Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MODICA il 10/04/1991
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, emessa il 21 giugno 2024, che aveva applicato alla ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina aggravata al titolare di una tabaccheria.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale avrebbe travisato il contenuto delle intercettazioni e le dichiarazioni della ricorrente, ritenendo, contrariamente al vero, che costei avesse ammesso
di aver partecipato alla rapina, quando, invece, ella, nel suo interrogatorio ed anche nei dialoghi intercettati, aveva offerto una ricostruzione del fatto volta ad escludere il suo coinvolgimento nel delitto.
Non si comprenderebbe la ragione per la quale il Tribunale avrebbe attribuito attendibilità alle dichiarazioni del coindagato COGNOME che aveva accusato la ricorrente, anziché a quelle di quest’ultima, tenuto conto che dalle intercettazioni sarebbe emerso il proposito calunnioso del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato.
E’ noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).
Nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato, senza incorrere in vizi logici, il contenuto di svariati dialoghi, riportati nel testo del provvedimento, che coinvolgevano la ricorrente nella commissione del delitto per bocca di uno dei protagonisti, NOME COGNOME il quale, nel corso del suo interrogatorio, aveva anche accusato l’indagata di aver partecipato alla rapina, circostanza non smentita dal fatto che quest’ultima aveva, a sua volta, affermato di trovarsi sul luogo del delitto ma di essere rimasta in macchina inconsapevole di quanto stava avvenendo.
Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, privo di credibilità questo ultimo segmento delle dichiarazioni della ricorrente, rilevando che dal tenore delle intercettazioni emergeva il ruolo preminente della donna addirittura quale ideatrice del reato, avendo anche diviso il bottino con i correi dopo il delitto.
Le diverse deduzioni difensive tendono a proporre una alternativa interpretazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni del COGNOME, che deve intendersi relegata al merito del giudizio e non è idonea a scalfire il quadro indiziario valorizzato dal Tribunale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..
Così deciso, il 06/11/2024.