta di ingresso del locale e favoriva la fuga del complice, circostanze confermate dalle immagini di videosorveglianza; oltre al fatto che NOME è stato poi riconosciuto dalla NOME, vi è l’ulteriore circostanza dell’arrivo dei due rapinatori a bordo dell’autovettura di NOME e della fuga a bordo della stessa autovettura.
1.2 Quanto alla omessa motivazione sulla mancata riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall’art. 378 cod. pen., si deve rilevare che la motivazione del Tribunale è incompatibile con la richiesta riqualificazione, per cui nessun ulteriore onere motivazione gravava sullo stesso.
1.3 Relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, vi è ampia ed esaustiva motivazione del Tribunale nell’ultima parte del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023